I Paesi membri della Ue non puntano sui soci di puro capitale per rafforzare il mercato dei servizi legali; lo rileva un confronto avviato dal CCbe, la rappresentanza europea degli Ordini forensi, dal quale risulta che è limitato il ricorso alle società di capitali con soci non professionisti. Italia. La possibilità di costituire società tra professionisti in Italia è ammessa dal 2001, in base al decreto delegato n.96/2001 di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE (cosiddette Stp). Le norme, pur ammettendo che una società possa avere come oggetto sociale lo svolgimento di prestazioni professionali tipiche e riservate agli avvocati (quali la rappresentanza, l’assistenza e la difesa in giudizio), impongono limiti e condizioni per garantire che l’esercizio in comune della professione forense non vanifichi il principio della personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell’avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale ad un concorrente regime di responsabilità e ai regimi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici dell’avvocatura.
I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato. Nella legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) all’art. 10 si consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”. La disposizione stabilisce che “le attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possono essere esercitate anche in forma di società e senza limiti, né vincoli, all’adozione dei tipi sociali regolati nel codice civile”, che pertanto devono ritenersi tutti liberamente fruibili. Possono essere soci non solo i professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, ma anche soggetti “non professionisti, per prestazione tecniche o finalità d’investimento”.
Germania. L’esercizio in forma associata delle professione forense è consentito anche con società di capitali. Tuttavia di tali società possono essere soci solo avvocati e professionisti appartenenti a ordini regolamentati. In ogni caso, la maggioranza delle quote societarie e dei relativi diritti di voto spettano agli avvocati.
Francia. L’esercizio in forma associata della professione forense è articolato ed è possibile attraverso diversi tipi sociali. Sono previste le società di esercizio della professione forense: la società civile di esercizio professionale (SCP) che ha ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense, comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci i quali hanno ciascuno un solo voto. E’ poi regolata la società di esercizio liberale (SEL) che consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali. Tale tipo sociale può assumere la forma delle diverse società commerciali previste nell’ordinamento francese. In via di principio soltanto gli avvocati possono esercitare la professione forense in forma associata, salvo che si adotti una holding finanziaria per le professioni liberali, c.d. SPFPL (Societé de partecipation financière des professions libérales), che consente la partecipazione anche ai non avvocati.
Tuttavia – diversamente da quanto previsto in Italia – almeno la metà del capitale sociale deve appartenere ad avvocati che esercitano la professione forense (ciò vale in particolare per quanto inerisce l’avvocatura ma, in generale, in tale tipo sociale il 50 per cento del capitale sociale deve appartenere, comunque, a soggetti che esercitino tutti la medesima professione regolamentata). Una parte minoritaria del capitale sociale può essere sottoscritta da soci appartenenti ad altre professioni regolamentate, anche di altri Paesi dell’ Unione europea. Inoltre, una SPFPL di avvocati – in omaggio alla propria natura di holding – può acquisire partecipazioni di minoranza in una SEL, anche se il controllo di tale ultima società è detenuto da soggetti appartenenti a professioni regolamentate diverse da quella di avvocato.
Spagna. Gli avvocati possono fruire di società organizzate su base personalistica e società di capitali, per effetto della legge 2/2007 de sociedades profesionales, recentemente modificata dalla legge 25/2009. Nelle società di persone, i professionisti devono essere in maggioranza numerica e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale; nelle società di capitali, i soci professionisti devono avere la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei diritti di voto. La maggioranza dei componenti del consiglio di gestione deve essere formata da soci professionisti, e le delibere di tale organi sono valide a condizione che siano approvate dalla maggioranza dei soci professionisti. Se l’organo di gestione è monocratico ovvero nell’ipotesi in cui si prevedano consiglieri delegati, tali soggetti devono essere soci professionisti. Tali criteri devono persistere per tutta la durata della società tra professionisti e il loro venire meno ne determina la liquidazione anticipata.
Belgio. Il Regolamento 18 giugno 2003, relativo all’esercizio in comune della professione forense, consente agli avvocati di costituire società che abbiano forma commerciale, escludendo tuttavia – diversamente da quanto previsto in Italia – le società anonime e in accomandita. Inoltre, è fatto esplicito divieto di adottare la forma di società quotata. Gli statuti delle società tra avvocati devono contenere, fra l’altro, clausole che prevedono il rispetto da parte degli avvocati delle norme in tema di conflitto d’interessi e d’incompatibilità; che affidano la liquidazione della società, in caso di scioglimento, ad avvocati e che stabiliscano la responsabilità solidale dell’avvocato incaricato e della società tra professionisti nei confronti del cliente. L’adozione di una società a responsabilità limitata per l’esercizio della professione è consentito purché tutti i soci siano avvocati. In via di principio, per garantire il rispetto dell’indipendenza e delle regole deontologiche della professione forense, non è consentita la partecipazione a soci non avvocati.
Lussemburgo. Sono ammesse società “civili”, dove si consente soltanto agli avvocati di partecipare a società tra avvocati, pur costituite con i modelli di società commerciali. Il capitale delle società tra avvocati deve essere rappresentato da titoli nominativi e che, ancora una volta, i titolari degli stessi possano essere soltanto avvocati. Anche l’organo di gestione di una società tra avvocati deve essere composto esclusivamente da avvocati, i quali dunque sono affidatari dell’amministrazione.
Inghilterra. Dal 2009 il Legal Services Act permette la creazione di società con partner e proprietari non avvocati (con un limite di 25 per cento); dal 2012 sarà possibile costituire Alternative Business Structures, società di professionisti con proprietari esterni. Si tratta, tuttavia, di una scelta politica che è fortemente criticati all’interno del Paese (fra i quali Adam Sampson, attualmente Chief Legal Ombudsman ). Si ritiene infatti che il punto critico del riformato sistema consista nel rischio di un rilevante decremento degli elevati standards professionali che agli avvocati sono sempre stati richiesti e che la professione forense perda la propria reputazione.