Sono stati pubblicati ieri i regolamenti attuativi della legge forense (247/2012) destinati a ridisegnare il sistema disciplinare degli avvocati sulla base delle previsioni del nuovo ordinamento professionale.
I due regolamenti, di competenza del Consiglio Nazionale Forense, sono pubblicati nella sezione del sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it dedicata ai regolamenti CNF in vigore. (http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/diario-della-riforma-forense/regolamenti-cnf—ordinamento-forense.html)
Il primo regolamento, n. 1/2014, reca norme in materia di Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), i nuovi organismi disciplinari istituiti su base distrettuale. Il regolamento entrerà in vigore il 15 aprile prossimo.
Il secondo regolamento, n. 2/2014, disciplina il Procedimento disciplinare dinanzi ai CDD ed entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Il nuovo sistema disciplinare introdotto dalla legge professionale forense va nella direzione di affermare la imparzialità dell’organo giudicante, eliminando ogni connessione tra eletto ed elettore e di promuovere un sistema di controllo disciplinare efficiente, imparziale, e garantito.
Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Il regolamento disciplina le operazioni elettorali e stabilisce anche i termini per le prime elezioni in modo che i CDD siano pienamente operativi dal primo gennaio 2015.
Elemento caratterizzante il sistema elettorale è l’assoluta elisione del legame tra eletto ed elettore che consegue al fatto che ogni C.O.A. potrà eleggere esclusivamente i propri iscritti che con gli altri provenienti dagli altri Consigli dell’Ordine costituiranno l’organismo amministrativo disciplinare su base distrettuale.
Tra l’altro i consiglieri distrettuali non potranno prendere parte alle sezioni giudicanti quando l’incolpato è iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine dal quale sono eletti.
Nella composizione dei CDD dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere, pena la invalidità delle elezioni; tale principio viene tutelato anche con la previsione che il limite delle preferenze (2/3 degli eligendi) possa essere superato nella sola ipotesi in cui i voti siano destinati ad entrambi i generi.
I CDD rimangono in carica 4 anni e i componenti per non più di due mandati. Sono stabilite incompatibilità tra la carica di consigliere distrettuale di disciplina e quelle di consigliere circondariale o nazionale una volta a regime il sistema.
Possono candidarsi tutti gli avvocati iscritti agli albi del distretto da almeno 5 anni, che non abbiamo condanne definitive superiori all’avvertimento o comunque non definitive superiori a quelle dell’avvertimento comminate nei cinque anni precedenti. La candidatura si avanza con una dichiarazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine, entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Data che dovrà essere unica nel distretto.
Il regolamento disciplina anche i tempi della prima elezione, per permettere che al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore del nuovo sistema disciplinare disegnato dalla legge 247, i CDD siano insediati e operanti. A tale scopo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fisserà entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
Per quanto riguarda invece il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014, il regolamento prescrive il trasferimenti dai Consigli dell’Ordine al CDD, con comunicazione all’incolpato.
Procedimento disciplinare: Per il “processo” disciplinare imparzialità e garanzie
Imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa: è tra questi due principi costituzionali che si snoda il nuovo procedimento per l’accertamento di un eventuale illecito disciplinare a carico di un avvocato, secondo il testo del regolamento n. 2/2014, pubblicato ieri e che entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
La prima previsione funzionale alla imparzialità è quella che stabilisce che delle sezioni giudicanti all’interno del Consiglio distrettuale di disciplina non possa far parte alcun consigliere proveniente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato.
Sono inoltre previsti criteri oggettivi e non discrezionali per la formazione delle singole sezioni giudicanti così da salvaguardare, grazie alla loro predeterminazione rigorosa, il principio di precostituzione del “giudice disciplinare”. Il regolamento, dopo aver stabilito i criteri di determinazione della competenza e i casi di astensione e ricusazione dei giudici disciplinari, disciplina il procedimento, che si snoda nelle fasi istruttoria preliminare, istruttoria, dibattimentale e decisionale.
In tutte le fasi è posta molta attenzione al diritto di difesa dell’incolpato, che dovrà essere sempre tempestivamente informato delle attività a suo carico e che in ogni momento della fase istruttoria potrà accedere agli atti, dedurre prove e indicare elementi a proprio favore.
Attenzione è posta anche alla celerità del procedimento, con la previsione dei termini massimi entro cui andrà completata l’istruttoria a cura del consigliere incaricato e depositata la motivazione della decisione disciplinare.
Il regolamento richiama la previsione della legge 247 nello stabilire i casi in cui il CDD può disporre la sospensione cautelare dell’avvocato incolpato.
Contro la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF nel termine di 30 giorni dalla notificazione, da parte dell’incolpato, del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d’Appello. Decorsi i termini per l’impugnazione senza che questa venga presentata, la decisione è esecutiva a cura del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il regolamento disciplina anche alcuni poteri “ispettivi” in capo al CNF, per favorire il più ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare.