Tra le conseguenze patrimoniali derivanti dalla separazione dei coniugi, quella,forse più rilevante per gli interessati è data dall’obbligo di mantenimento a carico di un coniuge ed a favore dell’altro.
Tale diritto eventuale, nel senso che non spetta in ogni caso, è previsto in tema di separazione personale dall’art. 156 del codice civile, che sostanzialmente stabilisce come il giudice, pronunziando la separazione, debba stabilire a vantaggio del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione, secondo la norma, deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, fermo restando l’onere di prestare gli alimenti.
Dunque in sostanza il Presidente, e poi il Collegio al termine del processo, dovrà determinare
1) l’assegno di mantenimento, purché ricorrano i due presupposti indicati dalla norma:
2) la mancanza di addebito per la separazione
3) la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri.
Ovviamente il mantenimento non ha nulla a che vedere con l’obbligo degli alimenti, essendo differenti sia i contenuti che i presupposti.
Infatti mentre per questi ultimi l’onere deriva esclusivamente dalla pronunzia di separazione, non altrettanto avviene per gli alimenti, istituto presente in numerose norme legislative e regolato quanto ai soggetti obbligati dell’art. 433 e seg.ti c.c.
In sostanza, mentre gli alimenti rappresentano il minimo necessario alla sopravvivenza, il mantenimento di contro è riferito alle somme occorrenti per mantenere il pregresso tenore di vita o comunque un tenore di vita adeguato alle possibilità familiari.

L’ASSEGNO DIVORZILE NELLA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Con la riforma della normativa divorzile del 1987, all’art. 5, commi 6°, 7° ed 8°, sono stati precisati i criteri per il riconoscimento del diritto e per la determinazione dell’assegno in favore del coniuge in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La norma letteralmente statuisce che “….il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, disporne l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro, un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive…”.
Se l’assegno divorzile nulla ha a che vedere con l’assegno di mantenimento della separazione (per esempio Cass. n° 6641 del 9.05.02) e ciò non solo per le modalità, le procedure ed i criteri di determinazione ma anche per il fondamento (l’assegno della separazione si basa sul pregresso rapporto matrimoniale e sui diritti-doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., mentre l’assegno divorzile avulso da tale rapporto, deriva proprio dalla nuova realtà, costituita dalla sentenza di divorzio), tuttavia tutti gli operatori del diritto sanno perfettamente che il giudice divorzile in genere tende a confermare i provvedimenti economici stabiliti nel precedente processo di separazione ove le condizioni dei coniugi sono state soppesate da un’apposita istruttoria, ovvero sono state concordate consensualmente.
E’ quindi evidente l’importanza che riveste la determinazione dell’assegno di mantenimento nel procedimento di separazione, sia perché non sempre alla separazione segue il divorzio, sia perché, appunto, nel procedimento di divorzio vi è sempre la tendenza a confermare i pregressi provvedimenti della separazione salvo un evidente mutamento dei presupposti che vi avevano dato ragione.

LA DETERMINAZIONE ECONOMICA DELL’ASSEGNO
Se nella situazione legislativa precedente alla riforma del diritto di famiglia la moglie incolpevole aveva diritto nella separazione ad essere mantenuta dal marito secondo il pregresso tenore di vita in proporzione alle sostanze di questi, indipendentemente dalle proprie condizioni patrimoniali, nell’ottica attuale di una dichiarata parità dei coniugi, l’assegno di mantenimento riveste la funzione di integrazione dei redditi, presupponendo la legge che ciascun coniuge debba provvedere autonomamente al proprio sostentamento con la propria attività lavorativa.
In realtà, secondo la giurisprudenza attuale, ormai ampiamente consolidata, affinché maturi il diritto all’assegno, a parte la mancanza dell’addebito della separazione, non è necessario che sussista un vero e proprio stato di bisogno inteso quale mancanza od insussistenza di qualsiasi reddito, è invece sufficiente che il beneficiario non goda “di adeguati redditi propri”, espressione forse poco chiara, ma che certamente non coincide con lo stato di bisogno nella accezione comune.
