di
Luigi Borrelli e Sara Cenfra
La Banca d’Italia non nasce come amministrazione indipendente, ma lo è diventata negli anni grazie a molteplici cambiamenti istituzionali, sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.
Nell’ambito delle autorità amministrative indipendenti, la BI presenta una straordinaria concentrazione di funzioni, che rende ancor più delicata la sua posizione. Il suo ruolo è imperniato su due indirizzi cardine: il controllo della moneta e la vigilanza-regolazione nazionale, entrambi rilevanti sotto il profilo dell’indipendenza. Sul piano monetario, l’indipendenza nei confronti degli organi politici statali si è andata affermando negli anni, ed è culminata con la partecipazione della Banca agli organi indipendenti europei, ovvero il SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) e la BCE (Banca Centrale Europea). Sul piano della vigilanza creditizia, invece, la Banca fa tuttora riferimento al CICR ed al ministero dell’Economia. Questo almeno formalmente, in quanto l’elevato tasso di tecnicità delle decisioni le consente di godere di un’indipendenza sostanziale, in qualità di regolatore del settore.
1. LA STORIA
La Banca d’Italia viene istituita nel 1893, come società di diritto speciale, in seguito alla fusione tra la Banca Nazionale Toscana , la Banca Toscana di Credito e la Banca del Regno. Secondo il dettato di questo provvedimento, la Banca d’Italia si configurava come una normale società anonima, che si differenziava dalle altre banche in virtù del potere di banconote aventi valore legale (privilegio, questo, che avrebbe condiviso con il Banco di Napoli e con il Banco di Sicilia fino al 1926). Grazie a questa facoltà la Banca d’Italia verrà ad assumere progressivamente una posizione di maggior peso, sia nel sistema bancario che in quello monetario. Nel 1894 la Banca d’Italia fu incaricata del servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Il suo ruolo si è andato rafforzando con la progressiva trasformazione da banca d’emissione, operante in un orizzonte privatistico, in Banca centrale responsabile delle funzioni di regolazione monetaria e di supervisione del sistema bancario e finanziario. L’idea di indipendenza nei confronti del potere politico iniziò a farsi largo negli anni successivi alla I guerra mondiale, quando si rese necessaria la ricostruzione del sistema finanziario internazionale, grazie alla collaborazione tra le banche centrali europee. Tale convinzione in Italia si concretizzò nei decreti bancari del 1926, con il quale alla Banca d’Italia venne attribuito da un lato il monopolio dell’emissione (RDL 6 maggio 1926 n.812), dall’altro il governo del mercato monetario e creditizio.
Tale disciplina legislativa delle attività della Banca d’Italia ha condotto l’Istituto ad assumere la veste di una moderna banca centrale, imponendole di non operare con la clientela privata (art.23 legge bancaria ed art.41 n1 dello statuto), eliminando in questo modo la concorrenza con gli altri istituti di credito. In sostanza, la Banca d’Italia ha assunto un ruolo super partes, esercitando l’attività creditizia esclusivamente nei confronti di altri istituti di credito.
Dopo la crisi del 1929 e il susseguirsi di salvataggi compiuti dalla Banca d’Italia per sostenere il sistema bancario italiano, ormai troppo legato al mondo industriale e quindi in caduta come quest’ultimo, si rivoluzionò ancora una volta l’assetto istituzionale con la legge bancaria del 1936. Beneduce presidente dell’IRI, Donato Menichella, Direttore Generale, Pasquale Saraceno ed Alfredo De Gregorio, scrissero il testo tradotto del DL del 12 marzo 1936 n.375, contenente “disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia”. Con la suddetta disposizione si disciplinava il settore creditizio e i suoi organi di governo. La nuova struttura gerarchica era composta da un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), organo politico amministrativo, che accentrava tutte le attribuzioni concernenti materie del risparmio e del credito e la relativa sorveglianza, e dall’Ispettorato per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito, organo esecutivo con a capo il Governatore della Banca d’Italia. Con questo decreto la Banca d’Italia muta radicalmente la sua struttura, trasformandosi da società anonima ad ente di diritto pubblico, avente un patrimonio diviso tra enti di previdenza, assicurazioni e istituti di credito. Obiettivo del cambiamento di forma giuridica è la “tutela del pubblico credito e della continuità d’indirizzo dell’istituto d’emissione” come recita testualmente l’articolo 20 della legge bancaria. È importante osservare la peculiarità del nuovo assetto: la Banca d’Italia diventa un ente di diritto pubblico, ma la gestione sembra essere assimilabile a quella di una s.p.a. essendo il capitale diviso in quote di partecipazione, tra le quali lo Stato non occupa una posizione di maggioranza assoluta.
La precedente normativa introduce inoltre un fattore nuovo, il cosiddetto “regime d’incompatibilità”, ovvero l’impossibilità per una persona di ricoprire sia una carica di carattere politico, sia di far parte dei consigli della Banca, norma questa volta a rafforzare l’indipendenza della nostra Banca centrale rispetto al governo. Dopo la seconda guerra mondiale, il risparmio, risorsa fondamentale per la crescita e la solidità dell’economia, ottenne la massima tutela nel dettato dell’articolo 47 della Costituzione.
Dopo tali modifiche, la Banca d’Italia non subirà ulteriori modificazioni di natura giuridica; tuttavia il più evidente intervento sia di natura politica sia di natura giuridica si ravvisa alla fine di un lungo processo evolutivo cominciato con gli Accordi di Bretton-Wood (1944) attraverso la stesura e ratifica del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea (1957).
