Stralcio della norma che consente i soci di solo capitale negli studi legali, così come prevista dal DDL Concorrenza, licenziato dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame delle Commissioni alla Camera dei deputati.
Ma anche disponibilità al dialogo con il Ministero di Giustizia, affinché si avvii una vera modernizzazione della professione forense. No alle invasioni di campo e ai colpi di mano dei ministeri economici, anche per evitare le fallimentari esperienze del passato.
Questa le ferme richieste contenute in un documento (di seguito) dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura discusso negli Stati Generali dell’Avvocatura Italiana, riuniti oggi a Roma (in allegato anche un documento sui “fatti” di Milano con precise richieste sulla sicurezza e le strutture giudiziarie).
Ai lavori hanno partecipato il Cnf, la Cassa Forense, il Coordinamento degli Ordini, numerosi Presidenti degli Ordini forensi di tutta Italia e diverse associazioni di categoria. All’assise erano anche presenti i rappresentanti di diverse forze politiche, tra questi per il forum giustizia del Pd, Sandro Favi e Filippo Marciante, per il partito dei Socialisti Italiani, l’onorevole Marco Di Lello.
“Questa norma è un pasticcio – attacca Mirella Casiello – non solo perché contraddice i principi che ispirano la professione forense ma anche perché, così come è stata formulata, non prevede alcuna limitazione alla presenza di soci di mero capitale alle società di avvocati e soprattutto non affronta i problemi legati alla fiscalità e alla previdenza di queste società ‘ibride’ ”.
“Mi sia permessa un’ulteriore valutazione – prosegue la Presidente OUA – così com’è stata formulata, la norma rischia di compromettere le garanzie di rispetto dei principi di equa previdenza, solidarietà generazionale e imparzialità fiscale per i soggetti operanti, tutti principi osservati dall’Avvocatura.
“Sulla base di queste considerazioni – conclude Casiello – si chiede al Governo di stralciare la norma dal Ddl Concorrenza per riportare la discussione nell’alveo del Ministero di Giustizia competente. Gli interventi sulla materia non possono essere adottati senza consultare tutte le componenti dell’Avvocatura che sono, lo ribadiamo, sempre disponibili al confronto”.
L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, all’esito dei lavori degli Stati Generali svoltisi a Roma in data odierna, ai quali hanno partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, il Coordinamento Nazionale degli Ordini e delle Unioni, Presidenti degli Ordini e i rappresentanti delle seguenti Associazioni Forensi: Aiaf, Uncat, Unione Nazionale Camere Civili, Anai, Azione legale e Movimento Forense,
– l’art. 26 del DDL Concorrenza licenziato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22.02.2013;
– che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della stessa L. 247/2012, “l’Avvocato è un libero professionista che in libertà, autonomia ed indipendenza,, svolge le attività di cui ai commi 4 (“sono attività esclusive dell’Avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”) e 6 (“l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato”)”;
– che l’affidamento in via esclusiva di tali compiti all’Avvocato consegue al riconoscimento del ruolo costituzionale e della dignità primaria della professione forense nell’ambito dell’amministrazione della giustizia e per la tutela dei diritti, anche costituzionali, del cittadino;
– come la previsione di una tale norma, nel consentire la partecipazione anche di soci di capitale all’esercizio della professione forense, contraddica sostanzialmente i principi suddetti, minando di fatto le garanzia di libertà, autonomia ed indipendenza dell’Avvocato, ritenuti elementi imprescindibili per il corretto esercizio dell’attività forense;
– come, in assenza di una specifica normazione che tenga conto del ruolo e delle prerogative della professione forense, la previsione di cui al DDL Concorrenza minerebbe, altresì, le garanzie di rispetto dei principi di equa previdenza, solidarietà generazionale ed imparziale fiscalità;
alla proposta di normazione suddetta;
– che l’art. 26 del citato DDL Concorrenza sia stralciato da tale corpo normativo
– la necessità che qualunque ulteriore proposta di modifica alla normativa in tema di esercizio della professione forense sia adottata di concerto con la rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura.
Il Segretario