La Corte dei diritti dell’Uomo La Corte dei diritti dell’Uomo condanna la Polonia per gli ostacoli frapposti alla legale interruzione di gravidanza di una ragazza stuprata.
Ostacoli e intimidazioni che per la Corte hanno integrato una sofferenza aggiuntiva e che a tutti gli effetti costituiscono un trattamento degradante della persona. Tanto più che i dati, sia personali sia inerenti alla salute della ragazza, sono stati comunicati a terzi e diffusi perfino dagli organi di stampa.

Il confronto – La Polonia ha una delle legislazioni più restrittive in materia di aborto: è ammesso solo nel primo trimestre a protezione della salute della madre e in caso di stupro ma non per fattori socio-economici, ad esempio. Nella motivazione della sentenza, la Corte dei diritti dell’uomo ha sottolineato che il numero ufficiale degli aborti legali nel Paese è molto basso. Nel 2009, si legge, ne erano stati eseguiti solo 538 di cui la maggior parte (510) causati da patologie embrionali, 27 per proteggere la donna e solo uno per un concepimento avvenuto durante un atto criminale. La realtà parla di donne che emigrano per accedere all’Ivg mentre nel Paese si scontrano due fronde che vogliono ampliare le tutele in un caso e abolire la possibilità di aborto in un altro.

Viene da pensare alla situazione Italia: la legge 194 tutela il diritto di scelta della donna ad interrompere la gravidanza nel primo trimestre ma l’accesso al trattamento si scontra con una percentuale altissima di medici obiettori di coscienza. È di fine ottobre il ricorso dell’Ong International Planned Parenthood Federation European Network (Ippf En) contro l’Italia al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, con cui si sostiene che non ci sono sufficienti medici non obiettori di coscienza per assicurare il diritto delle donne all’interruzione di gravidanza. «L’Ippn En sostiene che la violazione della Carta sociale è dovuta alla formulazione dell’articolo 9 della legge (194, ndr)» si leggeva nel comunicato, in quanto «non indica le misure concrete che gli ospedali e le regioni devono attuare per garantire un’adeguata presenza di personale non obiettore in tutte le strutture sanitarie pubbliche».

I dati dell’Ivg in Italia – Nella Relazione 2012 sulla legge 194 inviata dal ministro della Salute Balduzzi ai presidenti di Camera e Senato il 9 ottobre si segnala un calo degli aborti in Italia con un decremento del 5,6% rispetto al dato definitivo del 2010 (115.981 casi) e un decremento del 53,3% rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all’Ivg (234.801 casi).
A cercare nel dettaglio i dati nella relazione, si evidenzia che cresce anche il numero dei ginecologi obiettori di coscienza con percentuali limite dell’85,7% in Molise, 85,2% in Basilicata, 83.9% in Campania. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 75% in Molise e Campania e 78.1% in Sicilia) e i più bassi in Toscana (27.7%) e in Valle d’Aosta (26.3%). Già lo scorso anno la Laiga (Libera Associazione Italiana Ginecologi per Applicazione legge 194) denunciava che una situazione simile “ghettizza” il personale non obiettore, obbligandolo di fatto a lavorare solo sugli aborti e restringendo le loro possibilità di carriera.

Il parallelo su cui riflettere – Con la sentenza della quarta sezione della Cedu, il richiamo al rispetto dei diritti sanciti dagli articoli 3 (Divieto della tortura), 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) è chiaro e inequivocabile. Unanimemente – con il solo voto parzialmente contrario del giudice maltese (unico Paese europeo in cui non è ancora ammessa l’interruzione legale della gravidanza) – è stata stigmatizzata l’ingerenza “violenta” nella vita privata della ragazza e della sua famiglia d’origine da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti che ha aggiunto vergogna alla sofferenza subita dalla giovane.

Nel nostro Paese nessuno si sarebbe permesso di mandare una donna dal sacerdote per un colloquio, nessun medico si esporrebbe al punto di consigliare alla madre di “far sposare la figlia” invece che proseguire con un aborto. Giusto fare le dovute differenze. Così come considerare la realtà italiana prendendo spunto dall’arresto della Corte di Strasburgo.

QUI SOTTO IL LINK ALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194 IN ITALIA
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=351
Corte europea dei Diritti dell’Uomo, causa P e S contro Polonia n. 57375 2008, sentenza del 30 ottobre 2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *