Nonostante l’anatocismo sia un istituto conosciuto da tempo, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado di sviluppo, pertanto la disciplina e’ regolamentata ancora dal codice civile del 1942, ed in particolare sull’art. 1283 c.c.
Secondo la norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di nuova convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Nonostante la chiusura della recente normativa in merito ai ridotti termini prescrizionali del relativo diritto al rimborso, peraltro non in linea con gli orientamenti recenti della Suprema Corte, le porte alle istanze di rimborso dei maggiori interessi versati agli enti creditizi restano aperti a tutto vantaggio delle parti lese.