La prima domanda riguarda la portata della copertura assicurativa cioè l’an debeatur.
La polizza base, infatti, non fornisce la copertura per tutte le cause d’incendio.
Per esempio, non sono assicurati i roghi che si sviluppano per eventi catastrofici come terremoti, eruzioni vulcaniche e uragani o per atti dolosi di terzi. E neanche quelli derivati da colpa grave dell’assicurato. Naturalmente, pagando un extra, la copertura della polizza può essere ampliata, inserendo alcune delle cause escluse (vedere box allegati). I rischi aggiunti sono definiti “rischi nominati”. Ciò che conta, in ogni caso, è che la causa che ha innescato l’incendio figuri tra quelle assicurate.
La seconda domanda riguarda il quantum debeatur cioè quanto deve essere risarcito. Se la somma assicurata è , ad esempio, 200 mila euro, si pensa che un danno da 50 mila euro sarà interamente indennizzato. Ma si tratta di un convincimento tanto diffuso quanto errato, almeno per le polizze incendio attualmente in circolazione che sono impostate sul cosiddetto valore intero. Per chiarire il concetto partiamo da un sinistro incendio e dal lavoro dei periti assicurativi che, dopo i vigili del fuoco, sono tra i primi ad arrivare sul luogo del sinistro. Tutti credono che i periti della compagnia facciano il loro sopralluogo solo per calcolare i danni subiti dall’assicurato. In realtà questa è solo una parte del loro lavoro. L’altra consiste nel verificare a quanto sarebbero ammontati i danni da pagare se l’incendio avesse distrutto tutto. Quanto ci sarebbe voluto, insomma, per ricostruire l’appartamento, o l’appartamento unifamiliare. Se la risposta fosse 600.000 euro, i periti vanno a verificare nella polizza quanto è stato assicurato. Se la cifra fosse 300.000 euro, sarebbe stata assicurata la metà del costo di ricostruzione ( dell’area e del valore commerciale non si tiene conto perché, ovviamente, queste non bruciano) e l’assicurazione di conseguenza pagherebbe la metà del danno, applicando la cosiddetta regola della proporzionale (art. 1907 del codice civile. Vedi box).
Quanto assicurare
Considerando che quasi tutti i contratti in circolazione sono del tipo sopra indicato, diventa fondamentale valutare correttamente ciò che si deve assicurare. Tralasciando la valutazione del contenuto dell’abitazione, più semplice da calcolare, per la corretta valutazione del fabbricato ci si può rivolgere al collegio dei costruttori della provincia o agli uffici tecnici della compagnia assicurativa, alla quale si può anche chiedere una perizia di stima da allegare alla polizza. In questo modo non ci sarà il pericolo che le due cifre: quella assicurata e quella del costo di ricostruzione, non coincidano. Almeno per qualche anno. Nel tempo, però, il prezzo dei mattoni aumenta, la mano d’opera costa di più e la polizza deve essere aggiornata. Lo si può fare in tre modi: rivedendo periodicamente la somma assicurata – aggiornando annualmente la stima impostata al momento della stipulazione della polizza – inserendo, sin dall’inizio, una clausola di indicizzazione o adeguamento automatico. Questa clausola rivaluterà, annualmente ed in modo automatico, le somme assicurate, seguendo la svalutazione monetaria indicata dall’Istat (indicizzazione) o con una percentuale stabilita, di solito il 5% (adeguamento).
La stima, anche se ha un suo costo, è consigliabile pure per il contenuto dell’abitazione se e quando in casa esistano oggetti di valore elevato. Può capitare, infatti, che l’incendio distrugga sia il divano appena comprato, sia il quadro di Matisse ( per chi ha la fortuna di possederne uno). Come e quanto pagherà l’assicuratore? Per il divano non c’è nessun problema: l’assicuratore pagherà all’assicurato il costo del nuovo divano. Non potrà farlo, invece, per l’acquisto di un nuovo Matisse. Come si fa a risarcire un pezzo unico? La risposta sta nella procedura, una procedura che inizia ancor prima di stipulare la polizza: l’assicurato che ha il Matisse in casa affida ad un esperto beneviso, riconosciuto cioè come tale dalla compagnia di assicurazione, la stima del quadro. Il valore dato al quadro viene inserito in polizza con la cosiddetta clausola di “stima accettata”, indicando la periodicità di aggiornamento. In caso di incendio l’assicuratore pagherà la cifra indicata nell’ultima stima.
