A seguito del processo di separazione dei coniugi, il Tribunale attribuiva alla moglie un congruo assegno di mantenimento. Successivamente, dalla intempestiva nascita di un bambino, il marito si accorgeva che la moglie lo aveva tradito già durante il rapporto coniugale. Essendo passata la sentenza in giudicato, attivava il procedimento di revocazione per ottenere l’annullamento del mantenimento, stante l’evidenza della colpevolezza della moglie.

Tuttavia la Cassazione con sentenza n. 5648 depositata il 10/04/2012 gli dava torto, non ritenendo sussistere alcun obbligo per la moglie di riferire, in corso di causa, l’esistenza della gravidanza.

La questione prende dunque le mosse da una separazione nella quale il Tribunale aveva attribuito un assegno di mantenimento in favore della moglie, in assenza di autonomia economica.
Solo in seguito il marito apprendeva della relazione della moglie con altro compagno, relazione sicuramente già in corso all’epoca della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, “certificata” dalla nascita dopo poco tempo di un bimbo non suo.
Tuttavia poiché uno dei presupposti del diritto all’assegno di mantenimento è proprio la mancanza di responsabilità nel fallimento dell’unione e quindi, sussistendo a dire del ricorrente tutti i presupposti per ottenere l’addebito della separazione a carico della moglie, addebito che avrebbe portato all’annullamento dell’assegno, il coniuge tradito chiedeva giustizia alla Corte di appello con l’azione di revocazione.
Rilevava infatti come era stato proprio il dolo della moglie nel nascondere tale situazione a convincere il giudice di primo grado nell’attribuire l’assegno.
Poiché i termini per l’appello erano scaduti, il marito attivava dunque la procedura di revocazione di cui agli articoli 395 e seguenti c.p.c. chiedendo la modifica della sentenza e l’annullamento del mantenimento.

LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA
Ricordiamo che il processo di revocazione può essere attivato in alcuni tassativi casi previsti dalla legge.
Di norma le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altro
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto, ovvero se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
5) se è l’effetto del dolo del giudice.
Inoltre, ed è questo il caso che ci interessa, è impugnabile per revocazione, la sentenza per la quale è scaduto il termine per l’appello, ma (soltanto per alcune fattispecie) se la decisione è “l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra”.
La questione di cosa si intenda per dolo è stata più volte oggetto dell’esame della giurisprudenza della Cassazione, e proprio su questo punto la Corte di Appello adita dal marito, respingeva il ricorso ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l’azione revocatoria. Avverso tale decisione ricorreva il marito tradito alla Corte Suprema.

LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA
La Corte di Cassazione, tuttavia, confermava la sentenza della Corte di Appello.
Si ribadiva sostanzialmente che il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra può costituire motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c., solo in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifizi o veri e propri raggiri, tali comunque da paralizzare o sviare la difesa avversaria, impedendo al giudice l’accertamento della verità.
In sostanza è necessario un comportamento che faccia apparire una situazione diversa da quella reale, ma senza alcun onere per le parti di dedurre argomenti a proprio sfavore.
Non sono tuttavia idonei, secondo la Corte Suprema, a realizzare tale fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, o nel caso in esame, il silenzio su fatti decisivi della controversia, ovvero la mancata produzione di documenti.
Tali comportamenti sono senz’altro censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale rimane pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.
La Corte di Appello, con la motivazione confermata dalla Cassazione, evidenziava come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale era stato posto in essere dalla moglie, e tale affermazione non era smentita da alcun elemento positivo da parte del ricorrente.
Tra l’altro, rilevava la Cassazione, durante l’istruzione era ben chiaro che sussistesse la ricostituzione di una nuova famiglia da parte della moglie, e tuttavia tale circostanza non è stata lamentata tempestivamente nel processo di primo grado, né di contro sussisteva l’obbligo della moglie di procedere ad una tempestiva comunicazione al giudice della separazione dell’esistenza della propria relazione sentimentale estranea al matrimonio o ancor di più dello stato di gravidanza derivante da tale relazione.
Tutte circostanze che, secondo la Cassazione, la moglie poteva ben decidere di non riferire al giudice, non essendo costretta a dichiarare situazioni e fatti in contrasto con i propri interessi sostanziali e processuali.

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