Il problema cardine è dunque quello di comprendere i criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione, laddove il codice fa riferimento “alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”.
Senza entrare nelle complesse diatribe dottrinarie, è comunque certo, secondo una giurisprudenza ormai piuttosto costante, che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentono al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si noti che attualmente si ritiene come, ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento sia costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e le entità delle aspettative del medesimo richiedente.
In sostanza una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice ai fini della determinazione del quantum, deve tener conto non solo del reddito monetario, ma anche degli elementi attuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, ma suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (ex multis Cass. 13747 del 18/09/2003, n° 1400/02).
Non si può negare, neppure nell’ambito sociale e attuale, una funzione dell’assegno di mantenimento al di là della mera qualificazione di questo come “assistenziale”, (per esempio Cass. n° 13040 del 9/09/02), una concorrente funzione per così dire compensativa, particolarmente nei confronti della donna, allorché questa abbia limitato le proprie possibilità di lavoro e quindi reddituali, a causa della preferenza, concordata presuntivamente da entrambi i coniugi, per una maggiore dedizione alla famiglia e ai figli.
Tali principi portano a compensare infatti la disparità di situazioni che si verificano tra la moglie che si sia dedicata al lavoro ed alla carriera e quindi “con adeguati redditi propri”, e la moglie con analoghi titoli di studio che, invece, abbia sacrificato le proprie aspirazioni lavorative ad una maggiore dedizione alla famiglia ed ai figli e quindi, al momento della separazione, si trovi priva di reddito autonomo e sufficiente per mantenere il tenore di vita preesistente.
Dunque la mancanza di “adeguati redditi propri” deve essere considerata ad personam riferendosi al preesistente tenore di vita o quello che i coniugi si sarebbero potuti permettere con i cespiti ed il patrimonio esistente durante il matrimonio escludendo tuttavia, nella determinazione dell’assegno, ogni eccesso.
In tal senso la Cassazione di recente ha statuito che la frivolezza della donna riduce l’assegno di mantenimento (Cass. 27.12.2011 n° 28892).

LA POSSIBILITA’ DI LAVORO
La valutazione circa la insussitenza di “adeguati redditi propri” ex art. 156 c.c. 1° comma, proprio perché deve avere un contenuto eminentemente personale, dovendo tener conto sia della pregressa situazione economico-sociale, sia delle altre circostanze incidenti in ultima analisi sull’entità dell’assegno dovuto (secondo la Corte Suprema è legittimo che il Tribunale nel determinare l’assegno consideri anche l’incidenza dell’utilizzo dell’abitazione coniugale di proprietà dell’altro coniuge ove questa venga assegnata al beneficiario dell’assegno di mantenimento), dovrà tener conto fra le varie circostanze anche della possibilità potenziale del beneficiario di prestare una propria attività lavorativa.
Dunque, almeno su un piano teorico, ove il richiedente l’ assegno di mantenimento risulti in grado di procacciarsi adeguati redditi propri tramite il lavoro personale, nessun assegno andrà posto a carico dell’altro coniuge, sempreché non sussistano però disparità rilevanti di reddito fra il marito e la moglie.
In tal senso la Suprema Corte ha stauito che la sola disocupazione non legittima ipso jure la richiesta del mantenimento o dell’assegno divorzile (Cass. N. 27.12.2011 n° 28870).
Va accentuato, tuttavia, come secondo la giurisprudenza questa possibilità di procacciarsi un reddito con il proprio lavoro dovrà essere sì potenziale, ma in senso reale e concreto.
Insomma il giudice dovrà tener conto della reale possibilità per il coniuge richiedente l’assegno di trovare effettivamente una possibilità di lavoro, dovendo valutare se realmente, nel luogo in cui risiede il richiedente, nel particolare contesto sociale ed economico, vi sia l’effettiva e comprovata possibilità di trovare un idoneo e decoroso lavoro.
