La relazione extraconiugale è legittima se il partner rifiuta i rapporti sessuali
Una innovativa ed interessante decisione che tuttavia non può essere pienamente condivisa, è quella che emerge nell’Ordinanza n° 27771 depositata dalla Corte Suprema il 22 Settembre 2022.
LA VICENDA DI CUI SI CONTROVERTE
La questione nasceva da un contrasto tra il marito, un benestante avvocato ed il proprio coniuge la quale, avvalendosi di adeguati investigatori riusciva a dimostrare che il legale aveva violato ripetutamente l’obbligo di fedeltà, mantenendo una relazione extraconiugale.
Per questi motivi la moglie richiedeva al Tribunale oltre che un adeguato mantenimento per sé e per i figli, altresì che venisse addebitata la separazione al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà.
Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e stabiliva l’assegno in favore dei figli in € 2.000,00 e di ulteriori € 2.000,00 in favore della moglie disoccupata, accollando altresì il 100% delle spese straordinarie al marito traditore.
Quest’ultimo si rivolgeva alla Corte d’Appello lamentando sia l’eccessivo importo degli assegni, sia, soprattutto, l’addebito della separazione.
Tuttavia la Corte d’Appello di Milano respingeva l’impugnazione e dunque il marito si rivolgeva alla Corte Suprema.
LE CONTESTAZIONI DELL’AVVOCATO
Il marito rilevava che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, l’addebito della separazione può essere imputato al coniuge solo laddove il comportamento contrario ai doveri coniugali, sia la causa del fallimento dell’unione, ma non allorchè si dimostri che l’unione era già cessata in precedenza.
In sostanza, rilevava il marito che, era onere della moglie dimostrare non solo il tradimento peraltro contestato, ma anche che quello era stato il motivo del venir meno del rapporto coniugale e non piuttosto, come sosteneva il marito, che ormai il matrimonio fosse finito in precedenza, tra l’altro mancando qualsiasi rapporto fisico da tempo fra i coniugi.
Contestava anche l’entità degli assegni eccessivi rispetto al reddito effettivo.
L’ASSENZA DI RAPPORTI FISICI
La Corte di Cassazione accoglieva in parte le impugnazioni sul punto dell’addebito.
Rilevava infatti la Corte Suprema che i giudici precedenti avevano già rilevato l’assenza da tempo dei rapporti sessuali tra i coniugi, circostanza che peraltro non era risultata contestata dalla moglie e quindi doveva darsi per accertata.
Sul punto la Cassazione (in senso analogo numerose decisioni, ex multis Cass. 3923/18, Cass. 2059/2012 ecc.), riteneva come fosse onere della moglie provare come la condotta posta in essere dal marito, vale a dire il tradimento, avesse efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e quindi costituisse motivo dell’addebito della separazione.
Di contro era onere del marito dimostrare che l’infedeltà coniugale non incidesse sul fallimento dell’unione coniugale in quanto la crisi matrimoniale e cioè la mancanza di comunione tra i coniugi fosse anteriore all’accertata infedeltà
IL FALLIMENTO DELL’UNIONE PRECEDENTE AL TRADIMENTO
In particolare la Cassazione rilevava che i giudici di merito non avessero valutato l’importanza dell’assenza di rapporti sessuali fra i coniugi da tempo, circostanza, non contestata.
Dunque i giudici del Tribunale e poi della Corte d’Appello avevano ignorato la circostanza che il tradimento fosse evidentemente successivo a tale situazione, ma hanno considerato, tale evento, contestuale all’assenza di rapporti fisici, senza tuttavia alcuna prova specifica in tal senso, mentre i rapporti personali tra i coniugi erano in realtà cessati in precedenza.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
L’ordinanza della Cassazione tuttavia finisce per legittimare qualsiasi forma di violazione del rapporto matrimoniale, allorchè tra i coniugi in precedenza fosse venuta a mancare la comunione materiale e cioè l’esistenza di rapporti sessuale.
Dalla mancanza di tali rapporti fisici la giurisprudenza della Cassazione in sostanza trae il convincimento che la situazione legittimi la presunzione circa la cessazione precedente del rapporto di coniugio.
Dunque, in conseguenza divengono irrilevanti i comportamenti successivi (come nel caso in essere della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito).
Quindi in ultima analisi la Cassazione esclude la pronuncia dell’addebito a seguito del tradimento del coniuge, allorchè nell’ambito familiare siano venuti a mancare i rapporti sessuali per un sensibile lasso di tempo.
COMUNIONE MATERIALE E SPIRITUALE
L’ordinanza tuttavia non tiene conto né dell’essenza del matrimonio che si basa sul principio della comunione materiale e spirituale, vale a dire dell’affectio coniugalis né della situazione di fatto e neanche della diversa fisiologia maschile e femminile.
Infatti come è noto, con l’avanzare dell’età nella donna vi è un calo del desiderio sessuale che con l’arrivo della menopausa, allorchè viene meno la produzione di ormoni, estrogeni, progesterone e testosterone che comportano non infrequentemente l’impossibilità della prosecuzione di rapporti sessuali per la trasformazione dei tessuti, la minor elasticità, la comparizione di infiammazioni, l’assottigliamento delle mucose, ecc. (Fondazione Veronesi Università Pavia).
In sostanza poiché nel nostro sistema giuridico il fondamento dell’unione di coppia nel matrimonio non è correlato sic et simpliciter ai rapporti sessuali, ma si basa anche sulla comunione spirituale, ne deriva che l’assenza di rapporti fisici per impossibilità oggettiva, non piò comportare di per sé, contrariamente a quanto sembra emergere dall’ordinanza, la presunzione del fallimento dell’unione coniugale.
Ciò, si ripete, sia perché l’essenza del matrimonio fa riferimento anche solo alla comunione spirituale, sia perché diversamente si finirebbe per legittimare, così come sembra fare la sentenza, qualunque violazione del rapporto coniugale, come nel frequente caso di una relazione extraconiugale, con il pretesto dell’intervenuto precedente fallimento dell’unione.
Dunque l’automatismo che fa emergere la decisione della Cassazione, (assenza di rapporti fisici – preesistente fallimento dell’unione), non appare né convincente né condivisibile, sia sotto il profilo di principi giuridici posti alla base del matrimonio nel diritto civile, sia sotto il semplice profilo di una giustizia sostanziale.