Il responsabile della sicurezza è la figura preposta alla creazione di “un’impresa sicura” secondo le disposizioni dettate dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro e sulla quale ricadono le responsabilità derivanti dall’inosservanza delle disposizioni stesse. La sua ricerca ed individuazione non risulta semplice se si considera che diverse sono le figure su cui grava in misura maggiore la responsabilità della sicurezza e va effettuata pertanto tenendo conto delle mansioni e delle attività effettivamente svolte dai soggetti in azienda.
Proprio con riferimento a tale criterio di effettività, al quale soltanto possono corrispondere obblighi e responsabilità in materia di sicurezza nel senso che non ci può essere responsabilità in capo ad un soggetto se non c’è il relativo potere e, per contro, non ci può essere potere senza previsione di responsabilità, il TU individua tutta una serie di soggetti cui sono attribuiti obblighi e responsabilità in materia di sicurezza.
Tutti coloro che sono coinvolti e partecipi della vita della impresa – preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente – sono a vario titolo destinatari di obblighi di sicurezza (quindi sono obbligati alla sicurezza) ma è nel datore di lavoro e nei dirigenti che possiamo senza dubbio individuare le figure dei responsabili della sicurezza.
Infatti, gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 attribuiscono al datore di lavoro, in quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, e al dirigente, in quanto persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, i principali obblighi di sicurezza: nomina del medico competente, designazione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione, invio dei lavoratori a visita medica per finire all’informazione, formazione, informazione e addestramento, vigilanza sull’osservanza delle norme vigenti.
Dunque, salvo l’ipotesi di delega delle funzioni in materia di sicurezza disciplinata dall’art. 16 e che crea maggiori problemi nella individuazione del soggetto responsabile della sicurezza a causa dello “scollamento” tra il soggetto formalmente qualificato (cioè datore di lavoro e/o dirigente) e soggetto effettivamente destinatario degli obblighi di sicurezza in seguito alla delega, il datore di lavoro ed il dirigente sono i responsabili della sicurezza e non già – come talvolta si afferma – il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che svolge una funzione meramente consultiva.