La scuola è cominciata da poco. E i nonni come me hanno sicuramente accompagnato gli emozionati nipotini al loro primo incontro con la scuola. Mentre Alessandro stringeva tranquillo e curioso la mia mano, io riflettevo su questo suo primo giorno. Lui, certo, trainandosi dietro felice il troller nuovo fiammante che gli avevo regalato con l’Uomo Ragno stampato sopra, non lo sapeva , ma oggi stava varcando uno Stargate. Si lasciava alle spalle l’innocenza dei primi giochi della materna per cominciare un lunghissimo cammino. Quando ne uscirà sarà quasi un uomo fatto. Ecco, mi sono lasciato andare, ma sono passati… secoli da quando Remigini erano i miei figli e la cosa , ammetto, mi ha un po’ emozionato.Adesso, però, torniamo alla realtà.
Insegnanti distratti e la mala educaciòn.
Di solito non ci si pensa, ma dalle scuole elementari fino all’ultimo anno delle medie superiori, la responsabilità relativa all’incolumità dei minorenni e dei loro compagni pesa sulle spalle della scuola e su quella dei genitori. Ciascuno per la sua parte, ma con lo stessa norma codicistica. Il Codice civile, infatti, accomuna entrambi nello stesso articolo: il 2048. Se, ad esempio, due bimbi delle elementari (questo esempio viene più facile) litigano tra loro e finiscono per farsi male , la colpa è dell’insegnante che non ha controllato (il fatto che l’insegnante sia girato verso la lavagna non toglie la sua responsabilità), ma la Corte di Cassazione dice che può essere –anche- dei genitori se uno dei due, ad esempio nel litigio, ha messo… il dito in un occhio del compagno: “cattiva educazione” dice la sentenza 4395 del 2012. L’esimente, cioè la prova che cancella la responsabilità, per entrambi, è quella di “non aver potuto impedire il fatto”, ma l’impedimento che intende il Codice è una condizione reale, fisica come, ad esempio, può esserlo uno svenimento, un malore ecc. Così, l’insegnante rivolto verso la lavagna non è liberato dalla responsabilità, come non lo è un genitore fisicamente normale.
Visto che i bambini, una ne pensano e cento ne fanno…..fortuna che ci sono le assicurazioni. C’è quella che assicura la responsabilità dell’insegnante e quella che copre la responsabilità della famiglia, fuori e dentro la scuola (sembra che quest’ultima possa diventare obbligatoria e non sarebbe una cattiva idea).
Più avanti vi presento un caso preso dalla Settimana Enigmistica che potrete risolvere e confrontare poi la vostra opinione con quella del giudice (il caso è reale).
La Guida di Altroconsumo.
Oltre che provocare danni ai compagni, i bambini possono farsi male da soli. L’Associazione dei consumatori Altro Consumo,come dichiara Help Consumatori, ha stilato una guida per mettere in evidenza i vantaggi legati alla stipula di una polizza infortuni scolastici. I problemi dell’edilizia scolastica portano effettivamente alla ricerca di una tutela, considerati in particolare i prezzi delle assicurazioni, relativamente bassi, e i vantaggi derivanti dalle loro attivazioni. Le scuole sono obbligate per legge ad avere una polizza assicurativa con l’Inail, ma questo tipo di assicurazione garantisce una tutela soltanto per gli infortuni che si verificano nel corso delle attività di laboratorio e di educazione fisica, tralasciando ogni altro possibile inconveniente o danno che si verifichi al di fuori di tali situazioni.
Altroconsumo, e noi condividiamo, consiglia ai genitori di proporre agli istituti scolastici la sottoscrizione di polizze integrative, anche se in alcuni è la scuola stessa a proporla per garantire la tutela contro infortuni degli alunni e la responsabilità civile dei genitori (i genitori, in questo caso, devono accettare e pagare il premio annuo previsto).
La polizza integrativa costa pochissimi euro l’anno e garantisce un’ampia tutela contro gli incidenti che i bambini possono subire o provocare durante l’intero orario scolastico. Questo include la responsabilità civile (per esempio danni verso un altro bambino, come la rottura degli occhiali) e ogni altro evento accidentale che possa verificarsi durante il tragitto che il minore percorre da e verso la scuola, incluse, per i più grandicelli, le gite scolastiche.
Una buona polizza prevede anche la copertura di eventuali spese sostenute dai genitori i quali, per ottenere il rimborso, dovranno solo compilare i moduli previsti (generalmente si trovano nella segreteria dell’istituto scolastico) e recarsi all’assicurazione alla quale si è rivolta la scuola.
E… adesso giochiamo.
SE VOI FOSTE IL GIUDICE……
(La soluzione? Tra documenti correlati a questo articolo)
Il caso di Alfredino
Il piccolo Alfredo frequentava la terza elementare in una scuola della cittadina di Rivabella. Un giorno, durante le lezioni, chiese alla maestra di poter andare al bagno e l’insegnante gli accordò il permesso. Mentre , però, percorreva da solo il corridoio della scuola, dove in quel momento non era presente il bidello, cadde e si ruppe uno degli incisivi superiori. Tempo dopo , i suoi genitori presentarono richiesta di risarcimento del danno, ma invano, tanto che alla fine, per veder riconosciute le loro ragioni, si videro costretti a intraprendere un giudizio contro il Ministero della Pubblica istruzione.
Il legale dei genitori di Alfredino sostanzialmente sosteneva che: “l’ammissione dello scolaro alla frequenza delle lezioni ha instaurato un rapporto di natura contrattuale in base al quale la scuola ha assunto l’obbligo di vigilare sull’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che egli possa procurarsi danni. L’Istituto scolastico, e in particolare, l’insegnante di Alfredo, sono venuti meno al loro dovere e il Ministero della Pubblica istruzione deve essere condannato a risarcire il danno”.
Il legale del Ministero (e della scuola): ”Non siamo d’accordo sulla natura contrattuale del rapporto e poiché si è trattato di un caso fortuito, per ottenere il risarcimento del danno i genitori avrebbero dovuto fornire la prova della responsabilità per colpa grave dell’insegnante: dato che essa non è stata dimostrata, la domanda di risarcimento è infondata e non deve essere accolta”.
Chi ha vinto la causa?
Buon divertimento.
Chi ha vinto la causa
L’articolo 2048 del codice civile