Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012.
E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Immediata la replica del Consiglio nazionale forense che ha definito il provvedimento abnorme e sproporzionato.
“Il Consiglio Nazionale Forense, appreso del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust per presunte pratiche restrittive della concorrenza praticate con una circolare e con un parere reso ad un Ordine, lo ritiene abnorme e sproporzionato.
Il CNF impugnerà il provvedimento ritenendolo abnorme sia nel merito che in procedura.
Un provvedimento certamente frutto di superficiali letture delle normative in esso richiamate e dei fatti contestati, ispirato a noti pregiudizi.
Per non parlare della sanzione che per la sua assurda quantificazione si commenta da sola.
La cosa forse più grave è che il codice etico posto a base della tutela dei cittadini sia considerato alla stregua di intese anticoncorrenziali accedendo all’idea che l’etica debba essere esclusa dei rapporti economici”.
Autorità garante della concorrenza e del mercato, decisione del 14 novembre 2014