Secondo la Cassazione è una prova sufficiente anche in mancanza di lesioni o prove scientifiche.
La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento della prova, nel caso di un soggetto che assuma di aver subito violenza, in assenza di evidenti lesioni o tracce corporali o di altri elementi che confermino il fatto.
La questione è stata affrontata nuovamente con due distinte sentenze, l’una del 18/01/2021 n° 1764 e l’altra del 25/01/2021 n. 2911.
In entrambe le situazioni la denuncia partiva non da un’estranea, ma dalla stessa compagna.
Anzi, in un caso, dallo stesso coniuge e nell’altro caso dall’ex convivente, facendo seguito all’ulteriore reato di maltrattamenti in famiglia.
LA SEMPLICE DICHIARAZIONE DELLA PARTE LESA
In entrambe le fattispecie i difensori del soggetto condannato in primo grado ed in appello, rilevavano che la sentenza di merito si era limitata a ripercorrere le dichiarazioni della persona offesa, senza peraltro trattare in maniera autonoma le contestazioni della difesa.
La Corte territoriale aveva rilevato l’attendibilità della dichiarazione della persona che lamentava lo stupro, sottraendosi però all’esame critico degli elementi di prova dedotti dalla difesa dell’imputato, tanto più che in un caso, la donna non era neanche riuscita a collocare esattamente nel tempo l’episodio di violenza sessuale contestato.
Il problema si pone in merito all’orientamento della Cassazione secondo la quale, alla dichiarazione della parte offesa, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che, anche esclusivamente sulla stessa, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata, (in tal senso ex multis Cass. 44644/2011 ed altre).
LE OPPOSTE VERSIONI
La Suprema Corte in effetti con numerose decisioni ha statuito che spetta al prudente apprezzamento del giudice valutare la veridicità di quanto denunciato, soprattutto allorchè l’unica prova sia la dichiarazione della parte lesa, ai fini del convincimento del magistrato e ciò vale in modo particolare con riferimento ai reati sessuali.
L’accertamento di questi è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto fra le opposte versioni dell’imputato e della parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore credibilità dall’esterno all’una o all’altra tesi.
LA QUESTIONE DEL CONSENSO
Il giudice non può in ogni caso escludere la commissione del reato dal semplice mancato dissenso espresso al rapporto, allorchè la parte offesa abbia subito la prevaricazione, ma solo per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della capacità di reazione e per timore di conseguenze ancora più pregiudizievoli.
Gli stessi principi si ravvisano anche in altri episodi di stupro posti in essere nella errata o falsa convinzione della disponibilità della parte lesa al rapporto.
Sul punto numerose sentenze, tra cui Cass. Pen. 16/10/2019 n. 5512 ha affermato come il consenso della persona offesa nel reato di violenza sessuale, non possa essere presunto solo dal fatto che la vittima si sia fatta riaccompagnare a casa in automobile dal violentatore dopo il rapporto.
Infatti precisa il giudice non è possibile desumere il consenso della persona offesa dai comportamenti successivi alla violenza.
Nel caso specifico il comportamento della donna che dopo aver subito violenza, si sia fatta riaccompagnare dal violentatore, di per sè non comporta l’inattendibilità della dichiarazione, tenuto conto però in questo caso, che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato puntuale riscontro non tanto dall’esito della visita ginecologica, sia pure senza ferite o lesioni, ma piuttosto nella testimonianza dei vicini di casa e della compagna con i quali la vittima si era confidata tempestivamente, immediatamente dopo l’evento.
LA PRESUNZIONE DEL CONSENSO
E’ pacifico in giurisprudenza che il consenso non necessariamente debba essere formalmente manifestato, ma non possa comunque essere solo presunto.
Così vi può essere disponibilità a vari approcci sessuali, ma non per esempio ad un rapporto completo, oppure ad un tipo di congiunzione carnale, ma non ad un altro.
Concludere il rapporto con modalità non accettate configura comunque il reato (Cass. 07/03/2016 n. 9221)
La Cassazione penale peraltro con la sentenza n° 42118 del 2019 è tornata sul punto laddove l’imputato richiedeva l’applicazione delle attenuanti previste dal 3° comma dell’art. 609 bis e cioè considerando il caso di scarsa gravità e quindi con una notevole riduzione della pena.
Deduceva l’imputato che in realtà l’unico dissenso al rapporto completo era stato manifestato solamente al termine dell’atto sessuale.
La Cassazione tuttavia dichiarava inammissibile il ricorso, affermando che integra l’elemento oggettivo del reato non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di un manifesto dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso, neppure in forma tacita dalla persona offesa.
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo poi, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico.
La mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore nel comprendere l’opposizione della controparte non esclude affatto il reato.
In conclusione la Cassazione ritiene che a carico della vittima non vi sia alcun onere di espressione del dissenso all’interno della sua sfera di intimità sessuale.
Al contrario si deve ritenere che tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un consenso sia pur tacito, ma in ogni caso non equivoco.