Di seguito le osservazioni e le proposte emendative del Consiglio nazionale forense presentate durante l’audizione di ieri davanti alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, in merito al decreto legge “del fare”.
Introduzione
L’Avvocatura, nella sua funzione costituzionalmente rilevante di difesa dei diritti dei cittadini, sente il dovere di offrire il proprio contributo tecnico-giuridico, oltre che operativo, per promuovere la migliore efficienza di un sistema giustizia che è in una situazione disastrosa.
Tentare di garantire ai cittadini la realizzazione dei loro diritti in una situazione come quella attuale è impegno gravoso, al quale l’Avvocatura non si sottrae.
Nello spirito istituzionale di individuare soluzioni di sistema e non “di annuncio” , l’Avvocatura ha più volte avanzato proposte di intervento a costo zero per lo Stato e nello spirito di sussidiarietà, che in questo documento sono richiamate.
Il CNF è costretto a rilevare ancora una volta che il Governo attende alle riforme sulla giustizia tramite norme spot inserite in decreti leggi che hanno un contenuto economico ed è costretta a rilevare ancora una volta che “i diritti non sono merce”.
Il CNF rileva ancora che, nonostante gli annunci di interventi normativi risolutori che si sono susseguiti negli ultimi tempi, si è provveduto a ridurre sempre di più l’accessibilità dei cittadini alla giustizia (tramite aumenti dei costi, condizioni di procedibilità capestro; svuotamenti degli uffici giudiziari prima ancora che la riforma della geografia giudiziaria sia entrata in vigore); e si è abbandonata la via di una migliore organizzazione del servizio,anche attraverso l’estensione su tutto il territorio nazionale del processo telematico.
Premessa
Prima di illustrare le proposte emendative il Documento del CNF, consegnato oggi alla commissione giustizia della Camera, rileva
– la inopportunità di intervenire con decreto legge da parte del Governo in materia di interventi sull’amministrazione della giustizia, sotto il profilo degli equilibri di politica costituzionale: l’ordinamento giudiziario è materia soggetta alla riserva di legge, proprio per mettere la organizzazione del potere giudiziario al riparo da interventi del potere esecutivo.
-Sorgono gravi perplessità sulla esistenza dei requisiti di necessità e urgenza che per Costituzione sono necessari per l’adozione di un decreto legge da parte del Governo; alcune norme del decreto (es mediazione obbligatoria) differiscono l’entrata in vigore a un anno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (dimostrando per tabulas l’assenza dei requisiti suddetti)
-Altrettante gravi perplessità di natura costituzionale sorgono con riguardo alla reintroduzione della obbligatorietà della mediazione.
La Corte costituzionale ne ha sancito la illegittimità per eccesso di delega (sentenza n. 272/ 2012), di fatto solo assorbendo, e non certo rigettando, tutti gli altri profili di illegittimità evidenziati dalle ordinanze di rimessione di numerosi giudici di merito.
Si profila una grave violazione dell’articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa) da parte delle norme del dl n. 69/2013 che attribuiscono al giudice il potere di desumere nel giudizio elementi di prova dal comportamento delle parti in mediazione (ove non è necessaria l’assistenza tecnica); e la condanna al pagamento di somma ingente per la parte che non si presenta in mediazione.
RICHIESTA DI STRALCIO DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI GIUSTIZIA PER PROVVEDERE CON UNA PROPOSTA DI LEGGE SISTEMICA E ORGANICA, NEL CONFRONTO CON TUTTI GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA, CHE ABBIA CORSIA PREFERENZIALE IN PARLAMENTO.
Proposte emendative
Tuttavia, nell’ottica di contribuire come sempre con spirito di servizio alla individuazione di soluzioni “di sistema” che possano promuovere la migliore efficienza del sistema giustizia nell’esclusivo vantaggio dei cittadini, destinatari del servizio, il documento CNF annovera una serie di proposte emendative al decreto legge “del fare”
Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie
Introdurre un nuovo Capo (I-Bis) con la istituzione delle Camere arbitrali presso ciascun Ordine degli avvocati per aumentare la capacità di risposte alla domanda di giustizia dei cittadini senza aumento di costi e penalizzazioni
Le camere arbitrali sono un valido circuito alternativo alla giurisdizione capaci di coniugare qualità, efficienza e costi calmierati
Attribuzione competenze di materia di decreti ingiuntivi e opposizione a decreto ingiuntivo
Su richiesta delle parti del processo, possibilità di trasferire il giudizio, ove non fissata la udienza di precisazione delle conclusioni, incamera arbitrale. Previsione di agevolazioni fiscali per le parti, coperte con le risorse del Fondo unico giustizia. Previsione dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti.
Mediazione
Ferma contrarietà alla obbligatorietà., incostituzionale, e stralcio delle norme per provvedere a misure di sistema e non misure “ad effetto annuncio”, che già hanno dimostrato la inefficacia (appena l’11% delle mediazioni si conclude con un accordo; il resto va comunque in giudizio)
In subordine misure di sostanziale modifica:
-Introduzione in sostituzione o in affiancamento della negoziazione assistita dagli avvocati.
Su invito della parte o del giudice, la procedura tra le parti si svolge davanti a un avvocato che favorisce il raggiungimento di un accordo che sarà omologato dal presidente del Tribunale assumendo valore di titolo esecutivo. Previsione dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per i soggetti non abbienti -Mediazione
a) Esecutorietà del verbale di conciliazione anche senza omologa in caso di sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che hanno assistito le parti nel corso del procedimento;
c) Limite della obbligatorietà a un solo anno e per la controversie di valore non superiore a 8 mila euro
d)Eliminazione conseguenze processuali e sulle spese del contegno tenuto in mediazione
e) Totale gratuità del primo incontro informativo (previsto dal il decreto legge del fare prevede il pagamento di una somma da 80 a 250 euro, oltre i 40 euro per apertura procedimento)
Conciliazione giudiziale
Soppressione norma. La conciliazione del giudice sarebbe una anticipazione di giudizio da parte del giudice e ha dato cattiva prova di sè
Ausiliari del giudice
-Limitare l’utilizzo dei giudici ausiliari onorari al contenzioso arretrato (cause pendenti da più di 18 mesi, per le quali sia già fissata la udienza di precisazioni delle conclusioni)
-Garantire che l’impugnazione di una sentenza di primo grado emessa da un giudice onorario sia appellabile al solo magistrato togato
-Rafforzamento requisiti di indipendenza con una stretta ulteriore sulle incompatibilità
Tirocinio formativo presso uffici giudiziari
-Esclusione della partecipazione dello stagista alle camere di consiglio
-Coordinamento con la regolazione del tirocinio forense. La legge forense già prevede tirocinio parziale presso uffici giudiziari.
Divisione a domanda congiunta
Estendere la competenza di provvedere anche agli avvocati
Semplificazione motivazione sentenza
Soppressione della norma per salvaguardare l’ammissibilità degli eventuali gravami visto che già interventi normativi hanno ridotto all’osso la motivazione della sentenza civile, costituzionalmente garantita
Foro per aziende con sede all’estero
Soppressione della norma per irragionevolezza rispetto alla regole coordinamento con norme comunitaria
Concordato preventivo
Assistenza legale per redazione documenti e piano da parte del debitore per garantire correttezza tramite la responsabilità professionale se proposta manifestamente inadeguata o giustificata da fini dilatori.