L’Associazione nazionale avvocati italiani ha scritto una lettera aperta al Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, che si è appena insediata, illustrando le ragioni di incostituzionalità della normativa sulla revisione della geografia giudiziaria, sollevate con dodici ordinanze dai Tribunali.
La normativa sulla riorganizzazione della “distribuzione” sul territorio degli uffici giudiziari, che comporta la sostanziale soppressione di 1000 uffici giudiziari su 1400, – scrive il presidente Anai Maurizio De Tilla – è stata introdotta per la prima volta in sede di conversione, senza che il decreto legge convertito riguardasse la materia e senza che sia stata ripetuta la dichiarazione di straordinaria necessità ed urgenza. Inoltre, la norma “intrusa ed eterogenea” non ha direttamente disciplinato la materia, in quanto la riorganizzazione territoriale degli uffici (che ha comportato una vera e propria strage di uffici giudiziari) è stata ulteriormente delegata al Governo.
“I giudici costituzionali (sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012) – ha continuato De Tilla – hanno già escluso che il Parlamento possa utilizzare un procedimento legislativo di conversione in legge di un decreto legge per inserire contenuti normativi non aventi gli stessi presupposti di necessità ed urgenza dell’originario provvedimento”.
“Anche la Camera, con un parere al Comitato per la legislazione riguardante proprio il ddl di conversione del decreto – ha continuato De Tilla – ha scritto che è stato posto in essere dal legislatore un vero e proprio stravolgimento dei procedimenti di produzione di atti aventi forza di legge, indicati nella Costituzione”.
E’ stata sollevata una ulteriore palese illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 e segg. della legge di conversione n. 148/2011: il Governo ha presentato al Senato un “maxi emendamento” alla legge di conversione del decreto legge n. 138/2011 contenente, tra l’altro, la normativa sulla revisione della geografia giudiziaria, ponendovi la questione di fiducia. Nel detto emendamento è stato stravolto il testo del decreto legge originario, è stato modificato il titolo dell’originario disegno di legge ed è stata introdotta la delega al Governo in tema di geografia giudiziaria. E ciò senza alcuna discussione né in Commissione né in Aula.
Inoltre, la legge n. 400/1988, che è attuazione immediata e diretta dell’art. 71 l. Cost., vuole che siano le Camere a delegare il Governo – e non il Governo a delegare se medesimo – all’emanazione di decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria.
La revisione della geografia giudiziaria infine, comporta fortissimi oneri di spesa da parte dello Stato con aggravi della finanza pubblica. La riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari infatti, comporterà costi enormi costi e nessun vantaggio sull’efficienza della giustizia, e la legge delega non dà alcun conto di tali aggravi di spesa.
Un altra violazione può essere riscontrata laddove la revisione della geografia giudiziaria (31 Tribunali minori e tutte le 220 Sezioni distaccate) rende difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale e ciò sia nella considerazione assoluta di tali diritti, sia in relazione alle condizioni di parità.
Nell’emissione del decreto legislativo, infine, l’Esecutivo ha omesso ogni valutazione della specificità territoriale e della situazione infrastrutturale disattendendo palesemente le direttive del legislatore delegante sulla necessità di valutare sulla base di criteri obiettivi ed omogenei la totalità degli aspetti dallo stesso Legislatore delegante prescritti, sottraendosi così al procedimento logico che da quelle direttive avrebbe dovuto seguire
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