Le trasformazioni della realtà economico-finanziaria negli anni settanta e l’interdipendenza dei sistemi a livello internazionale negli anni ottanta e novanta hanno influito sul processo evolutivo della Banca centrale, determinando modifiche nelle sue funzioni e nella sua organizzazione. Si pensi al “divorzio” con il ministero del Tesoro del 1981, e al nuovo corpo di leggi che sono state scritte nel 1993. Il D. Lgs. 385/1993, noto come TUB (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia), ha introdotto in Italia il principio comunitario della neutralizzazione del sistema finanziario, ponendo la Banca d’Italia in una posizione preminente, derivante dalla sua indipendenza e dall’elevato tasso di tecnicità necessario per l’espletamento di talune funzioni. In altre parole, si è cercato di sottrarre la vigilanza in materia alle valutazioni politiche, e di affidarla alle discrezionalità tecnica. L’art. 5 della suddetta legge individua le finalità della vigilanza: sana e prudente gestione, stabilità, efficienza, competitività del sistema osservanza delle norme vigenti in materia. Tali finalità si esplicano principalmente grazie all’attribuzione di funzioni normative alla Banca, nella forma di regolamenti di portata generale e di istruzioni, oltre ad uno strumentario vario di provvedimenti.
I noti fatti di cronaca del 2005 fecero emergere un bisogno di cambiamento, ma soprattutto un bisogno di riavvicinare la Banca al controllo politico senza comprometterne l’autonomia operativa. La legge 262/2005 si muove proprio in tale direzione, individuando alcune modifiche sostanziali nel processo decisionale interno all’Istituto, ma soprattutto eliminando alcune particolarità che cozzavano con il tentativo di uniformare le autorità indipendenti. Come vedremo successivamente, tali cambiamenti non porteranno ad un nuovo dirigismo, ma al contrario rappresenteranno uno stimolo per il recupero della credibilità, qualità fondamentale per un organo di questo calibro e con una missione così delicata.
La perdita di prestigio, come accennato, è stata d’impulso per attuare un processo di rinnovamento interno della Banca d’Italia, atto a recuperare in fretta la credibilità nei confronti dell’Europa e dei mercati. Nel 2006, infatti, è stato approvato il nuovo statuto, che ha recepito i mutamenti occorsi con la 262/2005. Oltre ad applicare tutti i cambiamenti nella governance, che verranno illustrati in seguito in modo dettagliato, lo statuto ha di fatto riorganizzato la struttura operativa della Banca, individuando quattro macro-ruoli:
ricerca economica
vigilanza
banca centrale
erogazione di servizi all’utenza
Allo stesso tempo, si è proceduto ad un accentramento di funzioni dalle sedi provinciali a quelle regionali, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza.
Il nuovo statuto apporta un’ulteriore modifica sostanziale, eliminando il vecchi art. 3, che imponeva allo Stato, o ad enti pubblici, di possedere la maggioranza delle quote, al fine di tenere saldo il controllo statale sull’istituto. Tuttavia, non sono ancora in vigore norme che disciplinano i soggetti ammessi alla partecipazione del capitale.
2. LO STATUS GIURIDICO
La Banca è un istituto di diritto pubblico, secondo quanto previsto dalla legge bancaria del 1936, tuttora in vigore limitatamente ad alcuni articoli. La cassazione lo ha ribadito il 21 luglio 2006, con la sentenza 16751 a sezioni riunite, dove ha affermato che la Banca d’Italia “non è una società per azioni di diritto privato, bensì un istituto di diritto pubblico secondo l’espressa indicazione dell’articolo 20 del R.D. del 12 marzo 1936 n.375”.
La banca, pertanto, segue regole di funzionamento differenti da quelle di una normale società per azioni, come si evince anche dallo statuto, che assegna ai soci un numero di voti non proporzionale alle azioni possedute, attraverso l’apposizione di un limite per i soci maggiori.
Al pari di tutti gli enti pubblici, la Banca Centrale persegue fini di pubblica utilità e gode del rapporto di sovraordinazione degli enti statali sui soggetti privati, fra i quali vige invece un rapporto di equiordinazione (secondo il diritto privato). Questo status rende le decisioni dell’istituto vincolanti per le banche, e nel contempo afferma che le attività di vigilanza e di regolazione dell’offerta di moneta avvengono nell’interesse economico generale, che può differire da quello dei soci proprietari.
Lo status giuridico di un ente pubblico esclude la possibilità di fallimento della Banca d’Italia e, tramite il suo intervento nei casi di crisi, la possibilità di fallimento delle banche private, garantendo la stabilità dell’intero sistema bancario italiano.
Fino ad oggi, per preservare l’indipendenza dell’istituto dal potere politico, era previsto che le azioni della Banca d’Italia potessero appartenere solo a banche, assicurazioni ed enti pubblici economici (ad esempio l’INPS). Tale situazione è da alcuni considerata un’anomalia foriera di possibili conflitti di interesse, poiché i partecipanti al capitale della Banca comprendono anche le banche sul cui operato la Banca d’Italia è chiamata dalla legge a vigilare. Secondo lo statuto il potere dei partecipanti riguarda l’approvazione del bilancio e la nomina del Consiglio Superiore, al quale vengono solitamente eletti esponenti del mondo dell’economia e dell’industria, e non formali rappresentanti delle banche. Il Consiglio Superiore svolge funzioni amministrative, e partecipa con ruolo consultivo (ma vincolante) al processo di nomina del Governatore, che dirige le attività di vigilanza insieme al resto del Direttorio.
3. LA GOVERNANCE E LE FONTI NORMATIVE
La legge 262/2005 ha determinato numerosi mutamenti nell’assetto della Banca d’Italia, riguardanti sia la struttura che i poteri stessi. Sul piano della governance rilevano quattro cambiamenti fondamentali:
a) Introduzione della collegialità, attraverso il potere decisionale dal Governatore al Direttorio
b) Modifica del processo di nomina del Governatore: questa avviene ora da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d’Italia (prima era quest’ultimo a nominarlo direttamente)
c) Durata in carica del Governatore e dei Direttori di sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo (precedentemente non vi erano limiti di tempo)
d) Obbligo di riferire al Parlamento ed al Governo, con cadenza semestrale, sull’operato dell’istituto
I noti fatti di cronaca del 2005 fecero emergere un bisogno di cambiamento, ma soprattutto un bisogno di riavvicinare la Banca al controllo politico, come si evince da questi cambiamenti. Nonostante questo parziale riavvicinamento, l’indipendenza della Banca d’Italia resta garantita dalla partecipazione al sistema europeo. Una volta individuate tutte le cariche, infatti, queste devono rispondere principalmente agli organi comunitari, dai quali provengono gli indirizzi maggiormente rilevanti nell’esplicazione delle funzioni. Basti pensare che la Banca d’Italia ha adottato un Codice etico per i membri del Direttorio in linea con i codici di condotta osservati nell’Eurosistema.
