L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23.12.1998 n. 448, ha previsto, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici della prima casa, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo (compravendita, permuta, cessione di quota, ma non donazione o successione) un’altra abitazione non di lusso, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla nota II bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. n. 131/86.
A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” la normativa vigente (art. 7, commi 1 e 2, della legge 23.12.1998 n. 448, con decorrenza dal 1.1.1999), riconosce un credito d’imposta nel momento in cui, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici, questi ultimi provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo un’altra abitazione in sostituzione di quella.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta alternativamente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Gli elementi necessari per la determinazione del credito d’imposta sono:
- gli estremi dell’atto di acquisto del primo immobile;
- l’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA in misura agevolata;
- gli estremi delle fatture, in caso di acquisto con IVA;
- gli estremi dell’atto di alienazione del primo immobile.
Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con quest’ultima. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, a condizione che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti. (Giovanna Ragusa – Studio Toriello)