In tal senso così la Cassazione recita “relativamente al regime della separazione personale tra i coniugi, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, l’attitudine di un coniuge al lavoro, spiega rilievo, riferendosi quindi alle sue capacità potenziali di guadagno, soltanto nell’ipotesi che venga riscontrata tale potenzialità, in termini di reale ed effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa, regolarmente retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore oggettivo e soggettivo e comunque non certamente in termini astratti e teorici”.
E’ infatti certo che una giovane donna in un grande centro urbano avrà molta più possibilità di rinvenire un lavoro adeguato che non una donna non più in giovanissima età che si sia sempre dedicata alla casa e ai figli, in un piccolo centro e con il problema della contestuale sistemazione della prole per parte della giornata.
Una ulteriore problematica è quella di determinare se sussista il diritto all’assegno allorché il coniuge richiedente partecipi nel reddito della propria famiglia di origine, ovvero nel reddito del proprio compagno more uxorio allorché il nuovo compagno apporti sua sponte, somme di danaro al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento.
In realtà tali apporti non corrispondono ad alcun obbligo giuridico legalmente determinato ma più che altro costituiscono adempimento di un obbligazione naturale per il nuovo compagno che, così come è iniziata, può cessare in ogni momento.
La giurisprudenza tuttavia non condivide totalmente tale impostazione del problema statuendo che “nell’ipotesi di formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge separato, agli effetti della determinazione dell’assegno di mantenimento, allorché il coniuge avente diritto conviva more uxorio con un terzo, tale situazione appare rilevante quando la circostanza si traduca in un’obbligazione naturale del convivente, il cui adempimento, riduca od escluda la situazione del bisogno del coniuge separato” .
Dunque allorché la convivenza abbia un carattere duraturo e stabile andrà computata anche la partecipazione al reddito del nuovo compagno, mentre di diverso avviso è la Cassazione allorché la partecipazione del coniuge più debole riguardi il reddito dei genitori pur se facoltosi e non quello di un nuovo compagno.
Anche di recente la Suprema Corte ha statuito come la precedente vivenza a carico dei genitori di uno dei coniugi in costanza di matrimonio non comporti per il coniuge obbligato l’esonero dalla necessità di prestare assistenza al coniuge inidoneo a provvedere al proprio mantenimento.
A nulla rileva in tal senso che i genitori, in difetto dell’adempimento del coniuge, abbiano provveduto interamente a loro carico e continuino in tal senso, trattandosi di mere liberalità che non importano l’assunzione di alcuna obbligazione di mantenimento in futuro né danno luogo ad alcuna stabile condizione di vivenza, idonea ad escludere la primaria obbligazione del marito al mantenimento.

LA VALUTAZIONE DEL TENORE DI VITA PREGRESSO
Prima di entrare nel merito della casistica e delle somme realmente attribuite per il mantenimento del coniuge, va esaminato il criterio al quale deve attenersi il giudice nella valutazione dell’adeguatezza dei redditi per il soggetto che richieda l’assegno.
Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, come si è visto, sono dunque la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentono al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto durante il matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Dunque sotto questo profilo il coniuge avrà diritto all’assegno di mantenimento non solo allorché sia privo di reddito ma anche allorché sussista una rilevante disparità economica tra le parti (è frequente il caso della donna che dovendo provvedere anche alla famiglia, preferisca un lavoro part-time con un reddito dimezzato, mentre il marito, libero di dedicarsi alla carriera, giunge a redditi doppi o tripli rispetto a quelli della moglie).
Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento, secondo le decisioni più recenti della Cassazione, è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, intese quale elemento condizionante della qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente.
Sul punto, sempre la giurisprudenza della Cassazione ritiene non avere alcun rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato dalla moglie a causa del comportamento economico del marito, il quale pur potendo mantenere un tenore di vita adeguato al proprio reddito e al proprio matrimonio, tuttavia imponga un tenore molto più basso per orientamento caratteriale o più semplicemente per avarizia.
Una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, dunque, ai fini della determinazione della somma mensile dovuta deve anche tener conto degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito del soggetto onerato, ma suscettibili di incidenza sul tenore delle parti.
