Questo codice di procedura penale che era nato sotto lo slogan “processi rapidi e mai più errori giudiziari”, ha prodotto più o meno la stessa situazione di prima. Quella però, grazie a ripetuti interventi legislativi e soprattutto della Consulta, stava avviandosi ad un soddisfacente ed interessante miglioramento e ancora di più avrebbe potuto essere riassettata

Recenti fatti giudiziari riguardanti personaggi eccellenti quali, ad esempio uno Strauss Kahn a New York e un Bisignani (probabilmente molto più “eccellente” di quanto si immagini) a Napoli, a parte le disavventure giudiziarie del nostro Cavaliere (per quanto… ben differenziato dagli altri due per ovvie considerazioni), unitamente alla circostanza che, allorché nel 1988 si decise di rinnovare le norme di procedura penale in Italia, adeguandole ai tempi moderni e all’assetto democratico del Paese, si optò per cambiare radicalmente le regole, anziché adattare con efficaci interventi quelle preesistenti, prendendo a modello il sistema anglosassone (il codice “alla Perry Mason” si diceva), creano il giusto humus per dire qualcosa, a distanza di 22 anni circa (il codice entrò in vigore nell’ottobre dell’89), tenendo conto anche dei numerosi interventi legislativi e della Corte Costituzionale che hanno notevolmente rimescolato le carte, per così dire, sulla comparazione effettiva tra i due assetti giudiziari, concretamente in atto e applicati.
Va subito detto che questo non vuol essere un elaborato indirizzato ad “addetti ai lavori” che risulterebbe, come diciamo in gergo, inconferente in questa sede, oltre che inevitabilmente barboso; ma semplicemente una dissertazione in senso generale su che cosa c’è da perdere e che cosa da guadagnare, appunto, nel “fare l’americano”, tanto più di interesse a parer mio, su una materia, quale quella che qui ci accingiamo a trattare, così delicata e di così gravi effetti per gli individui e la collettività (prudenza! Occorrerebbe sempre prudenza!).

Rito inquisitorio e democrazia
Va premesso, altresì, che prescindiamo qui da raffronti e valutazioni tra il “codice all’americana” (rito accusatorio – accusa e difesa si fronteggiano per fornire elementi di valutazione al Giudice terzo ed equidistante) ed il codice “tradizionale” (rito inquisitorio – inutile qui ripercorrere le pur nobili, tuttavia travagliate, origini – basato soprattutto sulla centralità del Giudice, per il cui convincimento accusa e difesa non hanno nient’altro che una funzione ausiliaria). Non c’è neanche da esprimere giudizi su quale fosse “migliore” giacché, come per tutti i fenomeni umani, non si potrebbe che rispondere “dipende” (dalla situazione politica, culturale, sociale). Se le differenze nella pratica attuazione dei due sistemi si risolvono in sfumature, può dirsi che i Paesi ipoteticamente in osservazione sono liberi e democratici; se viceversa hanno connotazioni estremamente antitetiche, evidentemente, qualcosa non va per il verso giusto.
Bisogna riconoscere, peraltro, che, nell’esempio appena richiamato è molto più facile che i difetti, sotto il profilo della equità e qualità della vita siano presenti nel Paese “arroccato” sul sistema inquisitorio.
In altri termini, la Storia, l’esperienza e la cronaca dicono “se siete affezionati al rito inquisitorio, vigilate (anche attraverso gli opportuni correttivi) che sia ben elevato e saldo il tasso di democraticità ed efficienza”.
Ma qui mi fermo per non andare fuori tema, atteso che è ormai, definitivamente, il rito accusatorio quello adottato in Italia, ed è quindi defatigatorio (ancora una volta nei Palazzi di Giustizia così diciamo) parlare d’altro.
Va premesso, infine (scusate ma non posso “esimermi”), che resta escluso dalla presente disamina quanto può considerarsi “bipartisan” per intenderci, cioè utile o disutile in qualsiasi sistema venga considerato, anche, quello medievale o tribale, estremizzando il discorso per amor di chiarezza.
Non parleremo, quindi, del necessario “distacco” tra Giudice e Pubblico Ministero che, ovviamente, tutti desiderano ma poi, in concreto, c’è un raggio di realizzazione abbastanza variegato in giro per il Mondo (assolutamente ristretto in Italia ma, come si diceva, questo è un altro discorso); né parleremo di come vengono scelti i Giudici e i Pm o come converrebbe che venissero scelti (concorsi, cooptazioni, elezioni, ognuno ha le sue idee), e neppure dell’obbligatorietà o facoltatività dell’azione penale (scegliere anno per anno quali reati, prevalentemente, perseguire in quanto di maggior allarme sociale o no? E chi dovrebbe scegliere?) e così via; temi attinenti più alla politica in senso lato che alla politica giudiziaria vera e propria, non disconoscendo, peraltro, che su di essa pur sempre incidono.

300px-Un_giorno_in_pretura_Nando_Mericoni_e_il_pretoreL’America alla pummarola
In definitiva, quello che qui vorrei cercare di illustrare, secondo il mio punto di vista, e sperando di suscitare l’interesse di almeno 25 lettori è come mai il “processo all’americana” in America funziona in un certo modo (fermo restando che ci sarebbero approfondimenti e chiarimenti da analizzare per ogni singolo Stato – ma non qui, anche perché li ignoro – tant’è che ogni avvocato può essere abilitato per uno o alcuni Stati e non altri, ma non spostano molto il succo del discorso) e qui invece va avanti in un altro modo (a rilento, diciamo, ma non solo, come è facile accorgersi ascoltando le cose che si dicono nelle aule di Giustizia italiane che, per lo più sarebbero considerate irrituali, abnormi, inammissibili, eccentriche dai nostri “maestri”), percorrendo i due iter giudiziari a grandi linee, pur tenendo d’occhio i punti cruciali.

L’aula dei contrasti
Poiché i contrasti più stridenti vengono all’evidenza in dibattimento – ma non mancano profonde diversità nella fase istruttoria (una per tutte: i meccanismi americani di definizione abbreviata, concordata ecc. sono tali per cui solo la stragrande minoranza dei processi richiede la celebrazione di un pubblico dibattimento, mentre qui va, praticamente, tutto a giudizio perché non c’è la cultura della “responsabilità”, ma, diciamocelo con franchezza, quella dello “scaricabarile”), già questo si traduce in una individuazione ben precisa di questioni importanti e una velocizzazione dei tempi notevole – ci limiteremo a prendere in considerazione unicamente la fase dibattimentale.
Mi corre l’obbligo di far subito presente (ma sfondo una porta aperta, credo) che negli States è tutto molto più rapido e snello (anche come costi e volumi di materiale cartaceo); ma come incidenza degli errori giudiziari? Io credo che sostanzialmente essi si equivalgono, sempre che non si voglia considerare la lungaggine dei tempi di giudizio un “errore giudiziario in sé” (con l’avvertenza, peraltro, a sfavore dei nostri “modelli” americani, che vigendo nella maggior parte degli U.S.A la pena di morte – dovrebbero essere appena 19 quelli dove è a vario titolo esclusa; abrogata nell’Illinois solo nel corrente anno – viene a determinarsi una grave pecca, un macigno sul “sogno americano”, chiamiamolo così); chiarirò poi, nella parte finale, il perché di questa mia valutazione in tono provocatorio ed ironico, si capisce. Non è possibile altro in questa materia, in assenza di comode e risolutive sfere di cristallo.

I poteri del giudice americano
Dunque, va precisato che il Giudice togato americano ha DUE IMPORTANTISSIME FUNZIONI ma non quella di giudicare sul merito delle questioni, su questo decide la GIURIA, infatti il momento più importante e delicato è proprio quello della scelta dei giurati di concerto tra Accusa e Difesa.
Il giudice innanzitutto DIRIGE L’UDIENZA (dando o togliendo la parola, stando attento che non venga influenzata la giuria o strapazzati i testi, risolvendo le eccezioni sollevate e così via), inoltre PRONUNZIA L’ASSOLUZIONE o COMMINA LA PENA con brevissima argomentazione anche orale, quale CONSEGUENZA del VERDETTO della Giuria.
Già qui si vede come siano diversi i principi base del “vero” codice all’americana rispetto al “nostro” codice all’americana.

perry-mason3-v1La giuria
Da noi la Giustizia viene amministrata IN NOME DEL POPOLO ITALIANO; il Giudice togato, in altri termini, è un RAPPRESENTANTE del Popolo, da noi non c’è la Giuria: il legislatore dell’88 non se la sentì di introdurla), neanche la componente laica delle Corti d’Assise può definirsi tale dal momento che collabora sostanzialmente coi giudici togati in camera di consiglio, ma non ha alcuna autonomia.
Negli USA invece la Giustizia viene amministrata DIRETTAMENTE dal popolo (di cui la Giuria non è altro che un surrogato).
Conseguenza immediata di tutto questo è che le sentenze americane, con riferimento alla colpevolezza o all’innocenza e alla correlativa graduazione sono prive di alcuna motivazione; esiste solo l’espressione “visto il verdetto della Giuria”; il “popolo”, infatti, non deve spiegare nulla, e poi a chi? A se stesso? La volontà del popolo è sovrana e questo sostituisce qualsiasi necessità di illustrare quanto deciso, laddove, invece, in Italia, a volte centinaia se non migliaia di pagine vengono spese per spiegare al popolo, in nome del quale viene amministrata la Giustizia, spesso non riuscendoci, il “perché” di una certa decisione piuttosto che un’altra.
Si comprende bene la quantità enorme di tempo che viene risparmiata, come non manca di riflettersi anche sulla successiva (eventuale) fase di appello (tralasceremo di interessarci all’ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che solo impropriamente potrebbe essere paragonato al nostro ricorso per Cassazione, perché esperibile solo in estremi casi dove sono in discussione i principi fondamentali della Giurisdizione Americana; che è tutta un’altra “roba” come si suol dire).

