L’Isvap (Autority delle assicurazioni) ha recentemente raccomandato alle Compagnie di prorogare, portandolo a 60 giorni (anziché i fatidici 15), l’incasso dei premi assicurativi per gli assicurati delle zone terremotate dell’Emilia. Ottima iniziativa peccato, però, che non risolve il problema perché non è che l’assicurato, che ha gravi problemi economici, dopo 60 giorni li ha risolti. Sarebbe molto meglio che le Compagnie consentissero la sospensione della polizza. Mi riferisco a tutte le polizze diverse dalla Rca (unica polizza che consente la sospensione): incendio, infortuni, malattia ecc.
Aggiungo che: se avete una polizza incendio e il fabbricato (civile, industriale o commerciale) è stato gravemente lesionato o crollato, e magari i mobili o il contenuto del fabbricato è anch’esso andato distrutto o fosse irrecuperabile, avete diritto ad annullare la polizza (Art. 1896 del Codice civile “Cessazione del rischio durante l’assicurazione e Art. 1897″Diminuzione del rischio”). E sarebbe bene che le Compagnie, almeno nelle zone del terremoto, restituissero all’assicurato pure il premio “pagato e non goduto” nel caso l’annullamento avvenisse prima della scadenza annuale del contratto. Questa è una possibilità che esiste solo se nella polizza viene inserita l’apposita clausola che, rara nelle polizze delle aziende, è pressoché sconosciuta nelle polizze delle civili abitazioni. E’ bene ricordare inoltre che, stando al Codice civile (artt. 1896 e 1897), se la richiesta di annullamento della polizza avviene dopo la scadenza annuale del contratto, l’assicuratore mantiene il diritto di chiedere il pagamento del nuovo premio annuale indipendentemente dallo stato del rischio assicurato. (Bruno Rossi).
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DOMANDE e RISPOSTE
DOMANDA: Buongiorno, sono titolare di un’azienda . Il mio fabbricato non è crollato , ma ho ricevuto l’ordine di sgombero egualmente. Sono stato ospitato da un collega che ha trovato per me dello spazio nel suo capannone . Lui costruisce parti di meccanismi di precisione per ingranaggi, noi invece produciamo maglieria. Lui è assicurato con la Compagnia XXXX , io con la Compagnia YYYY. Come devo comportarmi con la mia polizza incendio? Devo annullarla ed entrare in quella del collega, oppure dobbiamo mantenere entrambe le nostre polizze? Ci costeranno di più?
Grazie per la disponibilità. Franco M.
Qui il problema è il rischio. Se, cioè, rispetto alla situazione iniziale, il rischio che lei ha assicurato è aumentato o diminuito. Per la polizza incendio direi che il suo rischio è rimasto sostanzialmente lo stesso semmai è aumentato quello del suo collega che ha inserito nel capannone un’attività più “pericolosa” della sua: ingranaggi di ferro contro maglieria. Per cui l’assicuratore del suo collega probabilmente aumenterà il costo della polizza (l’azienda, in teoria, potrebbe andare a fuoco per un innesco proveniente dal “reparto” maglieria). Una soluzione, per la verità un po’ costosa, ma che ridurrebbe, sin quasi ad annullarlo, il rischio di propagazione dell’incendio dal suo reparto al resto della fabbrica , sarebbe quella di separare le due attività con un muro tagliafuoco (un muro che resiste al calore e alle fiamme da una a tre ore : Rei 60-120- 180) . Ma un muro, sia pure semplice, è comunque necessario, dubito molto, infatti, che gli assicuratori accetterebbero una commistione di rischi senza riflessi almeno sulla polizza dell’azienda ospitante.
Per coprire i danni ai locali occupati da lei potrebbe essere sufficiente la clausola “ricorso terzi” (in luogo di quella del “rischio locativo”) per rimborsare la rivalsa che la Compagnia del suo collega, una volta risarcito il proprio cliente, farebbe su di lei in caso l’incendio partisse dal suo reparto maglieria.
La cifra per la copertura di questi danni dovrà essere piuttosto elevata (per coprire i danni ai macchinari e alla merce dell’azienda ospitante). Tutto questo considerando che il fabbricato di sua proprietà è rimasto in piedi e con lui le relative polizze,utili in caso di danni -da- e –su- quell’immobile. Detto questo, però, non credo che ci siano grossissime differenze con la polizza che lei ha attualmente. Va detto, però che la sua presenza nell’azienda del suo collega dovrà portare quest’ultimo ad assicurare i danni che lei potrebbe subire nel caso, inverso, di un incendio che partisse dal reparto ingranaggi questo potrebbe portare ad un ritocco del premio . Non conoscendo le polizze , né le ubicazioni, non saprei dire con esattezza, ma credo che anche questa circostanza potrebbe essere già stata coperta perché il “ricorso terzi” è un’estensione usuale nelle polizze incendi. Per concludere. E’ bene che le due polizze delle due Compagnie prendano comunque atto, con un allegato, di questa situazione.
DOMANDA: Bravi, ottima iniziativa, con le assicurazioni non si sa mai cosa bisogna fare. Vengo alla domanda. Il fabbricato ove erano sistemati i nostri uffici (siamo un’azienda di spedizioni) è crollato. Abbiamo trovato ospitalità presso un’azienda produttrice di imballaggi. Dobbiamo annullare le nostre polizze e contribuire a pagare quelle dell’azienda che ci ospita?
Grazie. Giuliano F.
Il problema sta solo nel fatto che l’azienda ospitante, similmente al caso del sig. Franco, dovrà tenere conto, assicurandola, della sua presenza. Se i suoi uffici sono separati fisicamente (da un muro, o da un piano) la situazione assicurativa, sempre dopo una indispensabile presa d’atto delle Compagnie delle due imprese, non cambia. I due rischi sono sostanzialmente gli stessi. Quindi nessun annullamento.
DOMANDA: Anni fa, stipulando una polizza incendio del mio negozio, ho accettato il consiglio del mio assicuratore e ho inserito il terremoto. Mi pagheranno i danni?
Grazie, cordialmente . Mauro F.
Sì, direi proprio di sì, ma attenzione, le clausole “terremoto” delle Compagnie pagano solo una percentuale del danno solitamente30-60% del danno subito. Verifichi con la sua polizza o chiami l’assicuratore.
DOMANDA: La nostra polizza dell’abitazione prevede che in caso di danno alla casa avrebbe pagato le spese dell’albergo. Quindi se dovessi andare in albergo sarò essere rimborsata?
Grazie per la collaborazione. Giusy M.
Solitamente le polizze non inseriscono “in automatico” i danni da terremoto, per cui a meno di non averla estesa a questo rischio, le spese alberghiere sono risarcite solo in caso di incendio.