Continua l’orientamento restrittivo della giurisprudenza verso le donne divorziate. Cade il diritto a percepire l’assegno dall’ex coniuge se si prova la convivenza con un nuovo partner.
Il 4 marzo 2021 la Cassazione ha depositato l’Ordinanza n. 6051 con la quale veniva confermata la revoca dell’assegno divorzile pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia.
La questione nasce da una diversa interpretazione data dal Tribunale di Treviso rispetto alla Corte d’Appello laddove era pacifico che la donna avesse iniziato già da tempo una convivenza con un nuovo compagno e tuttavia tale circostanza non era stata adeguatamente valorizzata dal giudice di primo grado.
CONTINUITA’ E STABILITA’ DELLA CONVIVENZA
La Corte d’Appello era stata di diverso avviso rispetto al Tribunale, in quanto riteneva che, al di là delle possibili prove, la stessa durata della convivenza, che era proseguita per molti anni, dimostrava indubitabilmente il raggiungimento di una autonomia economica della donna, tale da escludere il diritto alla percezione dell’assegno che era stato fissato dal tribunale in € 700,00.
Singolarmente nel giudizio di appello, mentre il marito richiedeva l’annullamento dell’assegno stante la convivenza, la moglie viceversa, data la grande capacità patrimoniale del marito, richiedeva che l’assegno divorzile venisse portato ad € 2.000,00 mensili.
Il giudice di secondo grado, riteneva integrata la prova del carattere di continuità e stabilità della convivenza more uxorio instaurata dalla donna e non solo rigettava l’appello incidentale di questa con la richiesta di aumento, ma accoglieva l’istanza del marito esonerandolo dal versare alcunché e per di più condannava la donna a restituire tutto quanto percepito medio tempore.
LA COABITAZIONE E LA COMUNANZA SPIRITUALE ED ECONOMICA
La questione finiva alla Corte Suprema in quanto la donna non si rassegnava a perdere il beneficio economico, che peraltro le avrebbe dato diritto di accedere alla pensione di reversibilità ed agli altri benefici previsti dalla normativa per colei che risultasse titolare di assegno divorzile.
Rilevava che il giudice di secondo grado aveva errato, in quanto si era limitato a valorizzare la coabitazione senza la sussistenza degli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza e cioè l’effettiva comunione di vita, la stabilità nel tempo, la comunanza spirituale ed economica analoga a quello del rapporto coniugale, la reciproca assistenza materiale e morale ed in sostanza tutti quegli elementi che facevano ritenere come si potesse considerare la nuova relazione pari ad una famiglia con partecipazione economica di entrambi.
Lamentava inoltre che la Corte d’Appello si era limitata a considerare il periodo di lunga convivenza, ritenendo che questo fosse sufficiente per dimostrare l’autonomia economica e la perdita di reddito, senza ammettere le prove che avrebbero dimostrato l’inesistenza di una solidarietà economica tra i conviventi.
La Cassazione confermava viceversa la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che la sussistenza di una convivenza more uxorio era sicuramente caratterizzata da una stabilità, sia per il periodo di tempo decorso, sia perché i conviventi avevano cambiato più volta abitazione durante il periodo in cui erano stati assieme.
Tutti questi elementi dimostravano che si era ormai instaurata una solidarietà economica tra i conviventi facendo legittimamente presumere che, alla disponibilità economica del nuovo compagno, partecipasse ormai anche la donna.
Semmai sarebbe dovuta essere la stessa ricorrente, stante gli elementi che facevano presumere la stabilità del nuovo legame, a provare che la mera convivenza di fatto, non influisse in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimanevano inadeguati, prova che viceversa non era stata fornita.