Il disegno di legge di riforma della diffamazione a mezzo stampa ha iniziato martedì 2 ottobre il suo iter in commissione Giustizia al Senato in sede deliberante. In commissione è intervenuta anche il Guardasigilli Paola Severino che ha ribadito come, a suo parere, «la più efficace misura riparatoria del danno causato dalla diffamazione a mezzo stampa è rappresentato dall’obbligo di rettifica», riservandosi una valutazione sulla possibilità di introdurre sanzioni accessorie per punire i delitti in questione.
Il testo (leggibile in allegato) è stato presentato in maniera bipartisan ed è firmato da Vannino Chiti (Pd) e Maurizio Gasparri (Pdl), per questo ha ottenuto la sede deliberante, vale a dire salterà l’esame dell’aula.
Se sul testo ci sarà ampia convergenza, questo potrà passare in poco tempo all’esame della Camera.
In quasi tutti gli Stati occidentali, si legge nella relazione, la pena per i reati di opinione è soltanto pecuniaria, mentre nel nostro ordinamento ancora si prevede una reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 500 mila lire in forza della legge n. 47 dell’8 febbraio 1948.
Le modifiche chieste dal provvedimento prevedono che la persona offesa possa chiedere, oltre al risarcimento dei danni (articolo 185 Codice penale), una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato non inferiore a 30.000 euro.
La pena per la diffamazione a mezzo stampa sarà una multa non inferiore a 5.000 euro.
Direttori o vicedirettori di testate risponderanno di omesso controllo con una pena ridotta di un terzo.
Per l’ingiuria la pena sarà una multa di massimo 1500 euro, che potrà aumentare se commessa da più persone; per la diffamazione la pena sarà una multa di 2500 euro e sarà aumentata se l’offesa consisterà nell’attribuzione di un fatto determinato. Se avverrà a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o tramite atto pubblico, prevista una multa fino a 5000 euro. Pena che potrà aumentare se arrecata ad «un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita in collegio».
Ddl 3491 del 2012, modifiche alla legge 8 febbraio 48 n. 47 e al codice penale di materia di diffamazione a mezzo stampa