I danni ai vicini
In caso di incendio c’è sempre la possibilità, a meno che non si abiti in una casa isolata, di provocare danni agli altri, cioè a chi abita sopra, sotto o di fianco. La garanzia “ricorso terzi”, uno degli extra indispensabili a pagamento, risolve il problema, salvando il portafoglio e i rapporti di buon vicinato. Il massimale da assicurare, tipo quello della polizza auto per intenderci, deve essere previsto con una certa larghezza, perché questo genere di danno può risultare sorprendentemente elevato. Chi conosce, infatti, i valori di proprietà dei vicini? Meglio abbondare nel massimale per stare più sicuri, perché l’assicurazione risarcirà tutti i danni procurati agli altri fino alla somma stabilita indicata nella polizza.
La polizza “All Risk”
Sin qui abbiamo parlato della polizza incendio che fino a qualche tempo fa era l’unica che il mercato offriva e che è quella che gli assicurati hanno in casa: una polizza a rischi nominati e a valore intero, che chiameremo polizza A. Oggi qualcosa, sia pure con i tempi molto lenti delle assicurazioni, sta cambiando e sul mercato è comparsa, anche per i privati, la polizza incendio “all risks” e “a primo rischio assoluto”, detto anche primo fuoco, che chiameremo polizza B. In cosa consiste la differenza? Ne abbiamo già parlato in ben due occasioni (Golem 16 e 23 novembre 2012).
Nella polizza all risks, come abbiamo visto, sono compresi tutti i danni meno quelli espressamente esclusi. Un contratto di questo tipo è impostato, in pratica, in maniera opposta rispetto alle polizze di tipo A: non è l’assicurato che deve indicare i rischi che vuole aggiungere alla sua polizza base, è la compagnia assicuratrice che deve escludere i rischi che non vuole assicurare, considerando inclusi tutti gli altri. In questo modo l’assicurato sa con certezza cosa è compreso nella garanzia e cosa non lo è.
La polizza a ”primo fuoco”
L’altra novità è data dal fatto che, nella valorizzazione dei beni da assicurare, è stata introdotta anche per il fabbricato la formula del primo rischio assoluto, prima riservata, e non da tutte le compagnie, al solo contenuto.
In questa diversa impostazione non è necessario calcolare il valore intero delle cose da assicurare: si indica un tot e l’assicuratore pagherà tutti i danni fino a quel tot.
Ad esempio, se nell’abitazione esistono oggetti per 100.000 euro, se ne possono assicurare 50.000, idem per un fabbricato che valesse 600.000 euro che si potrà assicurare per 300.000, con una riduzione di costo e la certezza di non incappare mai nella regola della proporzionale.
Se l’incendio distruggesse tutto, però, la somma assicurata si rivelerebbe insufficiente, per questo è data anche la possibilità di fissare un valore a primo rischio assoluto pari al valore intero del fabbricato e delle cose, spendendo sicuramente qualcosa in più, ma al riparo da ogni sorpresa.
Vediamo i costi.
Una polizza di tipo A per un fabbricato di 600.000 euro, un contenuto di 100.000 euro ed un massimale per ricorso terzi di 400.000 euro può avere un costo oscillante, a seconda delle Compagnie, da 700 a 1.000 euro; una di tipo B ha un costo oscillante tra 1.200 e 1.350 euro, fermi restando i valori assicurati ma con i vantaggi derivanti dalla formula all risks e dal primo fuoco. Al momento sono pochissime le compagnie disposte ad offrire una polizza all risks. Ma siamo solo all’inizio. Quando la Ras, qualche anno fa, uscì con questo prodotto era la sola nel mercato nazionale, poi è si aggiunta la Zurigo che lo ha reso più semplice con una polizza incendio fatta di sole tre pagine, ed è probabile che presto, in virtù della concorrenza, potremo finalmente vedere delle ottime polizze di tipo B, più semplici, più chiare e trasparenti, a prezzi più abbordabili di quanto non lo siano attualmente.
Le polizze del condominio
Se avete stipulato una polizza incendio tramite il vostro amministratore del condominio ricordate che la polizza assicura solo il fabbricato. E’ escluso cioè dalla copertura assicurativa il contenuto della vostra abitazione che va, quindi, assicurato a parte con un’altra polizza. I condomini tra loro sono terzi per cui la polizza copre anche (entro il massimale indicato nel contratto assicurativo) i danni agli altri condomini.
I VALORI ASSICURATI – LE COPERTURE DI BASE – QUELLE A PAGAMENTO – LE ESCLUSIONI – LE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE