In realtà la questione era già stata oggetto di una sentenza di vari anni orsono, allorchè un padre aveva eccepito come l’assegno andasse ridotto di un dodicesimo, tenuto conto che  durante l’estate i ragazzi trascorrevano un mese di vacanza presso di lui.

La Cassazione aveva rigettato la domanda, rilevando che il mantenimento viene stabilito su base annua, ed il frazionamento in dodici mesi costituisce solo una comodità logistica per garantire un pagamento costante; quindi  le singole rate vanno pagate anche per il periodo estivo nel quale i figli rimangono con il padre.

AFFIDAMENTO CONDIVISO E MANTENIMENTO

La questione è stata riportata all’attenzione della Cassazione a seguito delle recenti modifiche legislative ed  avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva rigettato una domanda similare.
Il marito rilevava che, proprio per mantenere  migliori contatti con i figli, incolpevoli del fallimento dell’unione, i ragazzi trascorrevano molto tempo della settimana presso di lui  rimanendo a pernottare, a mangiare a svagarsi eccetera.
Da un’attenta lettura della normativa divorzile in tal senso, ne discendeva, secondo il padre, come dovesse necessariamente tenersi conto di tale maggior periodo trascorso dai figli con lui.
Dunque andava annullato l’assegno di mantenimento o quanto meno ridotto proporzionalmente.
In tal senso rilevava il padre che la Legge n. 898/70  a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.54/06 sull’affidamento condiviso e dal D.lgs 28/12/13 n. 154 che ha unificato la normativa in tema di separazione, divorzio e convivenza il giudice deve valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori…. Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…..”.
Dunque, poiché era pacifico che i figli trascorressero parecchio tempo presso di sé, l’assegno che era stato stabilito dal Tribunale, poi dalla Corte d’Appello in € 1.000,00 andava annullato o ridotto proporzionalmente in funzione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

STABILE COABITAZIONE E PERNOTTAMENTO

La Cassazione nel solco già tracciato dai precedenti orientamenti tuttavia riteneva infondato il ricorso osservando come, indipendentemente dalle distinzioni di natura terminologica tra il dormire presso l’abitazione e il coabitare, andava comunque tenuto conto che il Tribunale aveva stabilito la collocazione prevalente della prole presso la madre con alcuni periodi come d’uso presso l’altro genitore.
Il principio a cui bisogna attenersi è quello per cui, l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori previsto dalla legge sul divorzio dall’art. 6, e poi dalla normativa successiva, è un istituto che in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venire meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire con la corresponsione  del mantenimento in favore dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita sulla base del contesto familiare pregresso.
In sostanza e’ escluso che l’istituto dell’affidamento, sia pure congiunto (o condiviso), implichi quale conseguenza automatica che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente in modo diretto e autonomo alle esigenze dei figli. Anche perché il genitore collocatario essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire il contributo al mantenimento, non solo per ciò che riguarda le spese correnti, ma anche per l’acquisto di beni durevoli in favore dei figli stessi.

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