L’appello
Il ricorso in appello alla Corte Suprema dello Stato di riferimento (dove non c’è più Giuria, ma solo riesame da parte di un Giudice togato che può respingere o accogliere decidendo direttamente o rinviando davanti ad un’altra Giuria, a seconda dei casi), infatti, non può colpire direttamente il verdetto espresso dalla Giuria, ma unicamente rappresentare o DIFETTI PROCEDURALI (la serenità della Giuria è stata inficiata da qualche atteggiamento, si è lasciato che testimoniasse qualcuno che per motivi vari, non poteva, o non aveva attinenza col processo e così via), o UNA ABNORMITA’ sul piano dispositivo del Giudice, rispetto al verdetto della Giuria (caso eclatante, giusto per spiegarci, il Giudice, dopo che la Giuria ha dichiarato l’imputato “non colpevole”, lo condanna ugualmente a scontare una pena).
Si tenga infine presente che capisaldi della Giustizia americana sono riferimenti di natura sostanziale, che da noi fanno solo ridere (non tralasciando che, ridendo ridendo, ci trascinano in un ginepraio di ambiguità, ritardi, costi ecc.).
Mi riferisco a quanto segue:

La verità
Tutti i soggetti processuali (compreso l’imputato, che invece da noi ha il curioso “diritto di mentire”) hanno l’obbligo di dire la verità. Infatti decisione molto sofferta e ardua per gli avvocati americani è “chiamare o non chiamare a deporre” il proprio assistito, perché può decidere di non parlare (una volta per tutte e non già, come da noi, su ogni singola domanda, il che ben si sposa con lo stravagante diritto di mentire) ma se parla deve dire la verità. Corollario di questa situazione è che chi mente, una volta scoperto, risponde del gravissimo reato di falsa testimonianza o di spergiuro (anche l’imputato giura in America, mentre qui prende spavaldamente posto in “cattedra” pronto a mentire come e quanto vuole, essendo suo diritto) e, nei casi più gravi, addirittura di “oltraggio alla Corte”, il che può significare anni (non mesi) di reclusione, a prescindere dall’andamento del processo in corso (inutile dire che da noi i testimoni si fanno beffe del reato di falsa testimonianza essendo, come si dice, un reato “bagattellare” e comunque, sostanzialmente depenalizzato; dell’oltraggio alla Corte meglio non parlarne neanche).

de_filippoL’errore giudiziario
Morale: questo codice di procedura penale che era nato sotto lo slogan “mai più errori giudiziari e processi rapidi”, ha prodotto, quanto ad errori giudiziari, più o meno la stessa situazione di prima (quella però grazie a ripetuti interventi legislativi, ma soprattutto della Consulta, stava avviandosi ad un soddisfacente ed interessante miglioramento ed ancora di più avrebbe potuto essere riassettata), in compenso ha allungato a dismisura i processi, ormai di portata abissale anche rispetto ai tempi in cui Berta filava, tant’è che è stato poi necessario allargare la materia penale ai Giudici di Pace, per non precipitare nella notte dei tempi (che è come se io mi facessi fare qualche annotazione qua e là sul mio certificato penale dal mio vicino di casa o da un tizio conosciuto in villeggiatura) e ridurre i Tribunali a Giudici monocratici, il più delle volte, lasciando la delicatissima funzione di valutazione in fatto e in diritto priva dell’importantissimo apporto della dialettica e della discussione in Camera di Consiglio, dove oggi il Giudice si ritira in una opprimente solitudine.
In definitiva, abbiamo gli strumenti, diciamo, più o meno, almeno in parte, per far funzionare questo codice, ma ci manca lo spirito, il senso del “processo all’americana”; situazione complicatissima dalla quale non usciremo facilmente, non comunque se non ci armiamo di vero e deciso coraggio innovativo, altro che “processo breve”, “salvapremier”, “ammazzaprocessi” e via folleggiando.

Il potere del coccodrillo
Per quanto riguarda poi la Giustizia “più giusta” come effettiva risposta alla domanda degli utenti, che dire? Nessuno ha il talismano per farne patrimonio dell’Umanità come fa l’UNESCO coi monumenti. Siamo pur sempre in presenza di una giustizia umana, non certo divina.
Essa consiste in un fatto statistico, c’è poco da fare.
Sotto questo aspetto non è forse, come ebbe a dire una volta un mio amico giurista, quella del coccodrillo la più giusta?
Nelle antichità tribali si usava affidare il sospettato in balia di un coccodrillo, se lo mangiava aveva torto, altrimenti era liberato.
Possiamo credere che statisticamente le cose andassero peggio di adesso, atteso che chi non aveva nulla da temere, probabilmente non si agitava neanche e quindi era (quasi) certamente risparmiato dal coccodrillo?

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