Nel processo di primo grado ciascuno dei coniugi richiedeva l’addebito della separazione all’altro, l’una per le continue infedeltà del marito, e l’altro per aver la moglie più volte abbandonato la casa coniugale.
Venivano espletate numerose prove che, se da un lato confermavano la violazione dell’obbligo di fedeltà, non chiarivano i motivi dell’abbandono della casa coniugale, ovvero se per rivalsa nei confronti dei tradimenti ovvero per problematiche logistiche relative all’alloggio.
Il tribunale escludeva perciò l’addebito all’uno e all’altro, non essendosi raggiunta la prova che l’intollerabilità della convivenza fosse da attribuirsi specificamente a uno dei due coniugi.
La Corte d’appello confermava la sentenza del tribunale.
Tenuto conto che i figli erano divenuti autonomi, il giudice fissava l’assegno di mantenimento in favore della sola moglie in 5mila euro stante l’elevato reddito del marito.
Entrambi i coniugi ricorrevano avanti la Corte di Cassazione, reiterando le domande di addebito ed il marito insistendo per l’annullamento dell’assegno, atteso che l’addebito avrebbe dovuto comportare la perdita del mantenimento.
L’IMPOSSIBILITA’ DI ADDEBITARE LA SEPARAZIONE ALL’UNO O ALL’ALTRO
La Cassazione rilevava che la Corte di Appello e prima di esso il Tribunale aveva respinto la richiesta contrapposta dell’addebito individuando due distinti comportamenti dei coniugi, contrari entrambi ai doveri derivanti dal matrimonio e astrattamente idonei ad integrare le ragioni di addebitabilità della separazione.
Da un lato i plurimi allontanamenti della moglie dalla casa familiare, contrari al dovere di coabitazione e dall’altro i plurimi tradimenti del marito contrari al dovere di fedeltà.
Valutando i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi nel corso della convivenza nel più ampio contesto della lunga vita coniugale, si perveniva alla conclusione che, poiché per l’addebito della separazione è necessaria la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti ed il fallimento del matrimonio, non poteva affermarsi nel caso in esame che il comportamento dell’uno o dell’altro dei coniugi avesse determinato in modo esclusivo l’intollerabilità della convivenza.
DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: SE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA E’ SOLO ASSERTIVA DEVE ESSERE CENSURATA
Per quanto riguarda l’assegno, viceversa, la Cassazione che pur essendo pacifico come il tenore di vita tenuto dai coniugi durante la convivenza fosse elevato, tuttavia il giudice di primo e secondo grado non avrebbe potuto limitarsi a considerare soltanto il reddito del marito, seppure molto alto, emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma avrebbe dovuto tener conto anche degli altri elementi di ordine economico relativi ai coniugi e comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Nel caso specifico appariva rilevante determinare il reddito anche della moglie, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, la condizione pregressa, lo stile di vita, ed effettuare i necessari approfondimenti, nel caso anche mediante indagine della Polizia Tributaria.
Nella specie, rilevava la Cassazione, in sostanziale violazione di tali principi la Corte di Appello aveva omesso di motivare e di accertare la reale situazione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugi, limitandosi invece ad affermare senza alcuna specificazione, che “le circostanze acquisite dimostrano una sensibile disparità di reddito tra le parti…una insufficienza di reddito proprio dell’appellante”.
Tuttavia la Corte di Appello, a parte tale pronuncia di principio, non accertava per nulla quale fosse il reale tenore di vita tenuto dai coniugi durante l’ultraventennale durata del matrimonio, né quali fossero gli effettivi redditi dell’uno o dell’altro, né tantomeno indicava i necessari elementi in riferimento ai quali ancorare la spettanza del mantenimento e l’entità dello stesso.
Su tale punto la Cassazione con decisione depositata il 23 agosto 2012 n. 14610 ha annullato con rinvio la pronuncia e rimetteva le parti avanti la Corte di Appello in diversa composizione, per una nuova decisione.