Un noto professionista, dopo circa dieci anni di matrimonio, decide di troncare la relazione con il proprio coniuge, iniziando altro rapporto sentimentale.
Poiché la moglie, peraltro non più in età giovanile non svolgeva alcuna attività lavorativa, i coniugi giungevano ad una separazione consensuale con previsione di un assegno di circa € 1.400,00 di cui € 700 per il coniuge ed € 700,00 per il figlio.
Dopo numerosi anni, la moglie si vedeva recapitare la richiesta di annullamento canonico del matrimonio avanti la Sacra Rota.
Non dava tuttavia particolarmente peso alla cosa, ritenendo trattarsi, del resto così come confermato dal marito, di un suo desiderio a carattere morale.
Passato qualche tempo, tuttavia la moglie, parlando con un’amica, veniva messa in guardia da una simile situazione in quanto, a dire di questa, l’annullamento del matrimonio canonico poteva essere strumentalizzato per ottenere il riconoscimento della sentenza della Sacra Rota anche in sede civile e quindi provocando la perdita di ogni diritto al mantenimento.
A questo punto veniva consultato un avvocato, il quale confermava che effettivamente, da qualche tempo, venivano utilizzate strumentalmente, da mariti facoltosi, le sentenze di annullamento canonico pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico e rese esecutive dalla Signatura Apostolica con il sistema della delibazione, vale a dire con la procedura con la quale lo Stato Italiano riconosce nel proprio territorio l’efficacia di una sentenza di uno Stato straniero (e quindi anche del Vaticano), rendendo la sentenza valida ad ogni effetto di legge.
Le conseguenze di tutto questo, evidenzia l’avvocato alla cliente, sono gravissime: ove la sentenza canonica venisse ratificata nel diritto italiano, il matrimonio si dovrà considerare nullo.
A seguito dell’annullamento vengono meno tutti i diritti derivanti dal matrimonio, in particolare quello al mantenimento, e cosa ancor più grave, poiché la sentenza viene trasmessa all’anagrafe, anche il diritto a percepire la pensione di reversibilità.
Nella migliore delle ipotesi, aggiunge il legale interpellato, l’art. 129 del codice civile prevede in favore del coniuge in buona fede, il diritto a percepire il mantenimento per un periodo non superiore a tre anni.
Spiega infine che i mariti con maggiore disponibilità economica in grado di sostenere l’onere dei vari processi, optano per i Tribunali regionali canonici, notoriamente più disponibili sul… territorio, e non difficilmente ottengono la dichiarazione di nullità del vincolo religioso.
In genere è sufficiente dimostrare più o meno artatamente la mancanza di consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano dal matrimonio religioso per ottenere la pronunzia di nullità. (in genere il “grave difetto di discrezione di giudizio” oppure una riserva mentale finalizzata ad escludere i “bona matrimonii”).
Successivamente alla pronunzia canonica si richiede alla Corte di Appello italiana competente, di delibare la
sentenza il che, altrettanto facilmente, può essere ottenuto in quanto il giudice non entra nel merito delle decisioni del tribunale ecclesiastico, ma si limita ad un controllo formale (e cioè che la sentenza non contrasti con l’ordine pubblico, non sia contraria ad altre sentenze pronunciate in Italia, né penda giudizio analogo).
A questo punto l’avvocato suggerisce alla cliente di proporre tempestivamente il procedimento divorzile, per ottenere la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti economici.
Come era previsto dal legale, il marito non appena ottenuta l’esecutività della sentenza ecclesiastica, si rivolgeva alla Corte di Appello civile, per ottenere la conferma della pronunzia della nullità del matrimonio.
Si opponeva la moglie facendo presente che pendeva la procedura divorzile.
Tuttavia la Corte di Appello rilevando la non contrarietà alle norme del diritto italiano, dichiarava legittima la pronunzia di nullità del matrimonio anche in sede civile, e dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario.
Ricorreva alla Corte Suprema di Cassazione la moglie, rilevando di non essersi costituita nel processo canonico, per non aver ben compreso lo stratagemma posto in essere dal marito, mirante sostanzialmente all’annullamento dell’assegno di mantenimento, ed eccependo come la mancata comprensione del sacramento del matrimonio da parte del marito e dei relativi obblighi in sede canonica, fosse solo un raggiro posto in essere da questi, laddove non era possibile che egli da un lato fosse incapace di comprendere gli obblighi matrimoniali, e dall’altro fosse stato capace di laurearsi, abilitarsi e svolgere proficuamente la propria professione, in modo adeguatamente remunerato.
Eccepiva altresì l’incostituzionalità della norma, laddove impediva al giudice civile di entrare nel merito della decisione e premiava simili stratagemmi posti in essere, miranti alla pronunzia della nullità civile del matrimonio ed alla revoca sostanziale del mantenimento per la moglie.
Su un piano sostanziale inoltre rilevava di essere in età avanzata, priva di sostentamento, incolpevole del fallimento del matrimonio, e ciò nonostante costretta a sostenere i rilevanti oneri dei processi per resistere al macroscopico evidente artifizio posto in essere dal coniuge per liberarsi dell’obbligo del mantenimento.
La Corte di Cassazione rigettava le eccezioni della moglie e confermava la declaratoria di nullità del matrimonio non cogliendo la sostanza della questione e cioè l’artificio utilizzato dal professionista in danno del coniuge incolpevole, ma limitandosi a rilevare che la sentenza ecclesiastica non si poneva in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
La situazione attuale è che una donna ultrasessantenne, senza reddito e neanche in buona salute, ora si trova in attesa che le venga revocato il proprio diritto al mantenimento ed è stata privata, data la trascrizione dell’annullamento del matrimonio all’anagrafe, anche dell’eventuale diritto alla pensione di reversibilità.
Resta la soddisfazione dei magistrati di aver applicato il diritto in modo ineccepibile !