Il concessionario per la riscossione iscrive ipoteca anche quando potrebbe procedere de plano con l’esecuzione forzata, a questa conclusione si e’ giunti confrontando i casi di iscrizione segnalati a questa associazione con la vigente normativa in materia di riscossione.
Quest’ultima prevede nei casi predeterminati dall’art. 50 direttamente l’inizio della procedura esecutiva imobiliare, in luogo della piu lunga procedura prevista per l’ipoteca. Ed allora al contribuente non restano che poche misure contro quelle ipoteche illegittime perchè magari iscritte in seguito all’invio di cartelle pazze.
Non resterebbe nel nefasto caso in cui ciò dovesse avvenire l’opposizione presso l’autorità competente. Tra i motivi di impugnazione ben si potrebbe sottoporre al vaglio del giudice la regolarità di tutto il procedimento precedente l’iscrizione la quale, nel caso citato del verificarsi dei presupposti di cui all’art. 50, potrebbe necessitare dell’invio delle intimazioni di pagamento o degli avvisi di mora oltre al preavviso stesso di iscrizione.