Da oggi dimettersi sarà più difficile. Occorrerà essere davvero sicuri e seguire una specifica procedura di “convalida” per confermare la propria spontanea volontà di recedere dal contratto di lavoro.
Infatti il comma 17 dell’articolo 4 della Riforma Fornero, per contrastare il fenomeno delle cd. dimissioni in bianco richieste dal datore già all’atto dell’assunzione, subordina l’efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti ovvero presso altre sedi individuate dai contratti collettivi nazionali nonché, in alternativa alla procedura di convalida indicata al comma 17, alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale, il datore di lavoro deve – a pena di inefficacia degli stessi atti di cessazione del rapporto di lavoro – trasmettere al lavoratore la comunicazione contenente l’invito a presentarsi alla Direzione territoriale del lavoro o al Centro per l’impiego o presso altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva nazionale per convalidare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale ovvero l’invito ad apporre la sottoscrizione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione del suo rapporto di lavoro.
In seguito alla comunicazione del datore di lavoro il lavoratore può, entro sette giorni, aderire all’invito convalidando con una delle modalità proposte le proprie dimissioni ovvero non aderire all’invito stesso – non convalidando il proprio atto ovvero non revocandolo per iscritto – facendo risolvere il rapporto. Inoltre il lavoratore, sempre nel termine di sette giorni, può esercitare la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale in forma scritta ed il rapporto di lavoro – se interrotto per effetto del recesso – torna a riprendere il suo normale corso dal giorno successivo a quello della comunicazione della revoca; tra l’altro, senza che il lavoratore maturi alcun diritto alla retribuzione se nel periodo di tempo intercorso tra il recesso e la sua revoca non c’è stata prestazione lavorativa.
Completa la nuova disciplina il regime sanzionatorio per il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale: applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Non rientrano, invece, nell’iter procedurale di cui sopra la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento in quanto devono in ogni caso essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.