Sotto questo profilo la casistica è estremamente ampia: si va dalla valutazione dell’assegnazione della casa al coniuge che ha l’affidamento della prole, soprattutto ove il coniuge obbligato sia costretto a continuare a pagare il mutuo bancario, alla partecipazione ad un altro menage sentimentale ove il convivente, come già detto, partecipi economicamente nel mantenimento del nuovo compagno, all’esistenza di figli nati da una nuova relazione del coniuge obbligato, fino a comportamenti talvolta dettati da una semplice reazione emotiva, come nel caso in cui il coniuge obbligato, per ridurre il proprio reddito, cessi dall’attività professionale per libera scelta o si licenzi dal posto di lavoro.
Come si vede si tratta di situazioni tra le più disparate, alle quali il giudice dovrà dare giusta valutazione tenuto conto del comportamento delle parti, dei redditi realmente percepiti, delle potenzialità reali di lavoro e di ogni altro elemento che incida ai fini di una valutazione del reddito reale e potenziale di ciascun coniuge.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO ED ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Si è detto che nella determinazione dell’assegno di mantenimento il giudice deve tener conto anche dell’assegnazione della casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge, tenendo conto del beneficio che il coniuge obbligato al mantenimento ottiene con l’utilizzazione della casa e quindi diminuendo l’assegnazione di mantenimento quale avrebbe avuto diritto.
Tuttavia frequentemente accade il fenomeno inverso, vale a dire che il coniuge proprietario della casa coniugale, in genere il marito, approssimandosi la separazione e ben sapendo che il giudice assegnerà l’immobile alla moglie, cerca di disfarsene prima dell’udienza in modo da evitare la perdita economica derivante dall’assegnazione dell’immobile.
Infatti, come è noto, una volta assegnata la casa coniugale il provvedimento può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, circostanza che lo rende opponibile erga omnes (sicchè l’eventuale acquirente sarebbe tenuto comunque a rispettare il possesso della casa da parte della moglie) e, secondo la più recente giurisprudenza, il provvedimento è comunque opponibile per un novennio indipendentemente dalla trascrizione (anche se tale tesi è osteggiata fondatamente da molti atteso che l’ignaro acquirente in assenza di trascrizione non potrebbe venire mai a conoscenza del peso gravante sull’immobile acquistato).
Dunque il marito, peraltro pregiudicando gli interessi di moglie e figli, che dovesse cedere la casa coniugale a terzi, sarà tenuto ad aumentare l’assegno di mantenimento e ciò non tanto per un aspetto punitivo di un comportamento senza dubbio biasimevole, quanto piuttosto per il principio dell’adeguatezza alle pregresse condizioni di vita della famiglia.
Infatti compito del mantenimento è proprio quello di evitare l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche. Pertanto l’esclusione delle possibilità per il coniuge affidatario dei figli minori di poter usufruire della casa familiare, legittima ipso iure l’incremento della misura dell’assegno di mantenimento.
Ma anche sotto altro profilo l’assegno di mantenimento va aumentato, tenendo conto appunto che il coniuge il quale venda l’ex casa coniugale, incassando il denaro, si trova proprietario di un rilevante patrimonio, costituente in ultima analisi reddito ai fini del computo dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Si noti, per inciso, che il Tribunale, analogamente a quanto accade in materia di divorzio, anche indipendentemente da apposita domanda delle parti, può procedere in tema di separazione personale dei coniugi all’aggiornamento Istat della misura dell’assegno per il mantenimento del coniuge (senza che sussista apposita richiesta) ed inoltre l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione, deve sempre decorrere dalla data della relativa domanda, in relazione al principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in causa.

DETERMINAZIONE MATERIALE DELLE SOMME DOVUTE
Alla luce di tutto quanto detto, emerge evidente da un lato l’inesistenza di un parametro oggettivo per la determinazione dell’assegno di mantenimento, non sussistendo tabelle o parametri precostituiti (come per esempio avviene in tema di risarcimento del danno) e inoltre sussistono numerose varianti che possono facilmente spostare in un senso o nell’altro la determinazione delle somme attribuite.