L’indipendenza della Banca da interferenze indirette dei partecipanti è inoltre garantita da norme risalenti al 1947, che escludono la materia della vigilanza creditizia e finanziaria dalle competenze del Consiglio superiore. Unico obbligo nei confronti della politica a cui l’Istituto deve sottostare è la rendicontazione del proprio operato al Governo e al Parlamento, al fine di garantire la trasparenza. Obbligo rispettato anche attraverso la produzione di pubblicazioni, documenti, interventi dei membri del Direttorio. La contabilità della Banca è sottoposta a verifica di revisori esterni, come stabilito dallo Statuto del SEBC.
Le principali fonti normative che riguardano funzioni e organizzazione dell’Istituto sono:
• il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB);
• il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF);
• il Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che adegua l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato CE in materia di politica monetaria e Sistema europeo delle banche centrali;
• la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
• il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante norme di coordinamento del TUB e del TUF con la legge 28 dicembre 2005, n. 262;
• il nuovo Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006.
4. LE FUNZIONI
Le principali funzioni della Banca d’Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria, requisiti indispensabili per un duraturo sviluppo dell’economia.
La Banca concorre alle decisioni di politica monetaria unica nell’area dell’euro ed espleta gli altri compiti che le sono attribuiti come banca centrale componente dell’Eurosistema. Cura la parte attuativa di tali decisioni sul territorio nazionale attraverso le operazioni con le istituzioni creditizie, le operazioni di mercato aperto, e la gestione della riserva obbligatoria. Può effettuare operazioni in cambi conformemente alle norme fissate dall’Eurosistema. Gestisce le riserve valutarie proprie; gestisce, inoltre, una quota-parte di quelle della BCE per conto di quest’ultima.
È responsabile della produzione delle banconote in euro, in base alla quota definita nell’ambito dell’Eurosistema, della gestione della circolazione e dell’azione di contrasto alla contraffazione.
L’Istituto promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti ed esercitando poteri di indirizzo, regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza. Tale attività, unitamente all’azione di supervisione sui mercati, mira più in generale a contribuire alla stabilità del sistema finanziario e a favorire l’efficacia della politica monetaria. La Banca espleta servizi per conto dello Stato quale gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito pubblico, nell’attività di contrasto dell’usura.
Al fine di rendere più efficace l’espletamento dei compiti di politica monetaria e delle altre funzioni istituzionali, la Banca d’Italia svolge, inoltre, una intensa attività di analisi e ricerca in campo economico- finanziario e giuridico.
Come Autorità di Vigilanza, l’Istituto persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l’efficienza del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. Interviene nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria anche attraverso la partecipazione ai comitati internazionali. Si raccorda con le altre Autorità di controllo con cui collabora in base a diverse forme di coordinamento. L’attività della Banca d’Italia comprende anche numerosi impegni internazionali che interessano le funzioni di “central banking” e, in particolare, i profili di stabilità finanziaria. Partecipa alla cooperazione nelle sedi europee, presso i diversi gruppi e gli organismi multilaterali. Svolge iniziative di assistenza tecnica in favore di Autorità di controllo di paesi emergenti e in transizione.
Analizziamo ora in dettaglio le funzioni della Banca d’Italia.
La politica monetaria.
L’obiettivo primario della politica monetaria è il mantenimento della stabilità dei prezzi, definito dal Consiglio come un aumento sui dodici mesi dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’area dell’euro inferiore al 2 per cento ma su livelli prossimi a tale valore.
La Banca d’Italia concorre alle decisioni di politica monetaria dell’Eurosistema attraverso la partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Le analisi economiche elaborate dallo staff della Banca costituiscono un importante contributo alla discussione e al processo decisionale che avviene in quella sede e nelle sedi tecniche dei Comitati e dei Gruppi di lavoro dell’Eurosistema. La stabilità dei prezzi viene perseguita su un orizzonte di medio periodo mediante la manovra dei tassi d’interesse a brevissimo termine sul mercato monetario; gli strumenti utilizzati a tal fine sono vari, tra cui le decisioni sui tassi ufficiali e la regolazione della quantità di riserve sul mercato interbancario, effettuata attraverso le operazioni di mercato aperto. Importanti elementi dello schema operativo adottato dall’Eurosistema sono anche le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (istituzioni finanziarie) e il regime della riserva obbligatoria, con il quale si impone alle istituzioni creditizie di mantenere un deposito sui conti aperti presso la banca centrale.
Le decisioni del Consiglio riguardo ai tassi d’interesse ufficiali determinano le condizioni del finanziamento delle istituzioni creditizie. Attraverso un complesso processo noto come “meccanismo di trasmissione della politica monetaria”, queste decisioni si ripercuotono, in vario grado, sui rendimenti degli altri mercati (ad esempio i tassi sui depositi e sui prestiti praticati dalle banche) e sulle decisioni di risparmio, di spesa e di investimento delle famiglie e delle imprese, fino a riflettersi sull’economia in generale e sul livello dei prezzi in particolare.
L’attuazione della politica monetaria si fonda sul principio di sussidiarietà, in base al quale le operazioni dell’Eurosistema sono di norma condotte dalle banche centrali nazionali nei rispettivi paesi.
