COMUNICATO STAMPA
Decreto sviluppo, Cnf: le novità sul processo civile sono inutili e incostituzionali
Documento del Consiglio nazionale forense sull’articolo 54 del decreto legge Sviluppo: il filtro in appello e i limiti al ricorso in cassazione sono strumenti inefficaci: i tempi della giustizia saranno più lunghi e le imprese penalizzate
Roma 4/7/2012. Inaccettabile aver eliminato il ricorso per cassazione per contraddittoria motivazione e in caso di “doppia conforme” (quando l’appello è stato dichiarato inammissibile o rigettato perché fondato sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado).
Il filtro in appello, poi, è una iniziativa sbagliata che non farà che aumentare il carico sulla Corte di Cassazione e allungare i tempi dei ricorsi “fondati”.
Entrambe le modifiche al codice di procedura civile creano un cortocircuito che non avrà l’effetto di ridurre i tempi della giustizia, perché prevedono canali accelerati dimenticando che il contesto è oberato.
Il Consiglio nazionale forense ha elaborato, in un documento approvato dal plenum il 22 giugno, la ragioni “scientifiche” delle gravi preoccupazioni già espresse lo scorso 22 giugno per le norme sul processo civile contenute nel testo del decreto legge Sviluppo (n.83/2012), in vigore dal 26 giugno scorso.
Norme, sottolinea il Cnf, discutibilmente presentate come misure per il rilancio delle imprese.
Il documento verrà inoltrato a Governo e Parlamento, che dovrà convertire in legge il dl.
Filtro in appello
Il Cnf boccia la norma: in caso di ordinanza di non ammissione l’appellante comunque ricorrerà in cassazione e dunque si rischia di gravare ancora di più la suprema corte. E oltretutto, si crea una corsia preferenziale per i ricorsi supposti infondati; con il ché si allungheranno i tempi per i ricorsi fondanti.
Il parametro di ammissibilità non è fondato sull’importanza della questione (come è di regola negli altri paesi) ma sulla “ragionevole probabilità di accoglimento”; criterio “generico e indeterminato ed esposto ad arbitrio” e in conflitto con i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha stabilito che ove sia previsto un grado di impugnazione esso non può esser sottoposto a condizioni eccessivamente discrezionali.
Sono incomprensibili, infine, le eccezioni (che impongono il giudizio d’appello) che non attengono alle questioni di maggiore rilevanza sociale od economica.
Modifiche ai ricorsi in Cassazione
Il testo elimina il ricorso per vizi di contraddittoria o insufficiente motivazione sulle questioni di fatto; e per vizio di motivazione in fatto, quando il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello secondo le nuove regole (una sorte di doppia conforme).
L’avvocatura plaude alla eliminazione, tra i motivi di ricorso, di quello per insufficiente motivazione, che porta a dichiarare inammissibili tutti i ricorsi che puntano a un terzo grado di merito e dunque è una misura efficace. Ma critica fortemente le altre due previsioni.
La prima perché velleitaria: i casi sono ridotti e dunque non si avrà l’effetto deflattivo sperato; e si tenderà ad assorbire il ricorso nelle ipotesi di motivazione apparente: vanificando anche per questa via l’efficacia di una misura che peraltro presenta profili di incostituzionalità.
Circa la seconda previsione (doppia conforme), sarebbe viziata da incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza visto che sbarra l’accesso in cassazione sia nel caso in cui la pronuncia di inammissibilità del ricorso di appello sia adottata in sede delibativa sia in caso di cognizione piena, senza tenere conto che nel primo caso la parte ha maggiormente necessità di tutela.