Tutela dei minori rafforzata, libera pattuizione dei compensi, anche tramite l’utilizzo di diversi criteri per la loro determinazione ma sempre in piena trasparenza, dovere di verità e limiti nella comunicazione con i Media.
Impegno rafforzato nel processo, dove l’Avvocato contribuisce in primo luogo all’osservanza di norme e leggi da parte di tutti gli operatori.
Il nuovo codice deontologico degli Avvocati, adottato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 16 ottobre in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento della professione forense, entra in vigore oggi.

E’ un testo che pone al centro dell’attività professionale dei legali proprio il cittadino, il cui interesse pubblico al corretto svolgersi della giurisdizione viene presidiato dagli Avvocati con il rispetto delle nuove regole deontologiche.

Ne esce rafforzata la “funzione sociale “ dell’Avvocato, come sancita dall’articolo 1 della legge 247/2012, strumentale alla quale sono i principi di autonomia e indipendenza degli avvocati. Anche per questo sono rese più stringenti le regole sul conflitto di interesse, che non dovrà essere neanche “potenziale”, e viene richiesto il rispetto di una “corretta e leale concorrenza”.
Se al centro della attività professionale è il cittadino, conseguenza è che la prestazione professionale dovrà essere competente, qualificata e diligente.
Sempre per la stessa ragione, il legale non può rifiutare l’incarico “d’ufficio” né quello in patrocinio a spese dello stato.
Fornisce informazioni sull’attività professionale coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Può indicare la proprie specializzazioni ma non utilizzerà messaggi denigratori e suggestivi; nei suoi rapporti con la stampa si ispirerà a equilibrio e misura e sempre e solo nell’interesse della parte assistita/ cliente

Elementi di novità “strutturale” sono anche la tendenziale
tipicità degli illeciti disciplinari e la predeterminazione della sanzione con meccanismi di aggravamento e attenuazione.

Di rilievo è l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.

Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai Doveri dell’avvocato nel processo e ai Rapporti con le istituzioni forensi.
Il primo riunisce tutte quelle previsioni deontologiche che attengono alla tipicità della funzione difensiva e che risultavano in qualche modo presenti in diverse parti dell’attuale codice; è stato un modo per recuperare anche le regole che sovraintendono ai rapporti con i magistrati e con gli altri operatori del processo.
Il secondo crea un presidio disciplinare al rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione nell’ambito della legge n. 247/2012

Tutela del Minore. E’ stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato e l’incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se in precedenza si assistito il minore per le medesime questioni familiari.
Nuovo disciplinare nella professione forense. Le novità della riforma forense con riguardo all’assetto disciplinare sono anche altre. Dal primo gennaio entreranno in funzione i Consigli distrettuali di disciplina, organismi deputati al controllo disciplinare degli iscritti con caratteristiche di terzietà rispetto ai Consigli dell’Ordine. E’ stato anche aggiornato il procedimento disciplinare (regolamento CNF n. 2/2014)
Nuovi progetti. Il CNF ha avviato diversi progetti in tema Deontologia.
Per i CDD è stato fornito un software gestione per l’attività dei procedimenti disciplinari che i CDD potranno adottare ; è on line anche il sito www.consigliodistrettuale.it, nel quale sono raccolti la composizione dei CDD e altre notizie.
In tema di formazione degli aspiranti avvocati, è stato appena messo on-line il sito www.videontologia.it destinato a rappresentare una nuova modalità di formazione a disposizione dei Consigli dell’Ordine, caratterizzata da video, sequenze filmate per rappresentare comportamenti deontologicamente problematici Questi “episodi” di “sit-deontology” sono corredati ciascuno con documentazione di studioe saranno a disposizione dei referenti delle Scuole forensi per gli incontri di formazione che vorranno organizzare.

Di Golem

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