Con ordinanza 18838 depositata il 10/06/2022 la Corte di Cassazione, nell’ottica già tracciata da altre sentenze è tornata sul punto del diritto o meno ed un adeguato assegno, per la donna che rivendica di aver sacrificato la carriera e gli emolumenti che avrebbe percepito per permettere al proprio coniuge di raggiungere risultati ragguardevoli dedicandosi viceversa alla propria famiglia.
Le ultime sentenze della Corte di Cassazione si rifanno all’indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. sez 1 , 11/07/2018 n° 18287) che avevano risolto il contrasto giurisprudenziale statuendo che all’assegno di divorzio, dovesse attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Con tale decisione veniva spazzato via il concetto che, con il divorzio tout court venisse meno il diritto della donna all’assegno divorzile escludendosi, che l’assegno potesse essere attribuito semplicemente rapportandosi al tenore di vita precedentemente goduto.
In sostanza bisogna ora valutare in modo comparativo le rispettive condizioni economiche e patrimoniali dando rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente l’assegno alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.
Se i principi sembravano corrispondere tra l’altro al sentire comune, tuttavia nelle decisioni di merito non tardava a ravvisarsi un rilevante contrasto giurisprudenziale.
Infatti da un lato il giudice non potrà più escludere il diritto della moglie all’assegno divorzile semplicemente sul presupposto della percezione di un reddito seppure modesto, dovendo tener conto del diritto della stessa ad un grado di autonomia economica tale da garantirle l’autosufficienza con un livello reddituale adeguato e dall’altro dovrà valutare il contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate per poter favorire la carriera dell’altro.
Quindi in concreto il Tribunale deve dar luogo ad un esame articolato.
Deve innanzitutto esaminare le denunce dei redditi vicendevoli e valutare se sussiste uno squilibrio rilevante al momento del divorzio.
Successivamente tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’assegno deve avere una funzione composita e cioè di perequazione e contestualmente assistenziale, dovrà valutare l’apporto che il coniuge richiedente ha dato al patrimonio ed alla creazione del successo professionale dell’altro (escludendo però i matrimoni di breve durata).
Una volta accertata tale disparità economica e l’apporto della moglie con il proprio contributo al successo patrimoniale dell’altro, dovrà compensare tale apporto della moglie con adeguato assegno divorzile indipendentemente dal fatto che la stessa lavori o meno.
DIFFICOLTA’ DEI CALCOLI
I calcoli in realtà divengono estremamente difficili nell’applicazione pratica in quanto il Tribunale deve valutare una serie di parametri come l’età del soggetto che richiede l’assegno, la durata del matrimonio, l’apporto dato dalla donna per il marito, i sacrifici imposti alla propria carriera professionale per favorire il marito, la dedizione alla famiglia in modo da permettere più autonomia al proprio coniuge, permettendo allo stesso di incrementare il proprio reddito.
In sostanza ci si trova con un accavallamento di un criterio sull’altro, sicché le valutazioni finiscono per differire di molto da Tribunale a Tribunale e l’unico dato certo che emerge da tali sentenze è quello che vanno esclusi gli assegni divorzili allorché la donna abbia un reddito rilevante, ovvero la durata del matrimonio sia stata talmente breve da escludere ogni partecipazione del coniuge alla crescita del marito.
Molto difficile diviene valutare il contributo della stessa al successo dell’altro, rimanendo dubbio se si deve ricorrere a valutazioni presuntive o a prove specifiche.
La sentenza in esame si inserisce in questo dibattito e fa seguito ad un orientamento tendenzialmente restrittivo nei casi in cui la donna lavora in assenza di una prova specifica.
IL CASO IN ESAME
La Corte d’Appello dell’Aquila riformava la sentenza del Tribunale dichiarando il divorzio fra i coniugi e riconoscendo alla donna un assegno mensile di € 900,00 pur lavorando la stessa come insegnante di scuola media.
La Corte partiva dal presupposto che le risorse del marito erano aumentate ed inoltre che la moglie, pur lavorando come insegnante di ruolo non disponeva di mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendo perduto le proprie potenzialità economiche di alcuni immobili a causa del terremoto ed avendo rinunciato alla carriera ed al tenore di vita che avrebbe potuto facilmente perseguire.
Ciò in quanto in precedenza la stessa svolgeva l’attività di ricercatrice presso una grande azienda mediante la propria laurea in biologia molecolare e, soltanto a seguito della nascita della figlia, aveva deciso di accettare l’insegnamento in una scuola media per potersi dedicare alla figlia, decisione presa presuntivamente in accordo fra i coniugi.
IL RICORSO DEL MARITO
Il marito ricorreva alla Corte Suprema rilevando che non era affatto vero che la moglie avesse cessato l’attività di ricercatrice con la nascita della bambina, ma la decisione era stata assunta in precedenza né vi era stato alcun comune accordo sotto tale profilo e comunque alcuna prova specifica era stata assunta in tal senso.
La Cassazione accoglieva tale tesi rilevando che la pronuncia impugnata si basava su un assunto errato e cioè che la moglie avesse rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali per accudire la figlia e non semplicemente per una decisione unilaterale.
Inoltre la donna non aveva dimostrato quale sarebbe stata la differenza retributiva fra l’attuale impiego e quello assunto come ricercatrice, nè appariva condivisibile secondo la Cassazione la valutazione della Corte d’Appello secondo la quale “le scelte sull’attività lavorativa della moglie devono intendersi presuntivamente condivise secondo la ripartizione dei ruoli in termini di menage familiare di reciproca soddisfazione”.
In sostanza l’altro errore in cui incorre la Corte d’Appello è quello di dare per scontato che, in mancanza di una prova specifica, il sacrificio posto in essere dal coniuge, il quale decideva di occuparsi della famiglia, fosse frutto di non dedicarsi all’attività professionale o scientifica, ma fosse il frutto dell’accordo intercorso fra entrambi i coniugi e non piuttosto una scelta unilaterale.
Altro punto di censura della Cassazione rispetto la sentenza della Corte d’Appello riguarda su quali criteri il Giudice a quo avesse statuito un assegno di € 900,00 mensili senza indicare in base a quali criteri si fosse pervenuti a tale somma, tanto più che all’epoca della separazione, sulla base del criterio del tenore di vita, la donna si era vista riconoscere un assegno inferiore di € 700,00.
Infine segnaliamo la particolarità della sentenza che, ritenendo necessario espletare le prove su tali punti, rimetteva la causa alla Corte d’Appello al fine di poter garantire il diritto di difesa ad entrambe le parti rimettendo le stesse nei poteri di allegazione probatoria conseguenti alle esigenze istruttorie del nuovo principio di diritto.
In senso analogo altra sentenza della Cassazione subito precedente (09/06/2022 n° 18697) laddove è stato escluso il diritto all’assegno della moglie, allorchè la rinuncia alla carriera professionale, era stata decisa unilateralmente, nonostante la presenza di una colf che provvedeva alla cura della casa ed ai figli.