Cari lettori, oggi vi devo rendere noto l’indirizzo giurisprudenziale in materia di minori relativo alla sussistenza del reato di violenza privata, previsto e punito agli artt. 610 del c.p. secondo il quale chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, a tollerare o ad omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Tale indirizzo giurisprudenziale ritiene che in questo reato possa incorrere anche il genitore che pretenda, con la forza, che la figlia minore lo segua a casa dei nonni per scusarsi di comportamenti insolenti tenuti in precedenza con loro.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 42962/2012 (il testo integrale è leggibile nei documenti allegati a questo articolo), ha confermato la condanna – sia penale che al risarcimento dei danni morali – a carico del papà che aveva trascinato per alcuni metri la figlia minore per farle presentare le sue scuse al nonno con il quale si era comportata da maleducata.
Ad avviso della Corte le modalità educative del padre sono state connotate dalla “illiceità delle modalità violente, ed esageratamente coercitive, con cui l’azione sulla minore era stata condotta“.
Le regole, quindi, esistono ed a nulla valgono eventuali provvedimenti giudiziari: mi riferisco a quanto accaduto l’11 ottobre 2012 a Cittadella, in provincia di Padova, dove un minore di 10 anni è stato trascinato via dalla Polizia con l’ausilio degli assistenti sociali, al fine di eseguire un provvedimento del Tribunale dei Minori.
A questo punto, quindi, vorrei vedere applicato il principio giuridico sopra enunciato dai Giudici Supremi anche al caso in questione e vorrei veder riconosciuta la pena prevista per tale reato ai soggetti autori dei materiali comportamenti, aggravati dal concorso di persone, nonché il diritto al risarcimento del danno nei confronti del minore. A nulla vale in questo caso, a giudizio dello scrivente, la scriminante dell’esercizio di un dovere, basato su un provvedimento giudiziario.
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 42692 del 7 novembre 2012