Cambi e riserve ufficiali.
Tra i compiti e le funzioni affidati alla Banca d’Italia nel quadro istituzionale europeo sono compresi gli interventi sul mercato dei cambi e la gestione delle riserve valutarie.
Coerentemente con le norme che disciplinano l’Eurosistema, la Banca d’Italia contribuisce agli interventi sul mercato dei cambi. Può essere chiamata a effettuare, insieme con le altre banche centrali nazionali e con la Banca centrale europea, interventi sul mercato.
La Banca d’Italia partecipa quotidianamente alla teleconferenza con le principali banche centrali al fine di stabilire i cambi indicativi di riferimento dell’euro nei confronti di 35 valute; sulla base di tali quotazioni la BCE calcola il tasso di cambio effettivo dell’euro. Inoltre, la Banca prende parte agli incontri nei quali le banche centrali aderenti ai nuovi Accordi europei di cambio riferiscono sulla loro attività in cambi.
L’ordinamento assegna la proprietà delle riserve ufficiali del Paese alla Banca d’Italia; in base all’art. 105.2 del Trattato CE, esse costituiscono parte integrante delle riserve dell’Eurosistema, congiuntamente alle riserve di proprietà della BCE. Le riserve ufficiali nazionali rivestono una fondamentale importanza sia per la Banca sia per l’Eurosistema. In primo luogo, la BCE può richiedere alle singole banche centrali conferimenti di riserve al ricorrere di particolari esigenze. In secondo luogo, le riserve nazionali consentono di effettuare il servizio del debito in valuta della Repubblica evitando possibili effetti distorsivi sui mercati, nonché di adempiere a impegni nei confronti di organismi internazionali, come il Fondo monetario internazionale. Infine, essendo le riserve ufficiali delle singole banche nazionali parte integrante di quelle dell’Eurosistema, il loro livello complessivo e la loro corretta gestione contribuiscono alla salvaguardia della credibilità del Sistema europeo di banche centrali.
La Banca gestisce le riserve investendole direttamente sui mercati internazionali; amministra, al pari delle altre banche centrali dell’Eurosistema e sulla base di criteri e obiettivi stabiliti dal Consiglio direttivo della BCE, una quota delle riserve conferite alla Banca centrale europea sin dall’avvio dell’Unione monetaria.
Operazioni per conto del MEF.
La Banca d’Italia svolge alcune attività per conto del Ministero dell’Economia e delle finanze tra cui il collocamento e il servizio finanziario dei titoli pubblici sul mercato nazionale e il servizio degli incassi e pagamenti relativi ai titoli emessi sui mercati internazionali.
Ha la responsabilità dell’organizzazione e della conduzione per conto del Ministero dell’Economia e delle finanze delle attività concernenti il collocamento e il riacquisto dei titoli nonché il servizio finanziario del debito. Collabora con il Ministero nella definizione della politica di emissione, con la formulazione di ipotesi di copertura del fabbisogno mediante collocamento di titoli.
Tra le elaborazioni finanziarie della Banca connesse con queste operazioni vi è il calcolo giornaliero e la diffusione periodica del parametro “Rendistato”, che rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di BTP aventi vita residua superiore all’anno.
L’Istituto effettua, ai fini della legge sull’usura e con riferimento alle categorie di operazioni di credito individuate annualmente dal Ministero, la rilevazione statistica necessaria al calcolo dei tassi di interesse effettivi globali medi.
Portafoglio d’investimento.
La gestione del portafoglio finanziario della Banca d’Italia contribuisce alla copertura dei costi e alla salvaguardia della sua solidità patrimoniale.
Oltre che detenere e gestire le riserve ufficiali del Paese, la Banca d’Italia amministra un portafoglio di altri investimenti con l’obiettivo di contribuire alla copertura dei costi aziendali e di preservare la solidità patrimoniale a fronte dei rischi ai quali essa è esposta nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Gli investimenti effettuati, a qualsiasi titolo, dalla Banca sono soggetti al divieto di finanziamento monetario di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato UE; sono pertanto proibiti gli acquisti sul mercato primario di titoli emessi da Stati membri o istituzioni dell’area dell’euro, mentre quelli sul secondario sono soggetti a soglie di monitoraggio. Con cadenza giornaliera, inoltre, la Banca d’Italia effettua investimenti temporanei di liquidità (depositi overnight) per conto di banche centrali non appartenenti all’area dell’euro e di organismi sovranazionali, nel quadro del progetto Eurosystem Reserve Management Services sulla gestione delle loro riserve in euro.
Il sistema dei pagamenti.
Il sistema dei pagamenti può essere definito come l’insieme degli strumenti, delle procedure, dei soggetti (intermediari e non), delle infrastrutture e delle norme che concorrono a realizzare il trasferimento della moneta da un operatore all’altro.
L’intervento delle banche centrali mira a preservare la fiducia del pubblico nella moneta quale mezzo di pagamento, promuovendo condizioni di efficienza, stabilità e sicurezza. Il buon funzionamento del sistema dei pagamenti, agevolando il trasferimento della moneta fra gli operatori e favorendo lo sviluppo delle transazioni, rappresenta una condizione essenziale per la stabilità e l’efficienza dei mercati finanziari e per la crescita dell’economia reale. L’offerta diretta dei servizi di pagamento è una delle leve a disposizione delle banche centrali, insieme alla regolamentazione del sistema (funzione di sorveglianza) e alla cooperazione con il mercato, per promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
In Italia, la banca centrale gestisce sistemi di pagamento nazionali e in particolare i sistemi “BI-Rel”, per il regolamento in tempo reale delle singole operazioni di importo elevato, e “BI-Comp”, per la compensazione e il regolamento dei pagamenti al dettaglio. La Banca d’Italia, nel ruolo di gestore di sistemi di pagamento, definisce gli indirizzi di policy per innalzare i livelli di efficienza, affidabilità e sicurezza nell’offerta diretta dei servizi di pagamento a livello domestico. L’azione sul piano nazionale si inserisce in un contesto europeo caratterizzato in misura sempre maggiore da forti sollecitazioni per la creazione di procedure comuni per l’area dell’euro e per l’armonizzazione del quadro normativo. L’Eurosistema ha attribuito alla Banca d’Italia, insieme con le banche centrali di Francia e Germania, la responsabilità di realizzare e gestire la piattaforma unica del nuovo sistema dei pagamenti europeo Target2. L’Istituto si è dichiarato pronto, insieme con le banche centrali di Francia, Germania e Spagna, a realizzare un sistema europeo unico per i servizi di regolamento delle transazioni in titoli (progetto Target2 securities); partecipa e sostiene il progetto di creazione, entro il 2010, di un’area unica dei pagamento in euro (Single Euro Payments Area – SEPA), intesa come un mercato pienamente integrato e concorrenziale nel quale non sussistano differenze di trattamento tra pagamenti nazionali e transfrontalieri.
