Nonostante la crescita continua dell’eCommerce, soprattutto durante il periodo prenatalizio, vi è ancora un’ampia fetta dell’utenza web poco incline a cimentarsi con gli acquisti virtuali. Il timore di incappare in qualche brutta sorpresa permane malgrado gli elevati livelli di sicurezza offerti dai nuovi mezzi di pagamento, da Paypal alle carte prepagate.
Le associazione dei consumatori, d’altro canto, si sono nel corso degli anni attrezzate per fornire risposte e assistenza alle vittime dei raggiri on line.
Adiconsum, per far fronte alle segnalazioni degli utenti, ha deciso persino di attivare due apposite mail, una sul commercio elettronico (ecommerce@adiconsum.it), l’altra sul social shopping (socialshopping@adiconsum.it).
Per un anno Adiconsum ha raccolto i reclami dei consumatori con una media di 183 segnalazioni al mese. L’analisi, che non ha la pretesa di fornire un dato statistico dal momento che è stata elaborata sulla base delle oltre 2mila segnalazioni registrate solo dall’associazione in questione e non sulla globalità delle denunce pervenute alla Polizia Postale, ha rivelato una crescita del contenzioso nel social shopping con il 76% di segnalazioni sul totale di quelle pervenute.
Di fronte alle richieste delle associazioni dei consumatori, una parte del mondo del commercio elettronico, in particolare quella più “strutturata” e organizzata, ha deciso di rispondere in maniera chiara.
Per l’esattezza Netcomm, il consorzio che raggruppa i principali player del settore, vista anche la diffusione massiva dei siti di couponing spesso finiti al centro di polemiche relativi alla qualità dei servizi venduti, ha deciso di intervenire attraverso la promozione di un Codice Etico per gli associati e un Codice di Autoregolamentazione relativo alle modalità di comunicazione e diffusione degli sconti e della comparazione dei prezzi online. La finalità di quest’ultimo, che verrà adottato a partire dal 1 gennaio 2013, è quella di garantire la trasparenza sui prezzi. Tre le garanzie fondamentali sancite dal documento: in primis quella della trasparenza del prezzo, che deve essere ben visualizzabile. In secondo luogo viene regolamentato il concetto di sconto o risparmio: “Il prezzo di riferimento su cui si applica lo sconto deve essere visibile e essere stato usato in precedenti transazioni commerciali”, spiega Roberto Liscia, Presidente del Consorzio. “Qualora il prezzo del prodotto o servizio non sia quello di mercato, ovvero non possa essere fornita all’Autorità la documentazione atta a provare che lo sia, il sito non potrà fare uso delle parole sconto o risparmio o di concetti similari”. Infine viene puntualizzato il fatto che il prezzo barrato e in seguito scontato deve essere quello di listino, verificabile e documentato.
Ma il Codice sarà solo il primo di una serie di autoregolamentazioni: ne seguiranno altri sulle modalità e i tempi di consegna dei prodotti e sulla tutela della gestione dei dati. Norme che non andranno a sostituire quelle esistenti ma che andranno a rafforzare l’impegno alla trasparenza verso i clienti da parte delle 127 aziende attualmente rappresentate da Netcomm.
Se infatti fino a qualche anno fa l’acquisto in rete poteva dare adito a qualche problema in caso di inadempienza da parte del venditore, oggi la normativa relativa alla vendita a distanza è molto precisa (Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”).
Se ad esempio avete fatto un acquisto sull’onda dell’entusiasmo per l’affare scovato, e vi siete prontamente pentiti dopo aver terminato la transazione, potrete far valere il diritto di recesso (o di “ripensamento”). Entro 10 giorni, si può recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Se l’acquisto è avvenuto senza la presenza del venditore (ad esempio per posta tramite catalogo), o se quest’ultimo aveva mostrato o illustrato un prodotto o modello differente da quello poi acquistato, i dieci giorni lavorativi decorrono dalla data di ricevimento del prodotto. Se invece il venditore avesse fornito informazioni inesatte sul bene acquistato, si può recedere entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento del prodotto acquistato. Nessuna penale e’ prevista a carico del consumatore per aver esercitato il recesso.
Il bene deve essere restituito, a spese del consumatore, in normale stato di conservazione (ovvero, deve essere custodito e adoperato con cura) nella modalità e nei tempi previsti dal contratto. Qualora sia stato effettuato un pagamento, il rimborso al consumatore deve avvenire gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui il venditore e’ stato informato del recesso. Se il venditore non dovesse provvedere spontaneamente, conviene intimare il rimborso tramite una raccomandata A/R di messa in mora.
La garanzia deve essere fornita dal venditore senza nessuna spesa aggiuntiva -neanche di spedizione del bene- da parte dell’acquirente. Quando si effettuano acquisti di merci da venditori professionali, su eBay, siti privati o qualunque piattaforma di commercio elettronico, si ha sempre la sicurezza di avere una controparte soggetta a tutta la normativa sulle vendite a distanza. Su eBay basta controllare nel riquadro a destra se si tratta di un venditore professionale o non professionale, e in caso di venditore professionale, è possibile controllare le informazioni della ditta e la partita IVA in fondo alle singole inserzioni.
Consigli per acquistare on line in modo sicuro