La sentenza che si annota non presenta rilevanti tratti di novità, ma costituisce un’utile (se pur sintetica) summa in tema di diffamazione telematica.
L’intervento del giudice di legittimità è determinato da un conflitto di competenza (negativo, a quanto si apprende), in quanto non vi è –tra i giudici di merito- concordia sul locus commissi delicti.
Quella della competenza territoriale nella diffamazione a mezzo internet ha rappresentato, in passato, un questione di diritto processuale non priva di difficoltà.
Collegata a quella del locus è poi la questione del tempus commissi delicti, atteso che, specie nella “diffamazione a distanza”, determinare il momento consumativo è indispensabile per accertare il luogo della consumazione (e quindi la competenza del giudice).
Ebbene, non può esser dubbio che le caratteristiche tecniche della trasmissione telematica incidono in maniera determinate sul punto, perché, in genere, il luogo di trasmissione non coincide con quello di ricezione.
Per quel che riguarda, invero, la competenza per territorio, grande incertezza ha mostrato, in un primo tempo, la giurisprudenza civile, che ha oscillato, in sede di merito, tra soluzioni diametralmente opposte. Essa ha sostenuto, a volte, la competenza di qualsiasi giudice sul territorio nazionale, data la natura “ubiquitaria” di internet, altre ha indicato il foro nel luogo nel quale il convenuto svolge la sua pregiudizievole attività (con evidente rischio di forum shopping), ovvero quello in cui è radicata la gestione tecnica del sito, ovvero, ancora, quello in cui la notizia viene immessa in rete o, infine, quello in cui si sono verificati gli atti lesivi.
Al proposito, la sentenza in commento cita le SS.UU. civili (sent. n. 21661 del 13.10.2009, ric. RTI spa, res. De Pompeis e altro, Rv 609467), che, pronunziando in tema di “diffamazione televisiva”, ma estendendo il principio a tutti i mezzi di comunicazione di massa, afferma che la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 cpc, nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato.
Al proposito, osservano le SS.UU. che tale individuazione -che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione- consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice; dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile, inteso, non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Ma già in precedenza –sempre in sede civile e con specifico riferimento, questa volta, alla diffamazione a mezzo internet (nell’ambito di un newsgroup)- la Suprema Corte aveva affermato la competenza per territorio ex art. 20 cpc, del giudice del luogo in cui ha il domicilio il danneggiato, essendo questo il luogo in cui si verifica il maggior danno derivante dall’illecito (Cass. Civ. Sez. terza, sent. n. 6591, 8.5.2002, ric. Banca del Salento, res. Restaino, Rv 554231).
D’altronde, anche per quel che riguarda la diffamazione internazionale a mezzo stampa, l’art. 5 n. 3 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 prevede come foro quello del domicilio del danneggiato.
In sede penale, viceversa, la Suprema corte ha “fatto perno” sulla natura di reato di evento del delitto di diffamazione (e la sentenza in commento ricorda Cass. Sez. quinta, sent. n. 4741, 17.11/27.12.2000, ric. PM in proc. ignoti, Rv 217745, ma si può citare anche la successiva Cass. Sez. seconda sent. n. 36721, 21.2/25.9.2008, ric. Buraschi e altro, Rv 242085) e ne ha fatto, in tal modo, discendere la competenza del giudice del luogo in cui è si è presumibilmente verificata la percezione del messaggio denigratorio.
Ciò ha consentito di risolvere anche il problema di una diffamazione, per c.d., transnazionale, atteso che il sito web, nel caso della sentenza del 2000, era stato registrato all’estero.
Ma la soluzione, valida sul piano teorico, appare difficilmente attuabile su quello pratico.
E infatti, come è noto (e come la sentenza in commento non manca di ricordare), la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione offensiva.
Non potrebbe, d’altronde, essere diversamente, attesa la natura di reato di evento (naturalistico e psicologico) del delitto ex art. 595 cp.