Più in generale, l’azione della Banca d’Italia nel sistema dei pagamenti, dove sono elevati i rischi di natura sistemica e i costi delle inefficienze di mercato, ha contribuito, insieme a fattori quali l’innovazione tecnologica e finanziaria e la crescente integrazione internazionale del Paese, ad allineare il sistema dei pagamenti nazionale agli standard delle principali economie industrializzate.
La supervisione dei mercati.
La Banca d’Italia svolge compiti di supervisione sui mercati finanziari, con l’obiettivo di assicurare la stabilità dei sistemi, la trasparenza e la qualità dei servizi, salvaguardandone l’affidabilità e l’efficienza.
Il buon funzionamento delle infrastrutture dei mercati finanziari si riflette sull’efficacia della trasmissione degli impulsi di politica monetaria e sulla stabilità finanziaria. Uno dei principi sanciti dal nostro ordinamento è la separazione tra la funzione di gestione delle infrastrutture di mercato, affidata ad apposite società per azioni, e quella di supervisione, attribuita alle autorità.
In tale quadro la Banca d’Italia ha competenze, in varia misura condivise con la Consob, per la vigilanza sui mercati rilevanti per la politica monetaria (mercati all’ingrosso dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari, mercati dei derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute) e sulle funzioni e sui servizi necessari per completare e portare a buon fine le transazioni originate su tutti i mercati: compensazione, garanzia, liquidazione e gestione accentrata di strumenti finanziari (le cosiddette infrastrutture di post-trading). La Banca ha invece competenze esclusive sugli scambi organizzati di fondi interbancari, anch’essi rilevanti per la politica monetaria.
Le società oggetto di supervisione da parte della Banca d’Italia sono:
– MTS spa: mercati all’ingrosso dei titoli di Stato (MTS e BondVision);
– e-MID spa: scambi organizzati di depositi interbancari;
– Monte Titoli spa: servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e servizio di regolamento Express II;
– Cassa di compensazione e garanzia spa: servizio di controparte centrale sui mercati azionari (a pronti e in derivati) e sull’MTS ove l’operatività è svolta insieme con la società francese LCH.Clearnet.
Nell’azione di supervisione la Banca persegue obiettivi di ordinato e regolare svolgimento delle transazioni, efficienza, affidabilità dei sistemi, contenimento del rischio sistemico.
La sorveglianza sul sistema dei pagamenti.
Sistemi di pagamento efficienti e affidabili favoriscono l’efficacia della politica monetaria, la stabilità del sistema finanziario e assicurano il mantenimento della fiducia del pubblico nella moneta, nei meccanismi per il suo trasferimento e nell’utilizzo degli strumenti di pagamento.
La sorveglianza sul sistema dei pagamenti è una funzione che le banche centrali svolgono da tempo ma il suo riconoscimento normativo è recente. In Europa, tra i compiti fondamentali del SEBC figura – ai sensi dell’art. 105, par. 2, del Trattato UE e dell’art. 3 dello Statuto della BCE – quello di “promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”.
Nell’Eurosistema, il Consiglio direttivo della BCE ha il compito di definire la politica di sorveglianza; nell’osservanza di tali orientamenti, alle singole BCN è riservato il controllo dei sistemi nazionali, con ambiti di autonomia più incisivi nelle aree di prevalente interesse nazionale.
Nell’ordinamento italiano, l’art. 146 del TUB riconosce alla Banca d’Italia un ruolo esclusivo di promozione del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nonché il potere di emanare disposizioni per assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.
In attuazione di tale ultima previsione, la Banca d’Italia emana disposizioni volte a dare trasparenza all’azione di sorveglianza, chiarendo obiettivi, ambito di applicazione e strumenti di esercizio della funzione; fornisce, nell’ambito dell’Eurosistema, contributi di analisi e di proposte in materia di sorveglianza partecipando ai lavori dei comitati che discutono delle politiche riguardanti il sistema dei pagamenti.
L’azione di sorveglianza si rivolge ai sistemi di pagamento (pubblici e privati), alle infrastrutture e agli strumenti di pagamento e si svolge lungo tre direttrici principali: 1) il completamento dell’integrazione monetaria; 2) il mantenimento della stabilità finanziaria; 3) la promozione dell’innovazione tecnologica.
La tesoreria.
La Banca d’Italia è il tesoriere dello Stato. Gestisce le operazioni di incasso e pagamento disposte dalle Amministrazioni statali, sia a livello di tesoreria provinciale che centrale. Svolge il servizio di cassa per conto di amministrazioni pubbliche.
La Banca d’Italia svolge il servizio di Tesoreria provinciale e centrale dello Stato: esegue le disposizioni di pagamento emesse dalle amministrazioni dello Stato; riscuote le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente attraverso le banche, le Poste e i concessionari della riscossione; riceve e custodisce depositi in buoni postali e contante. Nell’attività di tesoreria rientrano anche i regolamenti dei pagamenti del debito pubblico e la rendicontazione nei confronti delle amministrazioni e della Corte dei Conti.
