Che rapporto c’è tra un agente costretto a pagare una sanzione di 300.000 euro e una Compagnia costretta a pagarne una di un milione? Il primo finisce sul lastrico, mentre la seconda paga quanto lo stipendio –annuo- di un alto dirigente o di diversi impiegati. Forse è questo il motivo per cui le Compagnie collezionano sanzioni? A questo proposito mi viene in mente quello che mi rispose il presidente di un’azienda di trasporti quando gli chiesi perché faceva circolare i suoi camion di domenica rischiando multe salate –“ma, intanto – dichiarò tranquillamente – l’ipotesi di una multa è, appunto, un’ipotesi e su dieci camion circolanti, questa ipotesi diventa ancora più virtuale e poi mi sono fatto due conti: recapitando la merce, il mio guadagno supera abbondantemente l’importo di qualunque sanzione, che poi è meno di 400 euro.”

Le Compagnie devono aver pensato qualcosa del genere, se le sanzioni continuano ad aumentare ogni anno. E non ci incappano solo piccole e “inesperte” imprese assicurative. A scorrere gli elenchi ci trovi Compagnie del calibro delle Generali, Axa, Zurich, Toro, Ina Assitalia, Sara-Aci, Italiana , Reale Mutua, Groupama ecc. Allora tu pensi che queste sanzioni siano dovute a qualche inciucio (tariffe Rca concordate al rialzo), ma poi pensi che, se fosse questo il motivo, sarebbe intervenuto l’Antitrust come nel 2000 e non l’Isvap. No, i motivi sono altri e le domande restano sempre le stesse: perché le Compagnie continuano a collezionare sanzioni? Perché le Compagnie ci “cascano” più volte? Per …..inesperienza o …. convenienza?

Gli “errori” delle Compagnie nel 2011
1
– Tempistica di liquidazione dei sinistri Rc auto: 4.320 provvedimenti (sanzioni da un minimo di 8,6 ad un massimo di 69,8 Milioni di euro)
2 – Irregolare assunzione di polizze e tardivo o mancato rilascio alla scadenza contrattuale dell’attestazione sullo stato del rischio: 482 provvedimenti (sanzioni da 820.000 a 2,1 mln)
3 – Ritardi o carenze delle informazioni sui sinistri da inserire nella banca dati: 116 provvedimenti (sanzioni da 2,9 a 28,1 mln)
4 – Altri illeciti (obbligo a contrarre; diritto di accesso agli atti; irregolarità relative al rilascio dei documenti assicurativi; etc.): 201 provvedimenti (sanzioni da 8,5 a 41,4 mln)
5 – Obblighi di comunicazione all’Isvap a fini di vigilanza
6 – Disposizioni normative e regolamentari
7 – Norme e disposizioni regolamentari che disciplinano la gestione dei reclami da parte delle imprese in materia di rapporti con l’utenza
8 – Norme che disciplinano l’attività degli intermediari

Queste violazioni hanno dato luogo all’apertura di 6.446 procedimenti di cui 5.119 per la sola Rca, con un incremento del 6,9% rispetto allo scorso anno. In testa alle classifiche c’è AXA Assicurazioni con la sanzione record di 2 mln di euro per elusione dell’obbligo legale a contrarre per alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali. A seguire, a pari merito (merito?), Aviva Italia e Uniqa, che vengono colpite entrambe da una mega sanzione da 1 mln di euro che, come per Axa, riguarda l’elusione dell’obbligo a contrarre.

L’OBBLIGO A CONTRARRE
Che cos’è
Il Codice delle assicurazioni (cioè il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)   all’art.132 stabilisce che le Compagnie assicurative non possono rifiutare di fare una polizza Rca all’assicurando che gliela chiede.