Così essa è esplicitamente considerata dalla giurisprudenza di legittimità (es. la già ricordata Cass. Sez. quinta, sent. n. 4741 del 2000, Rv 217745, ma implicitamente anche: Cass. Sez. quinta, sent n. 6046, 11.11.2008/11.2.2009, ric. Ricci e altro, Rv 242960).
La Suprema corte poi sembra anche considerarla reato di pericolo, dal momento che, per il suo perfezionamento, non occorre che si verifichi l’effettiva compromissione della altrui reputazione, essendo sufficiente anche la mera (ma concreta) possibilità che una comunicazione diffamatoria faccia vacillare la reputazione dell’aggredito (cfr. Cass. Sez. sesta, sent. n. 1988, 11.11.1975, 11.2.1976, ric. Cadoria, Rv 132309; Cass. Sez. quinta, sent n. 10512, 16.7/23.11.1981, ric. Caprara, Rv 151080; Cass. Sez. quinta, sent n. 10372, 18.5/1.9.1999, ric. Grimaldi, Rv 214234, Cass. Sez. quinta, sent. n. 37124, 15.7/30.9.2008, ric. PG in proc. De Luca e altri, Rv 242019).
Partendo da tale affermazione, non può esservi dubbio, poi, che anche la diffamazione mediatica possa definirsi reato di evento. Anzi, potremmo dire, proprio con riferimento a tale forma di diffamazione, la distinzione (temporale e concettuale) tra il momento esecutivo e quello di verificazione dell’evento è più facilmente percepibile. In effetti è stato fatto notare che, ad es., per i reati a mezzo stampa, il momento della comunicazione viene fatto coincidere con quello della pubblicazione e che, d’altra parte, la equiparazione della “stampa” alla “pubblicazione” consente di mantenere ben distinto (da quello della diffusione) il momento della “scrittura del pezzo”, come, d’altronde, è anche normativamente previsto (es. dal quarto comma dell’art. 266 c.p.).
Parimenti, si è sostenuto che, per quel che riguarda la immissione nella rete telematica, il momento consumativo (percezione) si attesta in una frazione temporale, almeno concettualmente, distinta e successiva rispetto a quella della composizione e immissione in rete, anche se poi, sul piano probatorio, la effettiva percezione ben può essere presunta. Al proposto, invero, la Corte di legittimità (Cass. Sez. quinta, sent. n. 25875, 21.6/25.7.2006, ric. Cicino e altro, Rv 234528) ha avuto modo di affermare che “quando una notizia risulti immessa sui media (…) la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi sino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e in genere frequente (…) di talché la immissione di notizie e immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (…) di utenti ” (e la pronunzia appena citata è ricordata anche nella sentenza che si annota).
Tanto premesso, è da rilevare che acutamente si osserva nella “nostra” sentenza che il provider può giovarsi di server collocati ovunque (in Italia e all’estero) e, dunque, oltretutto, risulterebbe probabilmente molto difficile -se non impossibile- accertare quale di essi abbia diffuso la notizia e quale la abbia diffusa per primo.
Va da sé, poi, che la notizia diffamatoria può esser percepita (e anzi in genere questo accade) da più utenti, collocati in differenti siti del territorio nazionale. La percezione potrebbe anche essere contemporanea, di talché si dovrebbe –anche solo per questo- far riferimento al criterio sussidiario ex artt. 9 e 10 cpp.
Non diversamente si deve decidere in caso di diffamazione consumata tramite un giornale telematico, atteso che, in tal caso, sarebbe impensabile far riferimento, tanto al luogo nel quale il quotidiano è stato… ”stampato” (perché stampato non è), quanto al luogo di prima diffusione dello stesso.
E così Cass. Sez. prima, sent. n. 8513, 5.2/25.2.2009, confl. comp. in proc. Borrelli (non massimata) ha finito per concludere che “non risultando (…) il luogo in cui il reato è stato consumato (non potendo, in altre parole applicarsi la regola di cui all’art. 8 c.p.p. comma primo), deve farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 cpp.”.
