La direttiva relativa all’esercizio delle attività televisive consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi considerano di particolare rilevanza per la società, quando una trasmissione di questo genere priverebbe una parte importante del pubblico della possibilità di seguire tali eventi su canali liberamente accessibili.
La Fédération internationale de football association (FIFA) organizza la fase finale della Coppa del mondo di calcio («la Coppa del mondo») e l’Union des associations européennes de football (UEFA) organizza la fase finale del campionato d’Europa di calcio (l’«EURO»). La vendita dei diritti televisivi di tali competizioni costituisce una fonte considerevole dei loro redditi.
Il Belgio e il Regno Unito hanno redatto rispettivamente un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro società. Tali elenchi contenevano in particolare, per il Belgio, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo, e per il Regno Unito, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e dell’EURO. Detti elenchi sono stati trasmessi alla Commissione che ha deciso che erano compatibili con il diritto dell’Unione.
La FIFA e l’UEFA hanno impugnato tali decisioni dinanzi al Tribunale, contestando il fatto che tutte queste partite possano costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di detti Stati. Poiché il Tribunale ha respinto 2 i loro ricorsi, esse hanno presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
Nelle sentenze (vedi allegato), la Corte ricorda, innanzitutto, che il fatto che uno Stato membro designi taluni eventi alla stregua di eventi di particolare rilevanza per la sua società e il divieto di trasmetterli in esclusiva costituiscono ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà. Tuttavia, siffatti ostacoli sono giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi.
In questo contesto, la Corte sottolinea che la determinazione degli eventi in questione spetta unicamente agli Stati membri e che in questo ambito il ruolo della Commissione si limita a verificare se essi abbiano rispettato il diritto dell’Unione nell’esercizio del loro potere discrezionale. Pertanto, quando uno Stato membro ha validamente designato un evento come evento di particolare rilevanza, la Commissione deve esercitare un controllo limitato su tale designazione ed è tenuta ad esaminare solamente i suoi effetti sulle libertà e sui diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione che si spingono oltre agli effetti intrinsecamente connessi a tale qualificazione.
La Corte rileva poi che non tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e dell’EURO rivestono pari importanza per il pubblico, giacché esso dedica un’attenzione particolare alle partite decisive delle squadre migliori – come la finale o le semifinali – e a quelle che coinvolgono la squadra nazionale. Pertanto, questi tornei devono essere considerati eventi in linea di principio divisibili in diverse partite o fasi, di cui non tutte necessariamente rientrano nella qualifica di evento di particolare rilevanza.
In questo contesto la Corte dichiara altresì che, a dispetto del ragionamento illustrato nelle sentenze del Tribunale, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le ragioni che li hanno indotti a ritenere che la fase finale dell’EURO costituisca un evento unico che deve essere considerato in toto come di particolare rilevanza per la loro società.
Tuttavia, questi errori non hanno inciso sulle presenti cause. Infatti il Tribunale ha constatato, sulla base degli elementi forniti dalla FIFA e dall’UEFA e alla luce della concreta percezione del pubblico del Regno Unito e del Belgio, che tutte le partite della fase finale di entrambi i tornei in parola suscitavano effettivamente, presso tale pubblico, un interesse sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza. Dal fascicolo risultava, segnatamente, che, da un lato, tali tornei, nella loro interezza, sono sempre stati particolarmente popolari non solamente presso i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione, ma anche per il pubblico generale. Dall’altro lato, tali competizioni sono sempre state trasmesse su canali televisivi di libero accesso.
Infine, la Corte dichiara che, considerato il potere limitato di cui dispone la Commissione in materia di controllo sulla designazione da parte di uno Stato membro di un evento come evento di particolare rilevanza, nonché le conoscenze approfondite delle emittenti quanto ai motivi alla base di siffatta designazione, la Commissione può motivare in modo succinto la sua decisione in merito all’elenco degli eventi di particolare rilevanza redatto da uno Stato membro. Inoltre, quando gli effetti di tale designazione sulla libera circolazione dei servizi, sulla libera concorrenza e sul diritto di proprietà non si spingono oltre agli effetti intrinsecamente connessi alla qualificazione dell’evento in oggetto come evento di particolare rilevanza, non è necessario motivare specificamente la sua compatibilità con il diritto dell’Unione. Orbene, nel caso di specie non è stato dimostrato che la designazione dell’intera fase finale della Coppa del mondo e dell’EURO come eventi di particolare rilevanza produca effetti sulle libertà e sui diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione che presentino un tale carattere eccessivo.
In tali circostanze, la Corte respinge interamente le impugnazioni proposte dalla FIFA e dall’UEFA.