Questa sentenza ricorda innanzitutto che l’art. 270 quinquies del C.P. punisce ogni attività di addestramento ed istruzione a scopo di terrorismo e che, per la consumazione del reato, non è previsto che l’addestramento o l’istruzione sfocino in una attività concreta, anche solo di “collaudo” per quanto sia stato oggetto delle istruzioni ricevute.
E questo in attuazione delle risoluzioni del giugno 2002 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del maggio 2005 del Consiglio d’Europa. In tal modo la nozione di “atti preparatori”, che di per sé non sono punibili, è fatta invece rientrare tra le fattispecie criminose al fine di un miglior contrasto alle attività di terrorismo internazionale.
E l’art. 270 sexies introdotto sempre con la legge 31 luglio 2005 n° 155, specifica che vanno considerate svolte con finalità di terrorismo tutte le condotte che per loro natura “possono generare grave danno per un Paese o per una organizzazione internazionale”. Il virgolettato, opera dello scrivente, è teso a richiamare l’attenzione sulla circostanza che prima della legge 155/2005 mancando una specifica previsione legislativa non era possibile ritrovare nelle norme una chiara definizione di terrorismo internazionale e quindi consentire una sicura applicazione dell’art. 270 bis C.P. Tale ultimo articolo era stato modificato dalla legge 438/2001 che aveva introdotto un terzo comma per chiarire che la finalità del terrorismo, punita da quella norma, ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero o una organizzazione internazionale. In precedenza, infatti, attività eversive che si svolgessero in Italia ma dirette a Paesi esteri non erano punibili mancandone l’aggancio normativo.
L’art.275quinquies dunque prevede che colui il quale “…. Addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso dei materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.
Come la motivazione della sentenza ricorda, i ruoli previsti dalla norma sono quelli dell’addestratore che svolge attività di formazione di coloro che da lui apprendono; dell’informatore che raccoglie dati e notizie veicolando il tutto ai destinatari; dell’addestrato, l’utilizzatore finale cioè delle attività ora descritte.
La due Corti di merito avevano già evidenziato la presenza nei confronti degli imputati di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie punitiva: la raccolta e trasmissione di informazioni relative a tecniche di guerriglia; le modalità per la costruzione di ordigni esplosivi e la preparazione di veleni, per la comunicazione clandestina di messaggi, per la utilizzazione criptata dei siti internet. Avevano inoltre rettamente affermato che per la perseguibilità della condotta è sufficiente riscontrare l’esistenza degli elementi qui sopra riportati, a prescindere dalla ricerca della prova in ordine a concrete attività di sperimentazione o collaudo delle istruzioni ricevute.
Uno degli imputati ricorre in Cassazione per sostenere, tra l’altro, la tesi secondo la quale il materiale chimico e tossico in suo possesso era dovuto alla necessità di tenere in magazzino le provviste per il suo commercio; e che d’altronde le sostanze sequestrate non erano assemblate e quindi , considerate singolarmente, non potevano ritenersi esplosivi. Sarebbe come dire che avendo nella mia abitazione una mitragliatrice smontata non posso rispondere di detenzione abusiva di arma da guerra. Un altro dei ricorrenti contrasta la fondatezza di uno degli elementi di accusa per il quale egli utilizzava siti internet in maniera criptata, con l’argomentazione secondo la quale poiché gli esperti informatici avevano intercettato e “tradotto” la sua attività su internet … essa non era criptata!
Le argomentazioni difensive riportate sono scelte da chi scrive tra le altre, tutte più o meno della stessa consistenza logica prima che processuale, per provocare anche questa volta una discussione sul seguente punto: è pensabile che dopo due sentenze di uguale contenuto, condanna o assoluzione non conta, si debba consentire ancora una terza possibilità di impugnazione?
Addestramento al terrorismo, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 872 del 24 ottobre 2011 sentenza