Chi paga i danni all’automobilista o ai suoi eredi se l’incidente fosse disgraziatamente mortale? La risposta nell’Italia culla del diritto non c’è, o meglio c’è , ma risulta estremamente complessa.
Proviamo a chiarire le cose.
I DANNI ? UN VERO PROBLEMA
Il nostro Codice civile (art. 2043) prevede che chiunque subisce un danno deve essere risarcito. Il danneggiato, però, deve dimostrare la responsabilità del colpevole. Detto così appare semplice, il problema è che la colpa del responsabile può essere provata solo con un testimone, che spesso non c’è. Però, sempre il Codice civile, con un altro articolo, viene in aiuto dell’automobilista senza testimone addossando la responsabilità sulla persona del proprietario o custode dell’animale (questa responsabilità si chiama “presunta” il cui significato è: pregiudizialmente addossata). Ci sono diversi articoli del Codice a imporre questa responsabilità, uno di questi è l’art. 2052 il quale recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” ( il caso fortuito è un evento imprevisto e imprevedibile N.d.R.)”.
REGIONI E PROVINCE SONO RESPONSABILI, MA…
Capito che il proprietario o il custode dell’animale è pregiudizialmente il responsabile dei danni provocati dall’animale, dovrebbe essere semplicissimo per l’automobilista farsi risarcire: basta rivolgersi al proprietario o al custode dell’animale. Ma chi è il proprietario o il custode degli animali selvatici che vagano liberi per le nostre montagne? Semplice: lo Stato. Basterebbe allora inviare una richiesta di risarcimento allo Stato, cioè ai Ministeri delle Politiche agricole e Forestali e al Ministero dell’ambiente, e il gioco è fatto. Invece non è così. Lo Stato ha affidato la gestione del territorio, e con esso degli animali selvatici, alle Regioni le quali, a loro volta, l’hanno passata alle Province che spesso trasferiscono ad Associazioni venatorie o simili il controllo degli animali selvatici. Poi ci sono i Parchi Naturali con gli Enti Parco responsabili della gestione di queste aree particolarmente importanti.
SI POSSONO CHIEDERE I DANNI A TUTTI GLI ENTI, MA…
Nel dubbio la strada migliore potrebbe essere quella di chiedere il risarcimento a tutti gli Enti che, direttamente o indirettamente, possano risultare responsabili. Sì, ma c’è un problema: la Corte Costituzionale (ord. n. 581/2000) ha deciso che la responsabilità per danni causati da animali selvatici non è presunta perché gli animali selvatici si trovano allo stato libero. Questo significa che l’automobilista non può usufruire del vantaggio dell’art. 2052 del Codice civile e deve, quindi, produrre la prova della effettiva responsabilità dell’Ente Pubblico. Deve dimostrare, cioè, che lo scontro col daino, cervo o cinghiale è avvenuto per negligenza nella custodia dell’animale da parte di Regione o Provincia, o di chi per loro. Una prova questa di fatto impossibile da produrre. Senza considerare poi che l’incidente potrebbe essere stato causato anche da una qualche responsabilità dell’automobilista: disattenzione nel leggere i cartelli stradali che avvertono della presenza di animali, eccessiva velocità, uso del telefonino, stato di ebbrezza ecc. Comunque una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 80/2010) ha “condannato” la Provincia di Pesaro a risarcire i danni subiti dall’autovettura di un automobilista il quale, però, procedeva a velocità moderata, e si era visto improvvisamente tagliare strada da un capriolo. La Cassazione ha ritenuto , infatti, che la Provincia (in questo caso) non avesse adottato tutte le misure “normalmente idonee a prevenire, evitare e limitare tali danni” (vedi allegato “Chi risponde del danno”).
CI SAREBBE UN FONDO SPECIALE , MA ANCHE QUESTO…
Insomma un vero rompicapo e una strada tutta in salita che si risolve (quando si risolve) quasi sempre con tempi lunghi e con una sentenza di un giudice. Le regioni più interessate dal fenomeno, consapevoli della portata del problema , hanno creato un fondo speciale per indennizzare in qualche modo l’automobilista danneggiato. Anche se le normative cambiano da regione a regione, due elementi sono sempre presenti: – non devono risultare dalla dinamica dell’incidente violazioni al codice della strada o comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo – in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro. Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni (vedi “Cosa fare?” della prima parte, correlata a questo nella colonna a destra). Ma l’indennizzo non va scambiato per un vero risarcimento perché è una specie di “regalo” che non copre, quindi, il danno nella sua totalità (l’automobilista potrebbe, però, intascare legittimamente l’indennizzo e aprire egualmente una causa contro l’Ente che, se fosse riconosciuto responsabile, dovrebbe versargli la differenza).
