È di questi giorni la notizia che un’azienda francese ha immesso sul mercato delle protesi mammarie prodotte con materiali che possono veicolare elementi cancerogeni al corpo umano.
È ancora di questi giorni (TGCOM24) l’immediata attivazione delle Organizzazioni dei Consumatori – la notizia riportata del telegiornale non dava contezza della singola associazione attivatasi – per l’avvio di un Class Action per ottenere un risarcimento dalla casa produttrice di tali protesi.
La notizia riportata “invitava” le donne che hanno subito un intervento di innesto di tali protesi a rivolgersi alle dette associazione per avere un risarcimento niente di meno che: -UDITE!! UDITE!! – di € 5.000,00.
Ora, vero è che nel nostro ordinamento giuridico non esiste il concetto ed il susseguente principio giuridico di “danno punitivo”. Mi spiego meglio!
Negli ordinamenti giuridici anglosassoni vige il principio in base al quale se una grossa azienda (come nel caso appena illustrato) provoca un danno con un prodotto immesso sul mercato, il singolo essere umano che ha subito un danno da quel prodotto, può agire in giudizio ed ottenere una condanna – anche milionaria – della casa produttrice (il film con Giulia Roberts ERIN BROCKOVIC ne è un esempio, noto ai molti che hanno visto il film).
Nell’ordinamento giuridico italiano, al contrario, se hai subito un danno – attenzione!! – INGIUSTO per un fatto illecito altrui – commesso con dolo o colpa – ai sensi per gli effetti dell’art. 2043 del c.c. obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo. La cosa carina sta nell’individuare l’entità del risarcimento, la quale deve essere commisurata al danno effettivamente subito e che si riesca puntualmente a dimostrare processualmente (nel caso illustrato la notizia riportata dal TGCOM24 parlava di € 5.000,00 a persona per un impianto cancerogeno… a Voi ogni commento al riguardo!!!).
Nonostante l’evoluzione giurisprudenziale, il legislatore ed i signori giudici si sono ben guardati dall’introdurre lo stesso concetto giuridico che vige in quei paesi; a mio giudizio a tutela proprio dei poteri forti (Banche, Assicurazioni, Case Farmaceutiche, Industrie Automobilistiche e via dicendo).
Il Legislatore cosa ha fatto invece? Ha sì introdotto le Class Action, sulla falsa riga dei modelli anglosassoni, le quali però trovano la loro ragione di esistere esclusivamente a vantaggio dei soggetti che le hanno costituite e/o che con le stesse sono consorziate. Chi sono questi soggetti? Sindacati, Avvocati etc. etc.
Infatti, attraverso il cumulo delle domande da proporre in Tribunale, da un lato ripartiscono l’onere economico della sopportazione della spesa del processo a carico dei soggetti dai quali riescono a conseguire il mandato alle liti (creando in tal modo l’illusione che l’Avvocato non si paga, o si paga con poche centinaia di euro), dall’altro lato, il cumulo delle domande riduce la stessa domanda risarcitoria, ciò per il meccanismo legislativo appena esposto, non potendo di fatto chiedere un effettivo risarcimento del danno a carico dei poteri forti per l’illecito commesso.
Chi ci guadagna?
L’avvocato che propone la causa; infatti presenta una domanda unica (nell’esempio fatto: € 5.000,00 x 1.000= € 5.000.000 dove € 5.000,00 è l’importo indicato quale risarcimento e dove 1.000 possono essere le persone dalle quali – supponiamo – sia riuscito ad avere il mandato) la sua parcella alla fine sarà ragguagliata al valore della domanda;
L’Associazione dei Consumatori, sia direttamente che indirettamente;
Il Potere Forte (nel nostro caso la Casa produttrice delle protesi mammarie) la quale si vede contrapposta una domanda risarcitoria di entità assolutamente ragionevole; infatti, considerate che a fronte di bilanci societari che possono sfiorare anche il miliardo di euro il vedersi citata in Tribunale per una causa di un risarcimento complessivo di € 5.000.000,00 non è altro che affrontare un normale rischio imprenditoriale.
Nei Paesi Anglosassoni una causa del genere provoca il fallimento della società rimuovendo dal consorzio civile quei veri cancri che logorano e distruggono il libero e lecito mercato.
Lo studio legale che affronta la causa si accolla integralmente le spese del processo (pagando anche investigatori privati e via dicendo) a fronte di un patto di quota lite sull’ammontare del risarcimento o dell’eventuale accordo che si raggiunge per non andare a sentenza.
Ai lettori ogni commento…
Buon Anno a TUTTI… belli e brutti