Il merito del ricorso è il seguente: l’esercente l’attività commerciale nel 2005 ha presentato la sua bella dichiarazione dei redditi con un reddito che ha rispettato pienamente gli studi di settore.
Nel 2009 l’esercizio riceve la visita dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che procedono alla verifica in modo analitico. Al riguardo, per onor di cronaca devo dire che l’Agenzia delle Entrate può svolgere controlli in via induttiva ovvero in via analitica-induttivo.
In sintesi, l’accertamento induttivo si distingue in:
– accertamento analitico induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973. L’Ufficio, in questo caso, può fondare l’accertamento solo su presunzioni gravi precise e concordanti;
– accertamento induttivo vero e proprio di cui all’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’ufficio, in questo caso, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all’articolo 2729 del c.c..
Dalla verifica a distanza di 4 anni, nel caso in questione trovano tutte le fatture di acquisto della merce e riscontrano che tutti i prodotti non presenti in magazzino sono stati venduti con scontrino fiscale.
A questo punto si sarebbero dovuti fermare; e invece no!
I funzionari hanno rideterminato il reddito d’impresa fondando l’accertamento sui seguenti gravi, precisi e concordanti indizi che vi riporto in via sintetica:
“l’imprenditore non ha perseguito il suo interesse legato al profitto d’impresa ed ha applicato una percentuale di ricarico sui prodotti che non soddisfa la logica imprenditoriale. Tale situazione è altresì desumibile dal canone di locazione che l’imprenditore paga per l’esercizio commerciale il quale, nell’importo di € 1.600,00 mensili, da considerarsi gravoso, consente di ritenere inattendibili le scritture contabili”.
Ora, chi vive a Roma si rende immediatamente conto che un canone di locazione dell’importo di € 1.600,00 mensili (per inciso, il canone è legato ad una locazione sottoscritta in vigenza della lira e il periodo di locazione è già entrato nel secondo “seennio”) per un esercizio commerciale tutto è, tranne che gravoso. Non si comprende dove questi funzionari abbiano svolto il tirocinio e dove abbiano preso i dati per ritenere gravosa la detta locazione. Considerate che a Roma per un appartamento uso abitativo di circa 90 mq si paga un canone di locazione che oscilla tra € 1.200 ed € 1.500. Un esercizio commerciale a San Giovanni può scontare canoni di locazione tra i € 3.500,00 mensili ed gli € 5.000,00 (e mi tengo basso).
Ancora, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13915 del 15 giugno 2009 ha stabilito che “se i ricavi dell’impresa dichiarati dal contribuente sono in linea con i dati che emergono dagli studi di settore, non ha nessun valore l’accertamento induttivo seppur basato su presunzioni gravi precise e concordanti”.
Lunedì 20 febbraio 2012, presso la 37° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale, si è tenuta l’udienza del giudizio. E adesso attendiamo con ansia la sentenza.
L’Agenzia delle Entrate si è presentata con un delegato vestito con giacca di pelle nera lunga, camicia nera, cravatta colorata – Boh!- sarà che l’abito non fa il monaco, ma spontanea sorge la domanda, e mi chiedo: “in mano a chi siamo?” (pur senza voler, qui, imitare la campagna che gli aedi di Berlusconi montarono contro quel giudice che indossava calzini azzurri).
Il detto funzionario ha dichiarato in udienza che l’impresa ha applicato una percentuale di ricarico sui prodotti del 2% al massimo del 3%.
Mah! La documentazione in atti di causa parla chiaro, e meno male che carta canta, come si suol dire: l’imprenditore ha applicato una percentuale di ricarico media del 70% rientrando nel range imposto dagli studi di settore risultando così congruo e coerente.
Vi farò sapere l’esito del giudizio. (fine seconda parte – la prima è leggibile tra i documenti correlati, a destra di questo articolo)