Molto chiaramente il Codice di procedura civile del 1940, statuisce all’art. 18 come, per qualunque causa, sia competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio. In via alternativa (ma non è il caso dei rapporti di famiglia) l’art. 20 stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, sia anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
Fino al 2005 nulla quaestio sul fatto che la domanda andasse proposta al Tribunale nel cui circondario abitava il coniuge convenuto.

Tuttavia il Parlamento, rimettendo mano alle questioni di diritto di famiglia con la legge 14 Maggio 2005 n. 80 che convertiva il D.L. 14 Marzo 2005 n. 35, modificava l’art. 4 della legge sul divorzio e stabiliva che “La domanda per ottenere lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi, ovvero in mancanza del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Se il coniuge è all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, o se anche questo è residente all’estero a qualsiasi Tribunale della Repubblica”.
La stessa legge modificava l’articolo 706 del codice di procedura civile e anche per i procedimenti di separazione dei coniugi statuiva che la domanda di separazione, così come quella di divorzio, doveva essere proposta nel circondario del Tribunale ove i coniugi abitavano in precedenza durante il matrimonio e non più nel luogo di residenza del convenuto.

L’IRRAZIONALITA’ DELLA NORMA
Balzava subito agli occhi l’assurdità della norma, laddove in genere dopo la separazione e ancora di più dopo il divorzio, gli ex coniugi iniziano nuovi rapporti e frequentemente si spostano in luoghi diversi da quelli originari.
Dunque appariva assolutamente illogico essere costretti a presentare la domanda ad un Tribunale in cui presumibilmente nessuno dei due abitava più.

Il fatto che i coniugi avessero ricostruito i propri nuclei familiari in luoghi diversi, in altre città o addirittura in altri Stati e la pretesa contestuale di incardinare il processo avanti il Tribunale di un luogo in cui presumibilmente i coniugi non vivevano più da anni, appariva talmente poco sensato che numerose Corti eccepivano l’illegittimità costituzionale della norma.
In effetti la Consulta con sentenza del 23 maggio 2008 n. 269 statuiva che “…la previsione con la quale, qualora i coniugi abbiano avuto per il passato una residenza comune, occorre far riferimento, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Tribunale del luogo ove detta residenza si trova, e ciò anche allorché al momento dell’introduzione in giudizio, nessuna della parti abbia alcun rapporto con quel luogo, ipotizza un criterio di competenza che è manifestamente irragionevole…”.
Dopo l’intervento della Consulta, l’art. 4 della legge divorzile va letto con esclusione dell’inciso “…del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi…”, talchè ritorna competente ex novo il giudice del luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio e, qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda va proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, o se anche questi è residente all’estero, a qualsiasi Tribunale della Repubblica.

LA QUESTIONE DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Poiché la normativa divorzile, in genere, è applicabile anche ai procedimenti di separazione, i Tribunali oltre che per i ricorsi divorzili, iniziavano ad accettare, anche per le separazioni, le domande proposte al Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Poiché tuttavia in Italia le questioni troppo semplici devono essere rese complesse, un signore che aveva depositato un ricorso avanti il Tribunale di Reggio Calabria, applicando il previgente principio della residenza comune dei coniugi, vedendosi rigettare la pretesa da parte del Tribunale per incompetenza del Tribunale adito, decideva di ricorrere.
I giudici invero, aderendo al principio statuito dalla Corte Costituzionale, avevano ritenuto che fosse competente il luogo di residenza della moglie, applicando dunque per analogia alla separazione, il principio stabilito dalla Consulta.
Il marito, tuttavia non convinto della decisione del Tribunale, proponeva istanza per regolamento di competenza alla Corte di Cassazione, la quale decideva con ordinanza n. 16957 del 2011 depositata il 4 agosto 2011 nella quale dava torto al Tribunale di Reggio Calabria nel dichiarare competente il tribunale di Siracusa, dove la moglie era residente.
Ciò in quanto, secondo la Cassazione, il principio costituzionale non si doveva applicare alle separazioni tout court.
La Cassazione, in sostanza dichiarava che la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria che aveva spostato la competenza al Tribunale di Siracusa era arbitraria “…non essendo ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di legittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione”.
Il Tribunale avrebbe dovuto, se del caso, sollevare la questione dell’incostituzionalità dell’art. 706 c.p.c., nella parte in cui impone come criterio di collegamento principale, l’ultima residenza comune dei coniugi e solo nell’ipotesi in cui mai vi fosse stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.
“…Né sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la normale diversità di situazione, sotto il profilo in esame, dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In conclusione si ritiene che la competenza territoriale spetti al Tribunale di Reggio Calabria…”

LA SITUAZIONE ATTUALE
Dunque stante l’intervento impreciso del legislatore, il successivo intervento della Corte Costituzionale ed il correttivo della Corte di Cassazione, ora, per i procedimenti di separazione, la domanda va proposta al foro dell’ultima residenza comune dei coniugi, mentre la domanda divorzile andrà proposta al foro di residenza del convenuto.
Tutto questo in attesa del prossimo ripensamento di qualche magistrato.

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