Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato oggi in via definitiva il regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, in attuazione dell’articolo 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato).
Il regolamento entrerà in vigore domani, 12 aprile.
Le associazioni specialistiche inserite nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense.
Spetta invece al ministero della giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista.
Il regolamento stabilisce che l’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative sia pubblicato sul sito del CNF e sia costantemente aggiornato.
Esso fissa i requisiti di iscrizione nell’elenco, tra i quali figurano un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale.
Tra i requisiti sono annoverati anche quello di assicurare una offerta formativa nelle materia di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate e di dimostrare di aver organizzato, almeno nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, una significativa attività formativa nel settore di interesse.
Le Associazioni non dovranno avere scopo di lucro, l’attività formativa dovrà essere gratuita salva la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute.
La domanda di iscrizione nell’elenco, da inviare al CNF che dovrà deliberare entro 90 giorni, dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Grande attenzione è posta circa la persistenza dei requisiti di iscrizione nel corso del tempo.
Il mantenimento della iscrizione nell’elenco è infatti subordinato a tale persistenza, la cui verifica si farà ogni tre anni.
In ogni caso, il CNF esercita la vigilanza su di essa e sull’attività formativa anche disponendo controlli.
In caso di perdita dei requisiti, il CNF può revocare, con provvedimento motivato e previa audizione dei rappresentanti dell’associazione, l’iscrizione nell’elenco.

Di Golem

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