L’integrazione dei circuiti della tesoreria statale e dei regolamenti interbancari è alla base della “tesoreria telematica”, incentrata sul Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica Amministrazione (SIPA) che, attraverso la dematerializzazione dei documenti contabili previsti dalla contabilità di Stato e l’utilizzo dei circuiti bancario e postale per l’esecuzione dei pagamenti, consente di ottimizzare il controllo sui flussi finanziari e informativi relativi ai pagamenti pubblici.
La Banca gestisce poi il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) che mira a rendere disponibili per il Ministero dell’Economia e delle finanze informazioni analitiche e omogenee sugli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche. L’archivio potrà essere utilizzato per rilevare il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e migliorare la gestione dei conti, in modo da verificare costantemente il rispetto delle regole di bilancio stabilite in ambito europeo.
Emissione di biglietti.
La Banca d’Italia emette le banconote in euro, in base ai principi e alle regole fissati nell’Eurosistema, ed ha il controllo di tutta la circolazione monetaria presente nel Paese.
La Banca d’Italia emette le banconote in euro, in circolazione dal 1° gennaio 2002. Nell’ambito dell’Eurosistema e nel quadro dei principi che disciplinano la funzione di emissione, produce il quantitativo di banconote in euro assegnatole, immette le banconote nel circuito degli scambi e provvede al ritiro e alla sostituzione dei biglietti deteriorati, partecipa all’attività di studio e sperimentazione di nuove caratteristiche di sicurezza dei biglietti, contribuisce alla definizione di indirizzi comuni per quanto riguarda la qualità della circolazione e l’azione di contrasto della contraffazione.
La Banca d’Italia stampa le banconote in euro sulla base di un programma che prevede l’assegnazione ad ogni stamperia dell’Eurosistema di una produzione limitata a due, tre tagli.
Nell’azione di contrasto della contraffazione delle banconote, la cooperazione della Banca d’Italia con le altre componenti dell’Eurosistema si è tradotta nella realizzazione di un sistema informatico di raccolta e monitoraggio dei dati sulle contraffazioni – il Counterfeit Monitoring System (CMS) – e di uno schema organizzativo che vede operare differenti istituzioni. In via autonoma, poi, la Banca ha contribuito, con l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e con le Forze dell’ordine, all’attività formativa, in materia di riconoscimento delle banconote contraffatte, delle Forze di Polizia nazionali e di altri paesi, degli operatori della pubblica Amministrazione e di gestori professionali del contante.
Ricerca economica e relazioni internazionali.
Alla base dell’efficace svolgimento delle proprie funzioni la Banca d’Italia pone una intensa attività di analisi e ricerca in campo economico e finanziario e in campo giuridico. Esercita compiti di consulenza nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di politica economica e finanziaria e prende parte al dibattito scientifico generale. Nell’ambito dei rapporti con l’estero partecipa all’attività dei principali organismi monetari e finanziari internazionali.
Le attività di analisi e ricerca che vengono svolte dalla Banca d’Italia, in particolare in campo economico e statistico, contribuiscono al disegno della politica monetaria nell’area dell’euro, all’adempimento delle altre funzioni istituzionali nonché alla formulazione e alla valutazione di proposte nei diversi ambiti della politica economica.
Più direttamente connesse con gli indirizzi della politica monetaria sono le iniziative volte alla messa a punto di una serie di strumenti metodologici per l’analisi congiunturale e per la formulazione di previsioni dei principali aggregati macroeconomici e finanziari.
La ricerca su materie economiche e statistiche in Banca d’Italia viene condotta prevalentemente nell’Area Ricerca economica, suddivisa in quattro Servizi: Studi di Congiuntura e Politica Monetaria; Studi di Struttura Economica e Finanziaria; Studi e Relazioni Internazionali; Statistiche Economiche e Finanziarie. L’analisi dei fenomeni economici e finanziari rilevanti nei mercati locali viene curata attraverso strutture per la ricerca economica territoriale, presenti in tutte le regioni italiane.
I lavori di ricerca sono in gran parte destinati alla diffusione attraverso le collane dell’Istituto, riviste specializzate, volumi pubblicati da case editrici nazionali e internazionali.
Nel quadro della cooperazione internazionale la Banca d’Italia è impegnata sui diversi temi di ordine monetario e finanziario a livello europeo, con le altre banche centrali, nei principali gruppi e organismi multilaterali.
La vigilanza.
