Accanto alla tutela offerta dai normali mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, l’art. 156 del codice civile in tema di separazione prevede espressamente una serie di mezzi di tutela a favore del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento.
A) Nella possibilità di costringere l’obbligato a prestare idonea garanzia reale o personale;
B) Nella possibilità di sequestro sui beni dell’obbligato ovvero di ordinare ai terzi debitori di quest’ultimo di versare le somme dovute direttamente al coniuge creditore;
C) Nell’attribuzione alla sentenza di primo grado di titolo valevole per l’iscrizione di ipoteca sui beni del coniuge obbligato.
L’ORDINE AI TERZI DI PAGARE L’ASSEGNO DIRETTAMENTE
La forma di tutela più utilizzata nella pratica è la possibilità di richiedere al giudice l’ordine diretto al terzo, in genere il datore di lavoro, di provvedere direttamente al pagamento dell’assegno dovuto a moglie e figli.
In sostanza, dunque, la situazione che l’articolo 156 c.c. prende in esame, è quella dell’inadempienza già accertata che legittima la richiesta di ordine ai terzi di pagare al posto del coniuge obbligato, le somme statuite dal Tribunale a titolo di mantenimento.
Tale possibilità è stata estesa anche alle separazioni consensuali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 31/05/1983, e la stessa Consulta con sentenza n. 278/94 ha statuito che l’ordine ai terzi può essere imposto oltre che dal Collegio anche dal Giudice Istruttore, e quindi sostanzialmente in corso di causa.
DATORE DI LAVORO – PUBBLICO E PRIVATO – ENTE PREVIDENZIALE
La possibilità di ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro è un beneficio di particolare importanza per la donna, in quanto evita le continue diatribe e contestazioni mensili sull’entità delle somme, evita i continui ritardi e costituisce una sicurezza nella percezione costante di quanto dovuto per il mantenimento dei figli e nel caso del coniuge.
La Cassazione in numerose occasioni ha confermato che l’ordine ai terzi di pagare può anche essere rivolto ad un ente pubblico ovvero ad un ente previdenziale.
La richiesta può essere avanzata anche in grado di appello.
Quindi è legittimo che in caso di inadempimento, il coniuge avente diritto possa rivolgersi al giudice anche al fine di ottenere una parte della pensione mensile spettante all’altro coniuge.
Un vantaggio ulteriore è dato dal fatto che il datore di lavoro e ancor di più l’ente pubblico o l’ente previdenziale, in genere effettua i conteggi Istat automaticamente e quindi di fatto l’interessata è sollevata dalle contestazioni in tema di inesatto adempimento e dagli altri problemi circa il calcolo esatto dell’assegno.
LA DIMOSTRAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
Uno dei temi più dibattuti nella giurisprudenza anche nella Cassazione è l’interpretazione di ciò che si intenda per l’inadempimento.
Infatti l’ordine impartito al terzo senza ombra di dubbio costituisce un grosso onere per il coniuge obbligato, sia sotto il profilo psicologico in quanto rende pubblico il comportamento posto in essere in ambito familiare, sia perché preclude comunque ogni eventuale contestazione, in quanto il datore di lavoro è tenuto all’adempimento, non potendo sollevare contestazioni nè operare compensazioni o decurtazioni di sorta.
Il magistrato tuttavia prima di emettere un simile provvedimento richiede sempre la dimostrazione del ritardo del pagamento, nonostante l’intimazione.
E’ buona norma quindi, al fine di poter richiedere l’ordine di pagamento nei confronti del terzo, prima notificare il titolo esecutivo al debitore con l’atto di precetto: ciò in modo da poter dimostrare in modo inoppugnabile al magistrato la situazione creatasi in danno del coniuge avente diritto.
Dunque il giudice in presenza della dimostrazione dell’inadempimento, ordinerà al datore di lavoro di corrispondere, parte della retribuzione conseguente alla somma dovuta mensilmente all’avente diritto.
La Cassazione ha chiarito in numerose occasioni che non è necessario dimostrare un adempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa irregolarità nei pagamento, (in tal senso vedasi Cass. n. 23668 del 2006 che precisa come sia sufficiente“..la mancanza di puntualità e l’irregolarità nella esecuzione dei pagamenti, talchè anche reiterati ritardi o inadempimenti parziali possono essere posti a base della richiesta ex art. 156 sesto comma c.c. di ordinare il versamento dell’assegno da parte del giudice al datore di lavoro”.
I TERZI TENUTI AL PAGAMENTO
Infine ricordiamo che ormai la giurisprudenza è costante nel ritenere “terzo” qualunque soggetto che sia tenuto al pagamento di somme periodiche nei confronti del soggetto obbligato.
In tal senso, a parte il caso classico del datore di lavoro, si possono annoverare altresì il conduttore dell’immobile di proprietà del marito, i soggetti tenuti al pagamento di una somma rateale, quali adempimento di un debito e ovviamente come si è visto, gli enti previdenziali e pensionistici.
Infine ricordiamo che alcune decisioni di merito, anche recenti (per esempio Trib. Caltanissetta 7/02/2011) hanno ritenuto che l’ordine del giudice di pagare direttamente possa essere impartito non solo ai terzi, quali il datore di lavoro, l’ente pensionistico e simili, ma anche al debitore di una somma predeterminata, non essendo necessario, a parere del giudice siciliano, che si debba trattare di prestazioni periodiche e non anche di prestazioni economiche da eseguirsi in un’unica soluzione.