L’art. 570 c.p. prevede la condanna alla reclusione fino ad un anno e la multa da € 103,00 fino ad € 1.032,00 per coloro che faranno mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o al coniuge.

LA SOTTRAZIONE DEL MANTENIMENTO COME PROBLEMA SOCIALE

Il delitto va punito a querela della parte offesa ovvero anche d’ufficio allorché l’imputato faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o al coniuge non separato per sua colpa.
In realtà il fenomeno del genitore (normalmente il marito) che si sottrae fraudolentemente, atteggiandosi a nullatenente, agli oneri di mantenimento dell’altro coniuge e dei figli è veramente frequente, e non solo in Italia, costituendo ormai un fenomeno sociale che ha dato luogo a numerosi interventi anche da parte della Corte di Cassazione.
Ricordiamo in tal senso che negli Stati Uniti all’epoca, il Presidente Clinton, ritenendo la questione dei mariti che si sottraggono agli obblighi di mantenimento di interesse sociale e non una questione meramente privatistica, (è interesse dello Stato garantire i mezzi di sostentamento ai figli ed ai coniugi economicamente più deboli), istituiva una forza pubblica di ispettori statali allo scopo di stanare i genitori renitenti agli obblighi economici, sottoponendoli alle conseguenti sanzioni penali ed al recupero forzato dei crediti a spese dello Stato.

NON BASTA SOSTENERE DI ESSERE DISOCCUPATO

Numerose decisioni anche della Cassazione (di recente per esempio n. 39851/15), hanno sanzionato pesantemente con la reclusione e la multa, nonché con il risarcimento dei danni, i mariti che sostenevano di non poter procedere al versamento di quanto statuito dal Tribunale, in quanto privi di lavoro.
E’ infatti ormai pacifico che non ci si può sottrarre alla responsabilità penale soltanto sulla base delle mere affermazioni di massima senza una prova specifica dell’impossibilità oggettiva di provvedere al dovuto mantenimento.
La giurisprudenza ha sempre rilevato che la condanna penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (ricordiamo anche Cass. n. 3426 del 2008) mentre di contro, colui che pretende di essere prosciolto dal reato deve dimostrare in modo oggettivo e rigoroso l’incapacità assoluta di far fronte agli obblighi economici non potendo certo il giudice penale riesaminare le questioni civilistiche che erano già state oggetto di esame avanti al giudice della separazione o del divorzio.

NON E’ NEANCHE SUFFICIENTE LA MERA FLESSIONE DEGLI INTROITI

Se si esaminano le ultime decisioni della giurisprudenza di questi ultimi periodi (ricordiamo in tal senso anche Cass. n. 15898/14 e n. 17691/14) emerge con chiarezza l’irrigidimento della Corte Suprema laddove non ammette neanche elementi di prova tesi a dimostrare una riduzione della propria capacità lavorativa e reddituale, essendo questi elementi di esclusiva competenza del giudice ordinario della separazione o del divorzio.
Infatti allorché sopravviene una situazione che modifica i presupposti sui quali era stato determinato l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile, è interesse e compito dell’obbligato rivolgersi tempestivamente al Tribunale, richiedendo la modifica delle condizioni, non potendosi trasferire un’istruttoria di siffatto genere, in sede penale una volta proposta la querela nei confronti del soggetto obbligato.

LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Né basta, secondo la Cassazione (ex multis n. 7372 del 29.01.2013) neanche la dimostrazione formale dello stato di disoccupazione, essendo ben obbligo del soggetto tenuto al mantenimento, attivarsi per il reperimento di altra attività lavorativa, apparendo fin troppo facile pretendere di essere sollevato dall’obbligo del mantenimento, di estrema importanza per i beneficiari, semplicemente iscrivendosi alle liste di collocamento.
Nel campo penalistico, è però necessario che l’inadempimento sia rilevante o comunque protratto nel tempo in modo da incidere, sempre secondo la Cassazione, in modo apprezzabile sulla disponibilità dei mezzi economici che il marito è tenuto a fornire all’altro coniuge.
Dunque unica possibilità di evitare la condanna è quella di fornire quelle giustificazioni oggettivamente rilevabili dal giudice penale tese a dimostrare la totale e l’assoluta impossibilità di far fronte, spiegando come mai non si è proceduto tempestivamente alla domanda di riduzione dell’assegno in presenza di tali asseriti presupposti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *