L’assassino condannato all’ergastolo Cesare Battisti non tornerà più in Italia a scontare la pena. La Corte Suprema del Brasile, smentendo una sua precedente sentenza che aveva accolto la richiesta di estradizione italiana, ha confermato il decreto del presidente della Repubblica brasiliana aveva rifiutato di eseguire la prima sentenza.
Dunque, il detenuto Battisti Cesare è tornato in libertà il 9 giugno scorso: era infatti detenuto solo perchè in attesa di essere estradato in Italia, come chiesto dallo Stato italiano; ma era imputato in Brasile perchè entrato in quel paese illegalmente, e con documenti falsi. Era ed è tuttora accusato di quei reati.
Lo status di rifugiato
Quando tre anni fa l’allora ministro di giustizia di quel paese gli concesse per decreto la status di rifugiato, la situazione si era un pò alleggerita, ma la cosa durò poco: il tribunale supremo federale brasiliano, infatti, annullò quel decreto dichiarandolo illlegittimo e, di conseguenza, dispose la sua estradizione in Italia, accogliendo la nostra richiesta con cinque voti su nove. Quel tribunale all’epoca disse anche (questa volta con sei voti contro tre ) che il presidente brasiliano, al quale la legge affida l’esecuzione delle sentenze di estradizione, non avrebbe potuto esimersi dal rendere operativa la sentenza, e ciò sulla base di un limpido ragionamento giuridico/processuale: “Il potere di privare qualcuno della libertà personale, come quello di reintegrarla, è di competenza esclusiva della autorità giudiziaria. Se il presidente non eseguisse la sentenza dovrebbe ordinare la liberazione del detenuto, e ciò non rientra nei suoi poteri”.
Ricapitolando i punti della decisione:
1) annullamento del decreto ministeriale che aveva concesso la status di rifugiato;
2) dichiarazione di estradabilità del soggetto;
3) obbligatorietà di eseguire la sentenza di estradizione da parte del presidente di quella repubblica.
Il presidente non esegue la prima sentenza
Quel presidente, però, non ha eseguito la sentenza, perchè si è appigliato all’articolo 3 del trattato bilaterale di estradizione firmato con l’Italia. L’articolo 3 prevede che alla estradizione il presidente possa non dar seguito soltanto se abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto una volta estradato in Italia sia sottoposto a torture, vessazioni, persecuzioni che ne possano mettere in pericolo la incolumità personale.
L’Italia ha sostenuto, nel secondo ricorso al tribunale supremo federale, che il decreto presidenziale non diceva quali fossero quei “fondati motivi”, tenendosi presente che all’epoca il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia aveva fornito allo studio legale che rappresenta l’Italia in giudizio la documentazione delle norme, dei criteri e delle misure che regolano la vita carceraria, la sicurezza dei detenuti, la loro incolumità personale.
Inammissibile il secondo ricorso dell’Italia
Quel tribunale, evidentemente glissando sulla trattazione del ricorso nel merito, ha preliminarmente deciso, stavolta con sei voti su nove, che il ricorso era inammissibile perchè si sostanziava in un attacco ai poteri presidenziali e qjuindi alle fondamenta di quella repubblica democratica. Conseguentemente ha disposto la liberazione del detenuto.
A ben vedere, si è creata una situazione giuridicamente paradossale: un organo giudiziario supremo (che in quell’ordinamento è, per capirci, come la nostra Cassazione a sezioni unite e Corte Costituzionale messe insieme ) decide che un certo individuo deve essere estradato; il presidente dichiara che non può farlo perchè ne ha fondati motivi, e quell’organo giudiziario supremo, invece di dire “scusa presidente, ci vuoi almeno far conoscere questi fondati motivi?” accetta l’immotivato decreto e ordina la scarcerazione di uno che è tuttora un clandestino entrato in quel paese con documenti falsi, poichè il decreto ministeriale di rifugiato, che regolarizzava in un certo senso la permanenza dell’immigrato in quel paese era stato a suo tempo annullato proprio da quel tribunale. E infatti si è assistito alla sceneggiata per la quale quell’individuo è stato ospitato a casa del suo difensore in attesa che una non meglio identificata casa editrice gli offra un contratto di lavoro a seguito del quale potrà ottenere il permesso di soggiorno….
Tutto capita nelle sentenze
Ultima considerazione: la popolazione carceraria italiana è composta per un terzo da detenuti stranieri: su sessantamila detenuti (il dato è approssimato per difetto) più di ventimila dunque non sono italiani: sottoposti a procedimento per richiesta di estradizione o per consegna detenuti al loro Paesi, la quasi totalità si oppone all’estradizione o alla consegna. Preferiscono restare nelle carceri italiane dove, così come sostiene il presidente di quel paese sudamericano, si praticano torture, vessazioni, persecuzioni, e viene messa in pericolo l’incolumità personale dei carcerati.
Ma la sentenza di quel tribunale supremo federale ha sancito la legittimità di un certo tipo di immotivate decisioni.
“Tot capita, tot sententiae” dicevano gli antichi Romani, e Pulcinella traduceva la frase in “tutto capita nelle sentenze”.
Mai traduzione maccheronica fu più rispondente alla realtà.