E l’articolo in questione (9 cpp) prevede:, per quel che riguarda i reati commessi sul territorio nazionale, innanzitutto, il luogo della condotta (sia pure parzialmente considerata), quindi, quello della residenza, dimora o domicilio dell’imputato, infine, quello ove ha sede l’ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.
La sentenza in esame scarta, in quanto di difficile applicazione, il primo criterio e si “attesta” sul secondo.
Dunque, potremmo dire che il danneggiato, almeno in astratto, riceve un trattamento più favorevole in sede civile, mentre (sempre in astratto, si intende), in sede penale, favorito dalla individuazione del foro, è l’imputato.
In realtà, se fosse possibile applicare il criterio ordinario (luogo di consumazione: art. 8 cpp), il locus commissi delicti dovrebbe (potrebbe) essere né l’uno né l’altro, perché la comunicazione con più persone, per quel che riguarda la telematica, si realizza (e la sentenza non manca di rilevarlo) nel luogo in cui il terzo (nel nostro caso, il secondo terzo, se ci è consentito tale paradosso espressivo) si connette alla rete (rectius: dal luogo in cui il terzo si connette).
Va infine fatta un’ultima notazione sul contenuto della sentenza in esame.
La diffamazione a mezzo internet, anche quella consumata con la pubblicazione su di un giornale telematico, non può (a tutt’oggi) considerarsi diffamazione a mezzo stampa.
Il concetto di stampa e stampato è normativamente determinato (art. 1 della legge 8.2.1958 n. 47: “sono considerate stampe o stampati (…) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisco-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”) e il divieto di analogia in diritto penale non consente “estensioni” pregiudizievoli per l’imputato (Cass. Sez. quinta, sent. n. 35511, 16.7/1.10.2010, ric. Brambilla, Rv 248507).
La equiparazione del direttore della testata telematica a quello della testata “a stampa” è stata effettuata dal legislatore solo per quel che riguarda le incombenze di carattere burocratico e amministrativo (cfr. legge 7.3.2001 n.62, decreto legislativo 9.4.2003 n. 70, Cass. Sez. terza, sent. n. 10535, 11.12.2008/10.3.2009, ric. Donvito, Rv 243085).
Nondimeno, quella che si consuma tramite internet (con i blog, con i forum, con facebook, con il giornale telematico ecc.) non è mai diffamazione “semplice”, ma aggravata, in quanto portata a compimento “con altro mezzo di pubblicità”, secondo la dizione di cui al comma terzo dell’art. 595 cp; il che comporta una più severa punizione (reclusione da 6 mesi e 3 anni, ovvero multa non inferiore ad € 516).
Può poi concorrere l’ulteriore aggravante della attribuzione di un fatto determinato, ma l’ipotesi criminosa sarà comunque diversa da quella prevista per la vera e propria diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato (art. 13 legge 8.2.1948 n. 47), che prevede reclusione da 1 a 6 anni, congiunta alla multa non inferiore ad € 258.
Se quello descritto è l’attuale “stato dell’arte”, non è dubbio che occorrerebbe un intervento del legislatore, sia per stabilire in maniera autonoma la competenza per la diffamazione a mezzo internet (come è stato fatto, sia pure con limitazione alla attribuzione di fatto determinato, per la diffamazione tramite radiotelevisione, cfr. art. 30 comma quinto legge 6.2.1990 n. 223), sia per perequare il trattamento sanzionatorio, evitando possibili disparità, difficilmente giustificabili alla luce del principio costituzionale di eguaglianza.
E, al proposito, non sarà ozioso rilevare come proprio il Costituente aveva intuito, mostrando una preveggenza davvero straordinaria, che -accanto alla stampa (al cinema, alla radio e alla nascente TV)- altri media sarebbero sati, in futuro, disponibili; tanto ciò è vero che, nell’art. 21 Cost. si legge che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, può essere esercitato con la parola e con lo scritto, ma anche con “ogni altro mezzo di diffusione ”.
La “rete dei diritti”, almeno nel disegno dei “Padri della Repubblica”, sembra essere nata prima della “rete delle notizie”.