Quando si elude
Quando una Compagnia rifiuta di assicurare un giovane neo patentato, o uno zingaro, o rifiuta un automobilista (o motociclista) residente in una qualsiasi provincia del sud Italia. Ma si elude anche mandando la disdetta della polizza ad un assicurato (la disdetta è legittima, ma solo se è fatta in un determinato modo – vedi parere legale allegato) rifiutando poi di rifargli la polizza se questo la chiede. Si elude anche mandando disdette a valanga solo a determinati assicurati (chiarisco: l’invio della disdetta in se, non è elusione. Può diventarlo dopo). Si elude, di fatto, anche chiudendo sistematicamente le agenzie in determinate zone d’Italia. Se un’impresa rimette, deve poter chiudere, ma non quando si tratta di un servizio pubblico come la Rca che, vogliamo sottolinearlo per le Compagnie ma anche per il Governo, è obbligatoria per tutti i 40 milioni di italiani al volante. Se un’ impresa assicurativa vuole esercitare il ramo della Rca deve prestare il servizio in tutte le regioni italiane, senza distinzioni, senza fughe, senza disdette a raffica, senza elusioni dell’obbligo contrarre, senza aumenti spaventosi dei prezzi. Se abbandona il territorio, le si dovrebbe chiudere il ramo. Se poi, sui prezzi, l’obbiezione delle Compagnie fosse….. e come la mettiamo con le truffe? La nostra risposta è sempre la stessa: che le Compagnie si attrezzino da sole . Non è (non deve essere) un problema degli assicurati.

Le sanzioni dell’Isvap sull’elusione
Hanno eluso l’obbligo a contrarre solo otto Compagnie: AXA, Aviva, Uniqa, Linear (gruppo Unipol), Dialogo (gruppo Fonsai), Quixa (gruppo Axa), Assimoco (Confcooperative, Coop, Casse Raiffeisen di Bolzano), Nationale Suisse, Direct Line (gruppo RBS) , ma l’effetto, quando è concentrato in una sola parte d’Italia, può essere devastante. Perché? Pensate di ricevere questa raccomandata…: ”Gentile assicurato, a causa del pessimo andamento del ramo Rca, riteniamo di avvalerci dell’art. “XZC” e con la presente disdettiamo la polizza per la sua scadenza naturale del 15/12/2012. Cordialmente. Il Direttore Generale” (questa lettera è illegittima perché non spiega i –gravi- motivi per i quali la disdetta si sarebbe resa necessaria che, non è e non può essere, uno o più sinistri poiché i sinistri rappresentano l’oggetto sui quali si basa il contratto assicurativo). Poniamo che la disdetta vi venga recapitata solo il primo dicembre, cioè 15 giorni prima della scadenza. Che fate…?
Di solito, quando un assicurato riceve una lettera del genere oltre all’in…, alla rabbia, si sente tradito, perso, ma poi comincia a cercare febbrilmente un’altra Compagnia fino a quando non trova quella che fa per lui.
Poniamo adesso che siate un assicurato residente al sud e che tutte le vostre ricerche vi forniscano prezzi oscillanti tra le 3 e le 4.000 euro (ma ci sono notizie che parlano di premi di 8-9.000 euro). Che fate…?
Sottoscrivete una polizza carissima oppure scrivete all’Isvap per far applicare, nel giusto modo, l’art. 132 del Codice assicurativo che impone alla Compagnia che vi ha inviato la disdetta, di rifarvi la polizza almeno alle stesse condizioni contrattuali che avevate prima della disdetta. Così, almeno fa intendere l’Isvap. Ma qui c’è un giallo… da risolvere. Il fatto è che non sempre la cosa funziona così, perché se, ad esempio, siete assicurati con Axa (o con Generali, Toro ecc.) potreste sentirvi rispondere dall’impiegata di agenzia alla quale avete richiesto di rifarvi la polizza: “siamo spiacenti, ma per disposizioni della nostra Direzione generale, non possiamo rifarle la polizza”. Questa è elusione.
Tornando alle sanzioni, l’Isvap, per il solo obbligo a contrarre (ma in questa voce sono compresi anche il mancato diritto di accesso agli atti, le irregolarità relative al rilascio dei documenti assicurativi, etc.) ha aperto 201 atti (3,9% del totale Rc auto), con un incremento dell’8,1% rispetto al 2010, per un totale sanzionabile compreso tra 8,5 e 41,4 milioni di euro. Numericamente il totale dei procedimenti aperti potrebbe sembrare una cifra molto contenuta a fronte degli oltre 43 milioni di assicuratiRca, ma bisogna considerare che molti assicurati, nonostante l’arrabbiatura iniziale, non procedono con la minacciata denuncia all’Isvap e che l’elusione dell’obbligo a contrarre ha contribuito in Italia a generare qualcosa come tre milioni e mezzo di automobilisti senza assicurazione. “Cercassicurazioni.it” afferma, infatti, che su circa 40 milioni di polizze assicurative per veicoli a uso privato il 12% degli automobilisti non ha rinnovato la polizza per il 2013. L’allarme è serio e il problema era già stato sollevato dall’Ania che aveva calcolato come, nel primo trimestre dell’anno, il calo dei rinnovi Rc Auto era di 260 mila unità rispetto all’anno precedente (da 43.260.806 a 43.001.241). E’ pur vero che, se si viene investiti da un’auto non assicurata, ci si può rivolgere alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – www.consap.it) e farsi pagare tramite il “Fondo Vittime della Strada”, ma la strada non è in discesa, se non altro per l’onere della prova e per i lunghissimi tempi del risarcimento.

Se il Tacito Rinnovo scompare, scompare anche l’obbligo a contrarre?
Riteniamo di sì perché:
1 – Il primo comma dell’art. 132 del Codice delle assicurazioni dice testualmente: ” Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”.

2 – Il paragrafo precedente, non chiarisce inequivocabilmente la procedura sul vecchio cliente, ma il 4 novembre 2010, è stato chiarito da un comunicato stampa dell’Isvap: “in caso di disdetta di un contratto r.c. auto da parte dell’impresa, l’assicurato che comunque richieda al medesimo assicuratore la copertura ha diritto ad ottenerla e deve essere considerato “vecchio cliente”, con la conseguenza che la tariffa applicabile non può che essere quella in vigore per la clientela della compagnia al momento della ripresa del contratto senza ulteriori aggravi”.

3 – Stando alla indicazione dell’Isvap, le Compagnie che, per obbligo di legge, presentano due o tre volte l’anno le loro tariffe RCA all’Autority, sicuramente hanno una tariffa per i “vecchi clienti” ed un’altra per i “nuovi clienti”, oppure riservano ai vecchi clienti sconti speciali e ai nuovi clienti una tariffa che ha… “ ulteriori aggravi”. Quindi, per l’Isvap, essere vecchio cliente significa pagare la polizza di meno rispetto ad uno nuovo.

4 – Un cliente diventa tecnicamente e giuridicamente “vecchio” in forza di un rinnovo automatico della polizza (Tacito Rinnovo). Certo può essere “vecchio cliente” perché (come nelle telefoniche che non hanno il Tacito Rinnovo) rimane assicurato con quella stessa Compagnia per un certo numero di anni, ma questa è una valutazione di tipo meramente commerciale .
Conclusione: se, per legge, scomparisse il Tacito Rinnovo, stando sempre all’affermazione dell’Isvap, scomparirebbe la differenza tra vecchio e nuovo cliente. Tutti i clienti sarebbero cioè solo Nuovi clienti. Pertanto le Compagnie, obbligate dall’ “obbligo a contrarre”, non potendo rifiutare la polizza , saranno libere di applicare la tariffa più alta possibile e, volendo fuggire dal Sud, ai clienti (vecchi e nuovi) potranno tranquillamente proporre una polizza di… 8.500 euro, anche se un “vecchio” cliente, l’anno prima, ne pagava 1.500 ! Quindi se il T.R. rappresenta una garanzia per tenere a bada le Compagnie che, con le disdette a raffica e il rifiuto di rifare la polizza al vecchio cliente a prezzo privilegiato, cercavano di aggirare l’obbligo a contrarre, togliendo questo salvagente si faciliterebbe l’anarchia delle imprese assicurative. Ergo, con il Tacito rinnovo scomparirebbe in pratica anche l’obbligo a contrarre. A meno che l’obbligo a contrarre non sia una farsa…

