La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all’udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il ricorso n. 179 del 2012.
La Corte costituzionale nell’odierna camera di consiglio ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale:
dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135
per violazione dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° commaCost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio.