La giurisprudenza si è occupata più volte della depressione laddove lo stato asseritamente invalidante preclude le possibilità di potersi procacciare un lavoro o di proseguire quello precedente.
La questione è stata ripresa dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21140 depositata il 02/10/2020 nella quale la moglie, sostenendo con ampia documentazione medica di essere incorsa in un grave stato depressivo, rilevava di aver perso il lavoro e non avendo trovato alcun nuovo impiego, richiedeva la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio facendo istanza affinché il Tribunale statuisse un contributo a carico del marito.
Il Tribunale non accoglieva la domanda rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire un reddito utile a garantire un tenore di vita similare a quello goduto in costanza di matrimonio, non ritenendo sufficiente la documentazione medico legale sullo stato depressivo.

L’IMPOSSIBILITA’ DI LAVORARE
La questione finiva alla Corte d’appello di Torino la quale si trovava di fronte alla richiesta della donna di un assegno divorzile di almeno € 1.000,00 necessari per la sua sopravvivenza, contestando la decisione del Tribunale e rilevando che alcuna altra prova essa doveva fornire al di là della malattia e dell’età, tenuto conto che ormai aveva raggiunto 55 anni, non potendo fornire una prova negativa dell’impossibilità di rinvenire un lavoro, nonostante tutti i tentativi posti in essere.
La Corte d’Appello in effetti accoglieva parzialmente la domanda riducendo la pretesa della donna ad € 200,00 mensili ed ignorando le contestazioni del marito che rilevava di aver perso parte del proprio preesistente reddito, considerando le dichiarazioni fiscali prodotte non credibili.
In effetti la Corte d’Appello rilevava che il giudice di I grado non aveva tenuto conto che la donna aveva cercato oggettivamente un’attività lavorativa, aveva partecipato a corsi di riqualificazione ed ormai era disoccupata da cinque anni, talché la situazione psicofisica aggravata dalla separazione e dal divorzio aveva subito un peggioramento, fatto che rendeva oggettivamente complicato ed improbabile trovare un altro impiego lavorativo.

LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione confermava la sentenza ritenendo da un lato che si trattava di valutazioni non ricorribili alla Corte Suprema già esaminate dal Giudice di I e II grado ed in secondo luogo che, al di là dell’inammissibilità, la Corte d’Appello aveva esaminato compiutamente lo stato di salute della donna, i dati reddituali del marito e legittimamente era stato statuito l’obbligo di versare un pur minimo assegno divorzile in favore di un soggetto che ormai data l’età e la situazione psicofisica non era sicuramente più in grado di trovare ragionevolmente alcuna attività lavorativa.  
Sotto questo profilo va ricordato, in altro processo simile, che, anche allorché la donna risultava percepire un minimo trattamento di assistenza da parte dell’INPS (vedasi anche Cass. n. 19579 del 26/09/2011 e Trib. Milano decr. N. 11830 del 31/05/2018) ciò non escludeva il diritto ad un assegno da parte del marito.
Infatti è ormai pacifico che quando le condizioni oggettive di vita per l’età o per la salute non permettono all’ex coniuge di vivere in modo autosufficiente scatta il diritto al mantenimento, o all’assegno divorzile divenendo irrilevante anche un minimo sussidio di assistenza pubblica, ma non sufficiente per permettere un’esistenza libera e dignitosa.