NON SOLO ANIMALI SELVATICI
Oltre agli animali selvatici , tipici delle zone montane, vanno considerate altre tre categorie di animali: quelli domestici, quelli da cortile e quelli selvatici non appartenenti alla nostra fauna tipo: serpenti, tigri, elefanti ecc. sfuggiti a circhi o abbandonati da proprietari irresponsabili dopo averli importati illegalmente. I danni causati da questi animali sono tutti esclusi dalle responsabilità degli Enti. Dei danni di questi rispondono, in via pregiudiziale (qui torna a valere l’art. 2052 del Codice civile con la sua responsabilità presunta) i loro custodi e proprietari. Così per l’elefante fuggito dal circo risponde il circo, per la tigre introdotta illegalmente da un bracconiere risponde il bracconiere ( vallo a trovare…). Degli animali domestici : mucca, cavallo, cane risponde l’azienda agricola o il singolo proprietario.
Un discorso a parte andrebbe fatto per gli animali domestici abbandonati (stimati dalla LAV in circa 130.000 all’anno: 50 mila cani e 80 mila gatti) che per l’80% sono coinvolti in incidenti stradali anche mortali. In questi casi, a meno che i cani non abbiano il chip inserito (cosa difficile nel caso di un animale abbandonato) è praticamente impossibile risalire al padrone proprietario e se succede in autostrada la società non risponde (sentenza C. Cassazione n.7037/2012)- (vedi box). Va anche detto che gli incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli sono disciplinati dall’art. 2054 del Codice civile che impone una responsabilità presunta in capo all’automobilista coinvolto nell’incidente. Quindi investire un cane può rendere corresponsabile l’automobilista che l’ha investito: Dice il Codice civile in proposito: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno….” .
LA POLIZZA KASKO RISOLVE (ma solo quella totale)
La polizza risarcisce tutti danni da scontro del veicolo contro ostacoli fissi , altri veicoli, ribaltamento ed uscita di strada, compresi, normalmente, animali selvatici di ogni tipo. Il prezzo oscilla, a seconda del tipo di veicolo da assicurare, tra il 30 e il 40 per mille (da applicare sul valore del mezzo). Normalmente indennizza l’automobilista detraendo una franchigia (dal 10 al 20% col minimo di 500 euro). Da ricordarsi che la polizza va fatta con la formula “valore a nuovo” per il rimborso del prezzo d’acquisto dei pezzi di ricambio a nuovo, senza questa formula i pezzi saranno rimborsati al prezzo del valore d’uso che può essere inferiore anche del’70%. ATTENZIONE ALLA PROPORZIONALE !! Nel caso il valore assicurato fosse inferiore al valore reale del veicolo l’assicurazione applica all’indennizzo il rapporto proporzionale tra la somma assicurata e il valore reale del veicolo (art. 1907 cod. civ.) . Tale riduzione dell’indennizzo, se non si è scelta la formula del “valore a nuovo” si somma al pagamento dei pezzi di ricambio a valore d’uso per cui, se l’auto avesse cinque anni di età o più, l’indennizzo complessivo potrebbe essere inferiore anche del 80%. La Kasketto o mini Kasko qui non serve. Questa polizza, decisamente più economica, indennizza l’automobilista solo negli scontri con veicoli identificati (per questo si chiama Kasketto …). |
LA KASKO RISOLVE
Un modo c’è per risolvere sicuramente e con tempi rapidi il problema dei danni all’auto: la polizza kasko. A condizione che la polizza sia fatta bene (vedi box). La garanzia Kasko offre diversi vantaggi: rimborsa subito i danni subiti dall’automobilista, ma consente anche di aggregarsi alla Compagnia nell’azione di rivalsa che questa effettuerà contro l’Ente responsabile, per recuperare lo “scoperto” (uno scoperto c’è sempre) detratto dal risarcimento della polizza e, cosa più interessante, non impedisce l’azione civile contro l’Ente Pubblico. La kasko, però, non risolve il problema di eventuali danni fisici subiti da chi è alla guida (gli eventuali trasportati sono tutti coperti dalla polizza Rca). Per i danni del conducente dell’auto (unico escluso) la soluzione è una “infortuni conducente” dal prezzo piuttosto basso. E a proposito di assicurazione . E’ probabile che alla vostra richiesta di risarcimento rivolta all’Ente Pubblico, risponda la sua Compagnia assicuratrice con un …“non paghiamo perché nella strada c’erano i cartelli di avviso per animali vaganti”. Sappiate, e lo abbiamo già visto con la sentenza di condanna della provincia di Pesaro, la presenza dei cartelli, di per sé, non basta. I cartelli devono essere in numero congruo e ben visibili (non lo sarebbero, ad esempio, se fossero coperti da una fronda di un albero). fine seconda parte – la prima parte è correlata nella colonna a destra (bruno rossi)
CHI RISPONDE DEL DANNO
QUALCHE CASO PRATICO