La vigilanza sulle banche e sul sistema bancario rappresenta la principale competenza riconosciuta dall’ordinamento italiano alla Banca d’Italia. Tale competenza viene esercitata nel rispetto del principio di trasparenza in un contesto di completa autonomia, seppure di sostanziale coordinamento, rispetto anche alle principali autorità centrali europee. Il T.U., che ha abrogato le disposizioni del provvedimento previsto dal D.L.c.p.s. 691/1947, non contiene una puntuale ed esplicita norma di attribuzione del potere di vigilanza alla Banca d’Italia, ma nel dettare la concreta disciplina dell’attività di vigilanza affida in modo univoco la titolarità di tale potere alla Banca d’Italia, alla quale si riserva in materia anche il potere di proposta nei confronti del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Se si escludono le ipotesi in cui il CICR si avvale della Banca d’Italia per l’esercizio delle sue funzioni, tutte le attività di vigilanza sulle banche rientrano nella titolarità esclusiva ed ordinaria della Banca d’Italia. L’organo della Banca competente ad assumere i provvedimenti di vigilanza resta esclusivamente il governatore. Gli atti compiuti e i provvedimenti da questo assunto sono, comunque, da imputare all’istituto: la normativa, infatti, attribuisce la funzione di vigilanza alla Banca d’Italia e non al governatore. Sotto questo profilo appare significativo che il TUB, pur ridisciplinando l’organizzazione delle autorità creditizie, non abbia ritenuto di attribuire nessun potere autonomo al governatore. I rapporti tra il CICR e la Banca d’Italia, in materia di vigilanza bancaria, venivano qualificati prima del TUB, in termini di direzione: a quest’ultima veniva riconosciuto il potere di dettare le regole di vigilanza, ma pur dovendo attenersi alle direttive del Comitato, la dottrina era pressoché unanime dell’escludere che tale rapporto potesse configurarsi come un rapporto di gerarchia. In particolare si sottolineava che il CICR non poteva avocare a sé competenze della Banca d’Italia o sostituirsi alla stessa nel loro esercizio o dare ordini alla medesima. Con il Testo Unico vengono apportate notevole modificazione pur mantenendo inalterato il rapporto direttivo esistente fra CICR e Banca d’Italia. In particolare, il TUB attribuisce al CICR “l’alta vigilanza in materia di credito e risparmio”e alla Banca d’Italia il potere di formulare proposte al CICR per le deliberazioni di competenza di quest’ultima in materia di vigilanza. La proposta della Banca d’Italia è considerata obbligatoria, in quanto indispensabile ad attivare il meccanismo procedurale che sarà chiuso dalla decisione del CICR, e vincolante, in quanto l’organo che decide può rifiutarsi di aderire alla proposta, ma non può adottare provvedimenti diversi dal contenuto di quelli proposti. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza, la quale è indirizzata alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati da conciliare con la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario.
1) Le istruzioni della Banca d’Italia alle aziende di credito
La Banca d’Italia dispone del controllo delle aziende di credito dal momento della loro costituzione e durante tutta la loro esistenza. Stabilisce infatti l’art. 28 della legge bancaria che la banca d’Italia deve autorizzare per tutte le aziende enumerate dall’art. 5 la loro costituzione, l’inizio delle operazioni, l’istituzione di sedi, di filiali, di succursali, di agenzie , di dipendenze e di recapiti. Può revocare l’autorizzazione all’esercizio del credito. L’art. 5 enumera tutti i possibili soggetti istituiti per l’esercizio del credito: istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, banche ed aziende di credito comunque costituite, filiali di aziende straniere, casse di risparmio, monti di pegno, casse rurali ed agrarie. Presso la Banca d’Italia è costituito un albo nel quale tutte le aziende debbono essere iscritte (art.29). Ai termini dell’art.31 le aziende sono tenute a trasmettere alla Banca d’Italia le situazioni periodiche e i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto. La banca d’Italia può disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che possono chiedere l’esibizione di tutti i documenti e gli atti che ritengono opportuni per l’esercizio delle loro funzioni: il potere di controllo della banca d’Italia è assai penetrante.
Oltre al potere di controllo, la banca d’Italia dispone del potere di dirigere tutta l’attività delle aziende di credito attraverso le c.d. istruzioni. Previste dall’art.32 della legge bancaria, le istruzioni sono gli strumenti più importanti per la direzione dell’intero settore creditizio e del risparmio. Esse sono comunicate dalla banca d’Italia alle aziende di credito, conformemente alle deliberazioni del CICR. In realtà la banca d’Italia non si limita a “comunicare” le istruzioni, ma normalmente la formula essa stessa, sulla base delle indicazioni che emergono dalle singole deliberazioni e dai criteri politici generali adottati dal CICR. Le istruzioni incidono in modo determinante su tutta la vita delle aziende. Esse riguardano:
– La struttura dei bilanci e delle situazioni periodiche e i termini e le modalità per la formazione, la pubblicazione e l’invio delle situazioni periodiche stesse alla banca d’Italia;
– I limiti dei tassi attivi e passivi e le condizioni delle operazioni di deposito di conto corrente;
– Le provvigioni per i diversi servizi bancari;
– La proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto alla liquidità e alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
– Le percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti.
Nessun importante indirizzo di politica economica o nessun importante provvedimento congiunturale, quindi, può essere adottato senza l’ausilio delle istruzioni della banca d’Italia alle aziende di credito.
2) La vigilanza regolamentare
L’art.53 TUB stabilisce che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce
disposizioni di carattere generale aventi come oggetto:
• L’adeguatezza patrimoniale;
• Il contenimento del rischio;
• Le partecipazioni detenibili;
• L’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
In particolare, il CICR assume, su proposta della Banca d’Italia, deliberazioni generali sulle materie
ricomprese nell’ambito della vigilanza regolamentare. Sulle stesse materie, e in conformità delle delibere del CICR, la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale e può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti delle singole banche. Il potere normativo superiore in materia di vigilanza spetta al CICR, ma anche la Banca d’Italia dispone di un ruolo normativo, dal momento che le compete la funzione di emanare disposizioni di carattere generale sulle stesse materie, seppure entro i limiti fissati dal potere normativo superiore. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 6/2003 e della legge 262/2005, la Banca d’Italia ha anche il compito di individuare, sempre conformemente alle deliberazioni del CICR, le condizioni e i limiti che le banche devono rispettare per le attività di rischio nei confronti di azionisti e esponenti bancari, nonché di disciplinare le situazioni di possibile conflitto di interesse tra le banche e i soggetti indicati. I principali ambiti di applicazione della vigilanza della Banca d’Italia riguardano la determinazione di criteri e regole relative all’adeguatezza patrimoniale delle banche, il contenimento dei rischi, le partecipazioni detenibili e l’organizzazione interna. A questi si accompagnano interventi di carattere informativo ed ispettivo volti a verificare concretamente che le banche rispettino le regole prudenziali determinate dall’autorità di vigilanza. Per garantire la solvibilità delle banche, inoltre, la Banca d’Italia emana disposizioni, sempre in conformità con le deliberazioni del CICR, circa il coefficiente di solvibilità, che misura la capacità della banca di affrontare il rischio connesso all’inadempimento dei suoi debitori: tale requisito patrimoniale minimo deve essere costantemente rispettato sia dalle banche, a livello individuale, sia dai gruppi bancari, a livello consolidato.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avvenuta con D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, i compiti della vigilanza della Banca d’Italia si intrecciano con quelli attribuiti alla CONSOB. Entrambe le autorità esercitano i loro poteri di vigilanza, in collaborazione ma ognuna secondo le materie di rispettiva competenza (lead regulation). Alla Banca d’Italia è affidata la vigilanza prudenziale, cioè l’emanazione di disposizioni generali in materia di stabilità patrimoniale, partecipazioni detenibili e controlli interni. La CONSOB, invece, è competente per la vigilanza sui comportamenti esterni, attraverso l’emanazione di regolamenti attinenti le procedure relative ai servizi prestati.
