Tra moglie e marito stavolta ci si è messo il bando di gara, con esiti peggiori – almeno dal punto di vista di impatto esterno – della temutissima suocera. E il Consiglio di Stato ha colto al balzo l’occasione per evidenziare gli elementi che una stazione appaltante deve tenere in considerazione per valutare i collegamenti sostanziali tra imprese concorrenti in uno stesso appalto.
Collaborazione (s)leale – A e B sono marito e moglie e hanno entrambi un’attività imprenditoriale. Lui, A, è titolare di un’azienda: lei, B, è amministratrice di un’impresa diversa e operante nello stesso settore. Entrambi decidono di partecipare al bando per l’affidamento del servizio di affissione murale del comune di Lamezia Terme.
La ditta di lui, però, viene esclusa dal procedimento di assegnazione: per il dirigente comunale dell’area economico-finanziaria, il centro decisionale era unico con quello dell’impresa della moglie e, per legge, ciascun concorrente può presentare una e una sola offerta.
Piccato dal benservito, A. ricorre in giudizio sostenendo che unico motivo di esclusione era il suo rapporto di coniugio con B. e, il Consiglio di Stato nella sentenza 2 maggio 2013 n. 2397 scrive nero su bianco i perché della legittimità della decisione presa dall’amministrazione comunale, con tanto di (solo apparentemente) formale elencazione di tutti quei gesti con cui si è evidenziata la sostanziale uguaglianza di pensiero e procedure dietro all’offerta presentata.
A partire proprio dagli elementi base delle due aziende. Aziende familiari, si potrebbe ben dire, visto che la sede legale è proprio quella residenza (rectius “casa”) condivisa da A e B. Titolare e amministratrice decidono di partecipare entrambi alla stessa gara, come concorrenti perché le imprese sono due, ma poi si aiutano a preparare l’offerta: stessa forma, stesso strumento di redazione delle dichiarazioni di presentazione. Uno dei due – moglie? Marito? In questo caso non è rilevante: vera parità tra generi – prende i due plichi e si reca alla posta. Tra imprenditori ci si aiuta e la fila agli sportelli postali può far perdere tempo prezioso…quindi unico numero, invio in sequenza delle buste e contestuale versamento dei 20 euro cadauno, previsti per concorrere alla gara.
Al funzionario non resta che fare il famoso “2+2” per rendersi conto che qualcosa non quadra e decidere di escludere A, sulla base del legittimo sospetto che, nemmeno troppo in fondo, a decidere è sempre la stessa “testa”. La pronuncia non spiega perché sia stato messo fuori gara proprio il marito: probabile che l’offerta di A fosse banalmente stata protocollata successivamente a quella di B.
La procedura – Per la Corte (la sentenza integrale è allegata), il dirigente si è comportato in maniera impeccabile: «Il rinvenimento di una macroscopica situazione di illegittimità, ritenuta di collegamento fra imprese concorrenti, anche a seguito dell’intervento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rendeva doverosa l’immediata assunzione del conseguente provvedimento di esclusione in capo al Dirigente competente , ai sensi dell’articolo 107, comma tre, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, senza dover trasmettere gli atti alla Commissione di gara, che aveva già esaurito i propri compiti e non doveva più essere riconvocata».
Appello respinto, pertanto, con tanto di placet sugli esiti della procedura di selezione e su quanto già deciso dal Tar Calabria, sezione di Catanzaro. «La definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara – ricordano i giudici – impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione».
Quindi, l’esclusione “consolidata” di A cancella l’interesse derivante dall’articolo 100 del Codice di procedura civile: «Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
Legittimo il provvedimento di esclusione, che niente ha a che vedere con la decisione di A e B di essere marito e moglie nella vita privata. In questo caso, il coniugio avrebbe ben potuto essere sostituito da un rapporto di fatto o da una bella amicizia. Sarebbe stato uguale. Gli elementi, infatti, da considerare sono stati così elencati dalla Corte:
– analoghe modalità di presentazione delle offerte;
– coincidenza del luogo di effettuazione dei versamenti identità della forma e degli strumenti di redazione delle dichiarazioni di presentazione delle offerte;
– coincidenza della sede legale delle due imprese.
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2397 del 2 maggio 2013