vecchio_clienteChi è il “vecchio cliente” …?
Il ragionamento fatto sin qui parte dal presupposto che l’Isvap non parla a caso però, per dovere di cronaca, debbo aggiungere che le agenzie non ne sanno niente di trattamenti diversificati tra nuovi e vecchi clienti, anzi può capitare – ci dicono due agenti (Cattolica e Unipol)- che in determinate condizioni (ad esempio: ottima classe di merito di provenienza, totale assenza di sinistri negli ultimi anni, volontà dell’agente di utilizzare il monte sconti annuo messo a sua disposizione dalla Compagnia) il cliente nuovo possa addirittura ottenere sconti superiori rispetto al vecchio cliente.
Allora delle due l’una: o l’Isvap fa affermazioni gratuite o le Compagnie tengono in cassaforte alcune condizioni privilegiate e quindi non le offrono ai vecchi clienti. Per tentare di risolvere il mistero ci siamo rivolti all’ufficio stampa dell’Autority, ma come spesso succede, non abbiamo avuto risposta (a che serve l’ufficio stampa se non risponde mai?). Abbiamo quindi telefonato al “Call center consumatori” dell’Isvap (tel.800-486661) e la Dottoressa Federici, dopo averci detto che il suo ufficio è solo per “i consumatori” e non per i giornalisti (sic) ha tentato una risposta “dopo essermi sentita con la mia responsabile”… e questa è la perla che ci ha regalato:
il comunicato stampa dell’Isvap non ha valore dispositivo per le Compagnie” .
C’è di che rimanere di sasso. Non ha valore dispositivo? Ma allora perché l’ha scritta nel “comuimmagine_di_chiusuranicato stampa”? Dice l’Autority: “l’assicurato che comunque richieda al medesimo assicuratore la copertura ha diritto ad ottenerla e deve essere considerato “vecchio cliente” ….
Tuttavia, a meno che l’Isvap non abbia voluto scrivere delle amenità, o non ci sia davvero qualche mistero per cui è stata spinta a sussurrare…..:“ qui te lo dico e qui te lo nego”… diversi pareri legali (noi riportiamo quello degli avvocati Renella e Rosso) distinguono invece i due generi di assicurati. Del resto, se così non fosse, si snaturerebbe il senso stesso dell’obbligo a contrarre. Che senso avrebbe, infatti, imporre alla Compagnia che ha mandato la disdetta di riassicurarti, se poi devi pagare il doppio di quello che pagavi prima? A meno che tutta questa storia dell’obbligo a contrarre, nel tempo, non sia diventata una colossale farsa gattopardesca… (fine prima parte – continua) (bruno rossi)

Documenti allegati da scaricare:
1) Parere legale avv. Renella e Rosso
2) Perché le compagnie vengono sanzionate dall’Isvap?
3) Isvap: breve storia dell’obbligo a contrarre
4) Cosa dice il codice delle assicurazioni sull’obbligo a contrarre
5) Obbligo a contrarre: comunicato dell’Isvap del 4 novembre 2010

Disdetta illegittima, parere legale
Perché le compagnie vengono sanzionate dall’Isvap
Breve storia dell’obbligo a contrarre
Obbligo a contrarre – Cosa dice il codice delle assicurazioni sull’obbligo a contrarre
Obbligo a contrarre – comunicato Isvap del 4 novembre 2010

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