Senza dubbio ciò non favorisce una uniformità sul territorio nazionale, tant’é che se si esaminano le sentenze di merito emergerà come per la stessa fattispecie e gli stessi redditi vengano determinati assegni di mantenimento spesso differenti, nell’importo, per oltre la metà.
Il fatto è che il parametro principale per la determinazione dell’assegno, e cioè la determinazione del reddito del soggetto obbligato, non è quasi mai determinato dai Tribunali perchè ben raramente le dichiarazioni fiscali corrispondono al vero, sicché di fatto la conseguente determinazione del mantenimento oscilla ampiamente.
La mancata indicazione da parte del giudice del reddito che si presume percepito dal soggetto obbligato (il Tribunale ha numerosi mezzi di accertamento, non ultimo l’utilizzo della Polizia Tributaria), crea spesso motivi di impugnazione da parte dei legali, atteso che nella sentenza viene determinata l’entità del mantenimento, ma non l’entità esatta del reddito che si presume percepire l’obbligato ed al quale deriverebbe poi come conseguenza il mantenimento stesso.
Sul punto però la Corte di Cassazione è tornata escludendo l’obbligo del giudice di indicare con esattezza il reddito presunto del soggetto obbligato.
La Corte ha argomentato ritenendo che “…a norma dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge questa non sia addebitabile, quando questa non fruisca di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi. Il parametro dal quale verrà il giudizio di adeguatezza è dato dalla potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessivi di entrambi…”
Per attenerci a casi reali rileviamo che per redditi del marito intorno a 1000,00-1500,00 euro il Tribunale attribuisce nel caso di un solo soggetto beneficiario (moglie o figlio) circa il 30%, per arrivare fino al 50% del reddito, nel caso di più soggetti aventi diritto.
Più si alza il reddito del soggetto obbligato e più sono ravvisabili diseguaglianze tra Tribunale e Tribunale.
Per esempio nel caso di un pilota con un reddito di Euro 5.000,00 circa con moglie impiegata (reddito di circa 1.000,00 euro) e figli, il giudice attribuisce in un caso 2.000 euro ai figli e nulla alla moglie e, in altra fattispecie 1.700 euro ai figli e 600 euro per l’integrazione del mantenimento alla moglie.
Un marito ingegnere petrolifero con reddito di circa 10.000 euro al mese e moglie con reddito da lavoro dipendente di 2.000 euro, si è visto condannare al versamento di 2.000 euro per i figli e 700 per l’integrazione del reddito in favore della moglie.
In altro caso analogo nulla è stato attribuito alla moglie.
La questione dell’assegno attribuito o meno all’ex coniuge è di straordinaria importanza (e gravità, a seconda del punto di vista) nel divorzio, laddove l’assegno divorzile non solo attribuisce al coniuge beneficiario il diritto a partecipare all’incasso di parte del T.F.R. del coniuge onerato, ma anche la possiblità di ipotecare tutti i beni dello stesso in caso di ritardo nel pagamento e, per di più, il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in caso di premorienza del marito (le donne vivono molto più a lungo degli uomini) suddividendola con la nuova moglie.
Si noti infine la diversità di trattamento tra uomini e donne.
Ove il marito rimanga senza lavoro, i Tribunali attribuiscono comunque l’obbligo del mantenimento, partendo dal presupposto che, almeno per i lavori più umili (facchinaggio, pulizie, manovalanza) tale possibilità non manchi mai per un uomo.
Non altrettanto avviene nel rarissimo caso opposto.
In una separazione tra anziani nella quale la donna percepiva circa 16.000 euro mensili, risultava proprietaria di numerosi prestigiosi immobili, e titoli per importi milionari, mentre il marito era percettore di soli 500 euro mensili da pensione, il Tribunale attribuiva al marito un assegno di 1.500 euro mensili ma lo estrometteva, pur in assenza di figli, dalla casa coniugale ove era sempre vissuto, del valore di due milioni e mezzo di euro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *