Alleggerire, da subito, il sovraffollamento carcerario in vista della scadenza di maggio 2014, fissata dalla Corte europea dei diritti umani quale termine ultimo entro il quale l’Italia deve assicurare condizioni dignitose ai detenuti.
Questa la parola d’ordine del decreto legge sulle carceri – approvato oggi dal Consiglio dei ministri – che affronta il capitolo dell’esecuzione della pena puntando su meno reclusione e più lavoro e permessi premio per chi non ha commesso reati gravi e si comporta bene.
SOSPENSIONE DELLA PENA.
Al passaggio in giudicato della sentenza, nel caso di pena non superiore ai due anni (quattro anni per le donne incinte o con figli sotto i dieci anni, o se si tratta di persona molto ammalata), il pubblico ministero sospenderà l’esecuzione della pena dandogli la possibilità di chiedere, dalla libertà, una misura alternativa al carcere, che spetterà al tribunale di sorveglianza eventualmente concedere.
Per gli autori di gravi reati o di soggetti pericolosi, o sottoposti a custodia cautelare in carcere, questa possibilità non ci sarà: resteranno in carcere fino a quando il tribunale di sorveglianza non ritenga possano uscire in misura alternativa.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’.
Viene ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre in prospettiva potrà essere disposta per tutti i reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale.
MISURE ALTERNATIVE.
Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilita’ di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione di alcune misure alternative – come la detenzione domiciliare – per determinate categorie di soggetti, in passato esclusi, come i recidivi per piccoli reati.
PERMESSI PREMIO. Per disinnescare le tensioni che, specie nel periodo estivo, possono più facilmente deflagrare sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il decreto estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del lavoro esterno anche al lavoro di pubblica utilità.
Il Ministero della Giustizia ha elaborato una proposta che, pur senza stravolgere l’attuale ordinamento, intende realizzare un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario. L’intervento riformatore si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione (alcuni dei quali peraltro già in vigore prima della legge n. 251 del 2005, c.d. legge ex Cirielli) unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell’ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.

Una doppia linea di intervento. 
Sul versante della deflazione carceraria la proposta si articola su due fronti:
A. la previsione di misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, agendo in una duplice direzione: quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione.
B. il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti.
A) Flussi carcerari. 
Si è ritenuto ormai indifferibile rimuovere alcuni automatismi, ancorati ad astratte presunzioni di pericolosità, che, in maniera scarsamente selettiva e spesso indiscriminata, hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna.
A1) La modifica dell’art. 656 c.p.p. 
L’intervento intende riservare l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra questi, oltre ai condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati inseriti i delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni. 
Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. 
Inoltre, per le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie viene ora data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni.
A2) Il lavoro di pubblica utilità 
Viene, altresì, ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art.407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si veda l’art. 73, comma 5 ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
A3) L’intervento sulle misure alternative (ovvero sui flussi di ingresso e di uscita)
Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati.
B) Le misure incidenti sul trattamento rieducativo
Al fine di alleggerire le tensioni che, in specie nel periodo estivo, possono più facilmente innescarsi sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art. 21 dell’ordinamento penitenziario) anche al lavoro di pubblica utilità (v. comma 4 ter del citato art. 21).

Di Golem

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