L’avvocato fa parte dell’ordine forense perché anticamente l’avvocatura era nel Foro (che non indicava soltanto il tribunale ma il luogo dove si svolgeva la parte principale degli interessi economici, commerciali e politici della città: quello che oggi chiameremmo la “city”), mentre oggi indica il professionista laureato in giurisprudenza e iscritto in un pubblico albo, che rappresenta, assiste e/o difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

Alla fine del primo secolo a.C. (cioè 640 anni prima del primo anno del calendario islamico) la Gallia (una provincia dell’impero romano oggi corrispondente, all’incirca, al sud della Francia) forniva a Roma  un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiamava lo storico Giovenale.

A Roma gli avvocati avevano principalmente una funzione civica e non venivano pagati ricevendo invece vantaggi indiretti dalla loro professione: notorietà, più facile accesso alle cariche pubbliche, preferenza nella selezione per incarichi amministrativi e finanziari presso le amministrazioni pubbliche.

In realtà nell’antica Roma, come ancora prima dell’antica Grecia, non esisteva una sola figura professionale che si occupasse dei compiti attualmente tipici dell’avvocato.

I soggetti dell’ordine forense erano infatti:

  • Il giureconsulto era l’esperto di diritto che veniva consultato da chi ne aveva bisogno. Spesso dal giureconsulto si recavano entrambe le parti in causa, chiedendo a lui quale fosse la regola di diritto che potesse risolvere la loro controversia. Se la spiegazione del giureconsulto era considerata soddisfacente dalle due parti, la questione si risolveva senza ricorrere al giudice (con una sorta di accordo stragiudiziale che oggi chiameremmo arbitrato). In caso contrario, le parti si recavano in tribunale ciascuna sostenendo le proprie ragioni direttamente, senza cioè farsi rappresentare da nessuno, ma utilizzando le indicazioni del giureconsulto.
  • L’oratore parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l’oratore non godeva della rappresentanza processuale. In sostanza gli oratori venivano assunti dalla parte quando non pensava di essere capace di parlare direttamente al tribunale. Nell’antica Grecia gli oratori, spesso, erano i filosofi, cioè i titolari delle scuole dell’epoca.
  • Il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma.
  • Gli advocati erano i familiari o gli amici del cliente che nel corso del processo si sedevano accanto a lui per mettere a sua disposizione la loro influenza. Da qui il nome di ad + vocatus: “chiamo accanto a me”. Potrebbe oggi apparire un modo per intimidire il giudice ma in realtà, all’epoca, era un invito al giudice a non dare troppo peso ad affermazioni dell’avversario.
  • Soltanto nel 1200 la professione di avvocato venne regolamentata in modo più simile ai tempi attuali. Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati. Finché il Concilio Lateranense III vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo IV di Francia detto il Bello nel 1300 creò in favore degli avvocati, un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.
  • Con la regolamentazione della professione venne anche introdotto il diritto per gli avvocati ad essere pagati.

Nell’ordinamento italiano, la professione dell’avvocato è disciplinata dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche.

Attualmente, per essere abilitati all’esercizio dell’Avvocatura in Italia (salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali) sono necessarie quattro condizioni, e cioè:

essere laureati in giurisprudenza (la laurea quadriennale del vecchio ordinamento), o avere la laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico,

avere sostenuto due anni di praticantato presso un Avvocato abilitato (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo Consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti, con la partecipazione per ogni semestre ad almeno 20 udienze civili e penali, e con deposito e discussione di quattro relazioni semestrali su argomenti di diritto trattati durante la pratica).

essere in possesso del certificato di compiuta pratica rilasciato dal proprio Consiglio dell’Ordine.

avere superato l’esame di abilitazione alla professione forense: ogni anno il Ministero della Giustizia pubblica un bando per l’abilitazione professionale all’esercizio della professione di avvocato che stabilisce modalità e requisiti per poter partecipare al concorso.

Le prove dell’esame consistono in tre prove scritte e in una prova orale (con il principio della compensazione). Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e consistono in un parere motivato di diritto civile, un parere motivato di diritto penale, e un atto giudiziario (a scelta tra le materie di diritto civile, penale o amministrativo).

Per il superamento della prova scritta è necessario ottenere almeno 90 punti complessivi su 150. Dopo almeno 30 giorni dai risultati inizia l’appello per l’esame orale che riguarda sei materie a scelta tra: diritto civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense.

La parte può stare in giudizio personalmente avanti il giudice di pace allorché il valore della causa non ecceda gli euro 516,46, in caso contrario è necessaria l’assistenza di un difensore, salvo che il giudice di pace non autorizzi con decreto la parte a stare in giudizio personalmente (art. 82 codice di procedura civile).

Nei procedimenti penali è invece obbligatoria l’assistenza di un difensore. Nel caso l’indagato ovvero imputato non intenda nominare un difensore, ne verrà nominato uno d’ufficio ex art. 97 codice procedura penale dall’Autorità Giudiziaria procedente che lo sceglierà fra i difensori iscritti in un apposito elenco.

Il difensore d’ufficio ha i medesimi obblighi e doveri del difensore di fiducia e deve essere retribuito dall’assistito, salvo che lo stesso non sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nel 2001 l’Italia, con la legge n. 134, ha introdotto nuove e più organiche regole per il patrocinio a spese dello Stato. In pratica l’imputato nel processo penale o la parte in quello civile se ha un reddito non superiore ai 10.000 euro nell’ultimo anno può nominare un avvocato di fiducia ma chiedere che l’onorario lo paghi lo Stato. E’ però consentito al giudice di disporre accertamenti (affidati alla Guardia di Finanza) per verificare che, indipendentemente dalla dichiarazione ufficiale dei redditi, colui che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato non abbia altre fonti di reddito “comunque a lui riconducibili o da lui controllate”.

La legge indica anche i parametri in base ai quali lo Stato calcola l’onorario degli avvocati, a seconda della durata e della complessità del giudizio.

Naturalmente anche il compenso degli eventuali difensori d’ufficio, cioè nominati dall’autorità giudiziaria in assenza della nomina di fiducia da parte dell’imputato, può essere a carico dello Stato solo se ricorrono le condizioni previste dalle legge 134/2001.

Per quanto riguarda i processi civili e del lavoro, in Italia e nella totalità dei Paesi occidentali sono molto diffusi e cosiddetti patronati. Associazioni di categoria, sindacati, enti di volontariato e assistenza forniscono, gratuitamente, ai propri iscritti assistenza legale attraverso avvocati convenzionati (secondo accordi privati) con tali organizzazioni.

In tali circostanze l’assistenza legale non costituisce un costo specifico per l’amministrazione dello Stato in quanto i fondi necessari a compensare il lavoro dell’avvocato provengono dalle finanze dell’associazione o dell’organizzazione sindacale, a loro volta costituite sia dalle rette d’iscrizione versate dagli associati, sia dalla contribuzione (se prevista) da parte dello Stato. Tale contribuzione tuttavia non viene maggiorata per il solo fatto che l’associazione fornisce assistenza legale. L’ammontare dei contributi (il cui riconoscimento seguirà le regole previste per l’accesso ai contributi da parte delle associazioni) è indipendente dalla tipologia di servizio che l’associazione decide di fornire ai propri iscritti.

In punto di diritto nulla vieta ad organizzazioni come le ONG, ad esempio, di fornire assistenza legale anche nei processi penali. Ciò però non deve necessariamente far ricadere sull’amministrazione dello Stato direttamente il costo di tale assistenza. E’ piuttosto possibile che lo Stato riconosca un contributo annuale all’attività dell’organizzazione (dietro presentazione di un progetto globale di assistenza) nell’ambito del quale sarà compito e cura dell’organizzazione far rientrare le spese di assistenza legale e difesa.

Per quanto riguarda invece gli imputati o le parti che decidessero di rivolgersi direttamente ad un avvocato (o per coloro che beneficiano dell’assistenza di un difensore d’ufficio), è opportuno anzitutto fissare i parametri che ne stabiliscono i compensi, in secondo luogo indicare i limiti di reddito oltre i quali la parte o l’imputato sono obbligati a far fronte personalmente alle spese legali.

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