3) La vigilanza informativa
La Banca d’Italia raccoglie le informazioni relative alle banche attraverso l’acquisizione di segnalazioni periodicamente inviategli dalle stesse, secondo modalità e nei termini da essa stessa stabilita. Ai sensi dell’art.51, alla Banca d’Italia compete il potere di richiedere alle banche qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della vigilanza e il potere di disciplinare i doveri informativi delle
banche attraverso la loro tipizzazione. Tale potere non è attribuito in maniera esclusiva all’organo di vigilanza, concorrendovi spesso anche il legislatore, tuttavia viene integralmente rimessa al potere della Banca d’Italia la determinazione delle modalità e dei termini nei quali le informazioni, tipiche o atipiche, debbono essere trasmesse a tale organo. L’attività di vigilanza informativa è svolta dalla Banca d’Italia anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e della autorità competenti nei Paesi comunitari ed extra UE. Tra gli strumenti della vigilanza rientra anche l’obbligo del collegio sindacale delle società bancarie di informare senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità nella gestione delle banche o violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
4) La vigilanza ispettiva
L’acquisizione di informazioni relative alle banche avviene anche attraverso gli strumenti di vigilanza ispettiva: l’art.54 TUB, attribuisce, infatti, alla Banca d’Italia il potere di disporre ispezioni presso le banche a mezzo di funzionari, autorizzati a chiedere l’esibizione di tutti i documenti e degli atti opportuni per l’esercizio delle loro funzioni. La disciplina della vigilanza ispettiva è interamente rimessa al potere normativo della Banca d’Italia, la quale ha provveduto a dettare un’articolata disciplina delle modalità da adottarsi nello svolgimento di tale attività e ad indicare in maniera analitica i momenti dell’organizzazione societaria ed imprenditoriale che non possono esimersi ai controlli. Alla conclusione dell’ispezione si procede alla redazione di un documento che ne sintetizza i risultati, costituito da una sezione pubblica, comunicata agli organi amministrativi dell’ente creditizio ed una sezione riservata in via esclusivo all’organo di vigilanza. Attraverso l’esercizio del potere ispettivo la Banca d’Italia mira ad acquisire informazioni sia sul funzionamento dell’ente sia sull’esercizio dell’attività, con riferimento non solo ai profili di legittimità della condotta, ma anche con riguardo all’efficienza della gestione. L’obiettivo ultimo di questa attività è quello di garantire gli interessi tutelati dalla stessa Banca d’Italia, vale a dire l’efficienza e la stabilità del sistema bancario.
L’art.7, 1°comma del TUB, stabilisce che tutte le informazioni e i dati raccolti durante la propria attività dalla Banca d’Italia sono coperti dal segreto d’ufficio,anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro, presidente del CICR. Tale previsione ha comportato dei problemi in termini di coordinamento con l’attività della CONSOB. Tale ostacolo è stato superato successivamente con l’obbligo a carico della Banca d’Italia di trasmettere alla CONSOB ( e viceversa) tutte le informazioni in proprio possesso, sia che risultino dall’attività di vigilanza ispettiva, sia da quella di natura informativa, quando le stesse appaiano in grado di agevolare le funzioni di quest’ultima. In ogni caso il segreto d’ufficio non è opponibile quando le informazioni richieste risultano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
5. LA BANCA D’ITALIA E LA CRISI INTERNAZIONALE
La recente e straordinaria crisi finanziaria ha portato i policy-makers a focalizzare l’attenzione sulla regolazione dei mercati internazionali. La sensazione comune è che in questo campo sussista un deficit di regolazione, specialmente nella cooperazione tra le autorità. Il pesante, quanto inedito, intervento congiunto di governi e banche centrali, allo scopo di “ridurre i danni”, ha rimesso in discussione alcuni principi-cardine del libero mercato, quali l’autoregolamentazione efficiente dei mercati. Di conseguenza, appare necessario un potenziamento notevole della vigilanza a livello sopranazionale, in particolare all’interno dell’UE. Sotto questo aspetto, ha ripreso vigore l’idea di una centralizzazione a livello europeo della vigilanza, attraverso il coinvolgimento dell’autorità monetaria, ovvero in capo alla BCE. A tal proposito, un rapporto del 2009 della Commissione Europea suggerisce l’istituzione di un nuovo organo, lo European Systemic Risk Council, interno alla BCE, incaricato di verificare e valutare i rischi che minacciano la stabilità del sistema finanziario europeo. Tale organo si occuperebbe degli aspetti macro-prudenziali della vigilanza, lasciando alle autorità nazionali il compito di vigilare e regolare sui mercati interni. La questione non è esente da forti problematiche, in quanto la BCE si troverebbe ad assolvere una serie di funzioni che cozzano con l’intransigenza necessaria di chi deve decidere in assoluta indipendenza. Le critiche più accese a tale cambiamento derivano dal fatto che proprio durante la crisi la reputazione della BCE non è stata intaccata dalle gravi mancanze verificatesi negli organi di vigilanza. Si ripropone, in questa circostanza, l’annoso problema sull’accentramento o meno degli organi indipendenti.