Il frequente rinvio a provvedimenti secondari di attuazione; continue variazioni di leggi anche recenti, con riflessi sull’attendibilità delle stime circa gli effetti finanziari recati dalle norme; approvazione di emendamenti privi della relazione tecnica o per i quali la relazione tecnica risulta essere stata vistata negativamente dal Ministero dell’economia; utilizzazione a fini di copertura di cespiti, come i proventi dei giochi e le accise sugli idrocarburi, il cui gettito è calante e le cui stime appaiono per conseguenza non affidabili; impiego in modo improprio di fondi di tesoreria per coprire oneri di bilancio: sono questi gli inconvenienti che la Corte dei conti ha rilevato nell’adunanza del 2 maggio 2013, nell’approvare una specifica delibera sulla legislazione di spesa dello Stato, riguardante l’ultimo quadrimestre 2012, che conclude la XVI legislatura con il Governo nella pienezza dei propri poteri.
Oltre alla legge n. 213, che contiene rilevanti disposizioni di carattere ordinamentale, quali quelle sui controlli della Corte dei conti sugli enti locali e sui costi della politica, e istituisce un Fondo rotativo per sostenere gli enti locali in dissesto finanziario, due sono le leggi più rilevanti: a) la legge n. 221 in materia di sviluppo (la terza dell’anno); b) la cd. legge di stabilità per il 2013.
In merito alla prima la Corte rileva che essa costituisce un provvedimento disorganico, che reca i più disparati interventi; molti emendamenti approvati in sede parlamentare sono privi di relazione tecnica o registrano un visto negativo. Le norme di carattere fiscale non recano tetti massimi alle minori entrate da esse generate e risultano prive di clausole di salvaguardia (per fronteggiare un minor gettito più marcato rispetto alle stime); generalmente, nelle relative valutazioni d’impatto, si trascura di considerare l’effetto della singola agevolazione sugli andamenti di settori correlati.
Quanto alla seconda è dato riscontrare, sul piano ordinamentale, che la legge viene svuotata della sua componente fondamentale: essa non realizza la “manovra”, collocata o anticipata com’è nei decreti-legge, ma finisce con lo svolgere o un ruolo attuativo di decisioni già prese o meramente distributivo di risorse raccolte. Inoltre essa risulta calibrata essenzialmente sul primo anno, senza un respiro pluriennale; l’estrema eterogeneità dei suoi contenuti (articolati in 561 commi di un unico articolo) non si pone in linea con le prescrizioni della legge di contabilità, che ne prevede un contenuto snello e di manovra. Quanto alle disposizioni di carattere fiscale, il profilo della quantificazione degli oneri è decisamente da migliorare, soprattutto per gli aspetti tributari. Nel merito vengono evidenziati alcuni profili problematici in riferimento a talune normative di maggior rilievo: si segnala in particolare la valutazione della tassa sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin tax), le cui previsioni di gettito sembrano ottimistiche.
La Corte si è anche soffermata ad analizzare le più recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di copertura di oneri recati da leggi di spesa, anche per evidenziare al Parlamento che le statuizioni della Consulta molto spesso costituiscono conferma e specificazione dei moniti e delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione dell’esame delle leggi di spesa. La evidenziazione di tale giurisprudenza si rivela ora ancora più necessaria per orientare le Sezioni regionali di controllo della Corte chiamate proprio dal d.l. n. 174 a redigere le cd. Relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale.
relazione Corte dei Conti, 8 maggio 2013