Cari lettori, questa settimana riprendiamo le fila del discorso iniziato con l’articolo del 20 luglio scorso con il quale avevamo denunciato una situazione di degrado e di lavori urgenti e necessari per la messa in sicurezza di un Condominio romano.
Ebbene, avevamo proposto azione giudiziaria ex art. 700 c.p.c. (provvedimenti di urgenza) in via residuale, in quanto la domanda principale era di danno temuto a cose e persone: il Tribunale si è espresso rigettando integralmente la domanda e dichiarandosi incompetente.
Il Tribunale, in parole povere, ritiene che la domanda proposta non abbia natura contenziosa… ma doveva essere proposta presso la Sezione Volontaria Giurisdizione, la quale svolgendo una funzione a metà tra quella giurisdizionale e quella amministrativa avrebbe dovuto nominare un amministratore giudiziario, il quale avrebbe avuto il compito di svolgere tutte quelle attività necessarie alla messa in sicurezza dell’intero edificio. Ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1105 del c.c. il quale, però, stabilisce che anche uno solo dei condomini “può ricorrere all’autorità giudiziaria se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza”.
Ora, non voglio entrare nel merito della questione se le domande poste (inclusa la domanda di risarcimento del danno dei condomini che volevano mettere in sicurezza l’edificio) avessero o meno natura contenziosa… a mio parere, una cosa è certa, il Tribunale ha negato giustizia.
Ha negato giustizia in un procedimento giudiziario dove le parti non trovano alcun accordo, in quanto una parte, attraverso strumenti poco ortodossi, come per esempio il silenzio o il disertare le assemblee, impedisce la valida costituzione dell’organo assembleare, e dove è accertata la necessità ed urgenza di intervenire come affermano i provvedimenti dei Vigili del Fuoco, nonché dall’ingiunzione della Commissione Stabili Pericolanti da parte del Comune… a mio pare il Tribunale ha il dovere di provvedere e di intervenire in via d’urgenza.
In questo senso si è anche espressa la Corte Costituzionale ed in tal senso uno dei padri del diritto il Prof. Scognamiglio ha così espresso il significato intrinseco del detto principio: “Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, infatti, costituisce il senso e l’essenza del diritto di azione, che non può essere concepito in modo formalistico e astratto, quale mera “possibilità” o “libertà” di agire in giudizio, ma in modo da garantire la concreta attuazione della situazione soggettiva bisognosa di tutela, attraverso la predisposizione di mezzi di attuazione e di realizzazione giurisdizionale, accessibili da chiunque ne abbia bisogno, che siano ragionevolmente efficienti in termini di tempi, costi e attività necessarie per porli in essere, e capaci di garantire, appunto, una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda. La tutela giurisdizionale non è infatti data quando il giudice si limita all’esame di questioni procedurali ed il processo si esaurisce in una pronuncia di rito, ovvero in una pronuncia assolutoria dall’obbligo di osservanza del giudizio”…
Sarà nostra cura e premura, in ogni caso presentare il ricorso presso la sezione volontaria giurisdizione de Tribunale di Roma, sperando che il Giudice della relativa sezione non declini anch’egli l’invocata giustizia sostenendo che la domanda presentata abbia natura contenziosa e che, pertanto, la sede naturale dove dirimere la questione debba essere individuata nella sezione ordinaria del Tribunale Civile di Roma dove invece affermano il contrario.
Intanto i Condomini, bambini compresi, continuano a vivere in un degrado ambientale che fa inorridire, con cavi elettrici scoperti, impianto elettrico dell’intero edificio non a norma, cornicioni che cadono, presenza di amianto… e via discorrendo. E il proprietario dell’edificio continua a riscuotere i canoni di locazione degli appartamenti locati ad extra-comunitari, infischiandosene altamente, con l’odierna consapevolezza che nella maglie della legge l’In-Giustizia regna sovrana…